Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28996 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI ALBERTO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5861/2018 proposto da:

M.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Migliaccio Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale di Milano, in persona del Dirigente pro tempore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 3268/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/07/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3268/2017, pronunciata in giudizio promosso da M.M., cittadino del Bangladesh, al fine di sentirsi riconoscere, a fronte del diniego da parte della Commissione Territoriale di Milano, la protezione internazionale, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la richiesta. In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto che la situazione personale dell’appellante – essere stato costretto a lasciare il proprio paese a causa della situazione di indigenza propria e della famiglia non consentiva il riconoscimento nè dello status di rifugiato, in difetto di una condizione di persecuzione, nè della protezione sussidiaria, in difetto del pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in ambiente carcerario e non (avendo il richiedente allegato solo il timore di ipotetiche minacce ed intimidazioni e non essendo registrate, nella zona di provenienza, situazioni di violenza generalizzata indiscriminata), nè della protezione umanitaria, in assenza di condizioni di particolare vulnerabilità personale.

Avverso la suddetta sentenza, M.M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno e della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano (che si costituiscono al solo fine di partecipare all’udienza di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere la Corte d’appello, ai fini dell’esame della richiesta di protezione internazionale, proceduto ad accertamento istruttorio sulla veridicità dei fatti narrati dal richiedente (situazione del Bangladesh, rischio di possibilità di carcerazione per i debitori che non riescono ad onorare il debito), esercitando poteri-doveri officiosi di acquisizione documentale; con il secondo motivo, si denuncia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato dal rischio di danno grave (di subire trattamenti inumani o degradanti a causa della condizione di debitore in Bangladesh, ove è ammessa la carcerazione per debiti o, comunque, la prassi del lavoro asservito) in caso di rientro nel Paese di origine, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria nell’ipotesi indicata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b). Infine, con il terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,comma 3, art. 32, comma 3, e art. 5, comma 6 T.U.I., in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di protezione umanitaria.

2. La prima censura è infondata.

Secondo l’assunto del ricorrente, il giudice può accertare la sussistenza di un determinato titolo di protezione internazionale pur in difetto di allegazione del medesimo da parte dell’attore.

Tuttavia, come già rilevato da questa Corte (Cass.19197/2015; conf. Cass. 7385/2017; Cass. 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicchè “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale”. La Corte territoriale ha rilevato, nella domanda formulata dalla ricorrente, una carenza di allegazione dei fatti costitutivi del diritto di protezione invocato. Tali fatti andavano perciò dedotti in giudizio dall’attuale ricorrente, che però non vi ha provveduto, con conseguente insussistenza della violazione dell’obbligo di cooperazione officiosa invocato.

3. Il secondo motivo è inammissibile, alla luce della nuova riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte territoriale ha vagliato la situazione personale dedotta dal ricorrente, vale a dire la condizione economica debitoria dell’intero nucleo familiare, nel paese del Bangladesh, ritenendola insufficiente a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria; non è più censurabile, in questa sede di legittimità, il vizio di insufficiente motivazione. Inoltre, la questione specifica, in ordine alla legislazione del Paese, contemplante la carcerazione per debiti, di cui non vi è traccia nella sentenza, risulta dedotta, nel giudizio di merito ed anche nel presente giudizio di legittimità, in modo del tutto generico, avendo il ricorrente solamente, in sede di audizione in primo grado, allegato il rischio di essere “preso dalla polizia” in caso di lite con i creditori, non risultando neppure precisata l’entità dell’esposizione debitoria.

4. Il terzo motivo è inammissibile. Questa Corte ha di recente chiarito (Cass. 4455/2018) che “in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”. Questo giudice di legittimità, dopo avere evidenziato la natura residuale di tale forma di tutela, posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia, ha ribadito che “i seri motivi” richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non sono tipizzati e costituiscono un catalogo “aperto” (Cass. 26566/2013; Cass.S.U. 19393/2009), pur essendo accomunati dallo scopo di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un’esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionali. Si è altresì precisato, nella suddetta pronuncia, che l’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, seppure non può costituire il fattore esclusivo legittimante il rilascio del permesso in oggetto, può concorrere a determinare, in un’adeguata valutazione comparativa individuale tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia, da un lato, e la situazione oggettiva del Paese d’origine e la condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, dall’altro lato, quella situazione di “vulnerabilità personale” meritevole di tutela. Tale condizione di vulnerabilità personale non necessariamente deve derivare “soltanto da una situazione di instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l’incolumità personale, anche non rientranti nei parametri del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 o a condizioni di compromissione dell’esercizio dei diritti fondamentali riconducibili alle discriminazioni poste a base del diritto al rifugio politico, ma non aventi la peculiarità della persecuzione personale potenziale od effettiva”, in quanto “la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità”. Ora, la Corte d’appello ha ritenuto insussistente una situazione di vulnerabilità personale, meritevole di tutela, del richiedente il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, essendosi lo stesso limitato a riferire di una situazione debitoria personale e della propria famiglia.

La genericità del racconto del ricorrente, collegato a vicende nate comunque in un contesto familiare del passato, rimaste prive di elementi di riscontro, ha giustificato la pronuncia. Tale giudizio è sorretto da una valutazione di totale inattendibilità di quanto dedotto, che, essendo adeguatamente motivata, non è censurabile in questa sede, implicando accertamenti di merito che sono per loro natura estranei al giudizio di legittimità (Cass.2858/2018).

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo i resistenti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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