Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28996 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. I, 17/12/2020, (ud. 13/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12136/2015 proposto da:

Immobilgi F. S.p.a., in Liquidazione, già Immobiliare G

s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Viale Carso n. 14, presso lo studio

dell’avvocato Straffi Giacomo, rappresentata e difesa dall’avvocato

Panarella Carmine, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

Provincia di Caserta, in persona del presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Candiani n. 35, presso lo

il sig. Basso Salvatore, rappresentata e difesa dall’avvocato

Buonpane Angela Raffaella, giusta procura in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

L.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via del Gesù n.

62, presso lo studio dell’avvocato Visone Lodovico, rappresentato e

difeso dagli avvocati Di Caprio Lucia, Pagano Alessandro, Tozzi

Silvano, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 688/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/11/2020 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 688/2015, depositata in data 11/2/2015, – in controversia promossa da L.M. nei confronti della Provincia di Caserta e della Immobiliare G srl, dinanzi al Tribunale di Nola, in riassunzione (a seguito di riforma di una prima decisione del Tribunale di declaratoria della carenza di giurisdizione del giudice ordinario), al fine di sentire condannare l’amministrazione convenuta, quale ente attuatore del progetto e destinatario della titolarità dell’opera, e la società convenuta, quale responsabile del procedimento espropriativo ed appaltatrice dei lavori, al rilascio dei beni occupati o, in mancanza, al risarcimento dei danni derivati dall’occupazione d’urgenza, nel (OMISSIS), di circa 3.000 mq di un’area di proprietà del primo per la realizzazione del “collettore fognario, 2 stralcio, 1 lotto, a servizio dei Comuni di Cervino, S. Maria a Vico e S. Felice a Cancello”, occupazione illegittima sia per mancanza della dichiarazione di pubblica utilità sia per lo spirare del termine, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta la procedura ablatoria carente ab initio di dichiarazione di p.u. e dei quattro termini di inizio e compimento delle opere e della procedura espropriativa previsti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13, non indicati nella Delib. Giunta Provinciale n. 264 del 1996, condannato la Provincia di Caserta, respinta la domanda svolta nei confronti della Immobiliare G, al pagamento all’attore della somma di Euro 96.600,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata e rivalutazione monetaria dall’ottobre 1996, previa decurtazione dell’importo Euro 16.423,67, percepito a titolo di acconto dal L. nel (OMISSIS);

– in particolare, i giudici d’appello, in parziale accoglimento del gravame della Provincia, nella contumacia della Immobilgi F. Stirling (già Immobiliare G srl), hanno sostenuto che la Immobilgi era corresponsabile, con la Provincia (in quanto delegata quest’ultima per il compimento della procedura di espropriazione, non essendosi attivata diligentemente, affinchè il decreto di espropriazione fosse tempestivamente emesso, ma non responsabile in via esclusiva, in difetto di prova di una concessione traslativa della Cassa per il Mezzogiorno), e che la procedura espropriativa era comunque illegittima per la mancata prefissione dei termini di legge nella Delib. del 1996, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, e per la mancata conclusione della cessione volontaria dell’area occupata; in punto di quantum, in parziale riforma della decisione impugnata, espunto dal nostro ordinamento il criterio del valore agricolo medio, operando il criterio del valore venale, il terreno, secondo il PRG vigente dal 1982, era classificato in zona omogenea D-Industriale Piano A.S.I., per il 90% circa, ed in zona R – rispetto, per il restante 10%, e corretta risultava la valutazione operata dal consulente incaricato, cosicchè la Provincia e la Immobilgi andavano condannati in solido al pagamento della somma di Euro 152.912,73 (giusta rivalutazione monetaria all’attualità dell’importo quantificato dal CTU, al 2001, di complessivi Euro 120.246,67, dato dalla sommatoria di Euro 96.600,00, per il valore venale dell’area, e di Euro 40.250,00, per il periodo di occupazione legittima), il tutto oltre interessi;

-la Corte d’appello accoglieva anche il motivo di gravame della Provincia, relativo all’inoperatività dell’art. 42 bis del TUE, come modificato nel 2011, ed alla conseguente infondatezza della liquidazione di un danno non patrimoniale o di un pregiudizio patrimoniale correlato a tale disposizione;

– avverso la suddetta pronuncia, notificata il 3/3/2015, la Immobilgi F. spa (già Immobilgi F. Stirling srl) propone ricorso per cassazione, notificato il 30/4/2015 ed il 2-6/5/2015, affidato ad un motivo, nei confronti della Provincia di Caserta (che resiste con controricorso e ricorso incidentale, in sei motivi, notificato, a mezzo di U.G. e servizio postale, tra l’11/6/2015 ed il 18/6/2015) e di L.M. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale, in unico motivo, notificato il 21-23/7/2015);

– il controricorrente L. ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

– preliminarmente, l’avviso di adunanza non risulta essere stato ritualmente notificato alla controricorrente – ricorrente incidentale Provincia di Caserta, in quanto non sono andate a buon fine sia la notifica via PEC al difensore (avvocato Angela Raffaella Buonpane) sia quella presso la sede all’amministrazione, (OMISSIS) (essendo risultato irreperibile il destinatario);

– deve pertanto essere disposto rinvio della causa a nuovo ruolo.;

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la nuova notifica dell’avviso di adunanza alla controricorrente-ricorrente incidentale Provincia di Caserta sia effettuata presso il domicilio digitale “protocollo.pec.provincia.caserta.it” e presso l’avvocato Buonpane, sempre per la Provincia suddetta, al seguente domicilio digitale “angela.buonpane.provincia.caserta.it”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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