Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28997 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. I, 17/12/2020, (ud. 19/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18571/2016 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Luciani

n. 1, presso lo studio dell’avvocato Manca Bitti Daniele, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Merlo Piergiorgio,

Mina Andrea, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Italfondiario S.p.a., quale procuratorice della Castello Finance

s.r.l., di Intesa Sanpaolo s.p.a. e di Cassa di Risparmio di Parma e

Piacenza s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 55, presso lo

studio dell’avvocato Grillo Corrado, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Orizio Marco, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

B.O., G.A., G.F., G.M.C.,

M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 77/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

pubblicata il 26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Cons. Dott. VANNUCCI MARCO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Osservato che dopo la cassazione (Cass., 25 luglio 2013, n. 18079) della sentenza resa dalla Corte di appello di Brescia il 17 ottobre 2005, sul dichiarato presupposto che la Valtrompia Services s.r.l. (parte del processo) era estinta per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese avvenuta il (OMISSIS), il processo venne, per quanto qui specificamente interessa, dall’odierno ricorrente riassunto avanti la Corte di appello di Brescia, anche nei confronti di: G.A., nella sua qualità di socia della società estinta; B.O., nella sua qualità di socio della società estinta; M.C., G.F. e G.M.C., ciascuno quale coerede di G.G., deceduto il (OMISSIS), altro socio di Valtrompia Services al tempo della cancellazione di tale società dal registro delle imprese;

che tali persone rimasero contumaci nel giudizio di rinvio;

che il ricorso per la cassazione della sentenza emessa il 26 gennaio 2016 dalla Corte di appello di Brescia a definizione del giudizio di rinvio venne dal ricorrente notificato anche ai seguenti intimati, nelle qualità sopra indicate: il 23 luglio 2016 a M.C.; il 26 luglio 2016 a G.M.C.; il 27 luglio 2016 a G.F.;

che con memoria depositata a mezzo di posta elettronica certificata il ricorrente ha chiesto termine per tentare nuova notificazione del ricorso al litisconsorte necessario processuale B.O., socio di Valtrompia Services al momento della sua cancellazione, non essendo andato a buon fine il tentativo di notificazione dell’atto a tale persona presso la sua residenza in (OMISSIS);

che, in riferimento a tale istanza, si osserva che: la sentenza impugnata venne pronunciata anche nel contraddittorio con i sopra indicati successori della Valtrompia Services s.r.l. (cfr. Cass. S.U., 12 marzo 2013, n. 6070), avendo l’odierno ricorrente notificato a costoro la citazione in riassunzione; il 22 luglio 2016 l’ufficiale giudiziario, dal ricorrente incaricato della notificazione, spedì a mezzo del servizio postale il ricorso per la cassazione della sentenza resa a definizione del giudizio di rinvio per la relativa notificazione a B.O., in (OMISSIS); l’incarico per la notificazione in tale luogo venne dal ricorrente conferito in considerazione del fatto che colà venne a tale persona consegnata la citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. (citazione notificata il 19 maggio 2014); il plico contenente l’atto venne il 27 luglio 2016 restituito dall’ufficiale postale al ricorrente con l’indicazione che il destinatario dell’atto era “trasferito”; il ricorrente ha allegato alla memoria sopra indicata copia fotostatica di carta di identità relativa alla persona di B. rilasciata dal Comune di Sarezzo il 2 gennaio 2016 da cui risulta che egli era, al momento della formazione di tale certificazione, residente in “(OMISSIS)”;

che, come richiesto dal ricorrente, è dunque necessario fissare congruo termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.;

che, inoltre, non vi è, allo stato, prova del perfezionamento del procedimento di notificazione del ricorso ad G.A. (l’atto venne dall’ufficiale giudiziario spedito il 22 luglio 2016 per la sua notificazione a mezzo del servizio postale; il ricorrente ha depositato solo le cartoline postali attestanti il perfezionamento dei procedimenti di notificazione dell’atto, nei giorni sopra indicati, agli intimati M.C., G.M.C. e G.F.) ed è dunque necessario assegnare al ricorrente termine per il deposito della cartolina postalèovvero, in caso di non perfezionamento del procedimento di notificazione per la destinataria dell’atto, per eseguire nuova notificazione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte: assegna al ricorrente termine di centoventi giorni, decorrente da quello di comunicazione della presente ordinanza, per notificare il ricorso a B.O. (quale successore della estinta Valtrompia Services s.r.l.), nonchè per depositare copia della cartolina postale attestante il perfezionamento del procedimento di notificazione del ricorso ad G.A. (quale successore della estinta Valtrompia Services s.r.l.) ovvero per eseguire a costei nuova notificazione del ricorso; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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