Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28995 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 181/2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO luigi, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASCHERONI Emilio, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1828/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/12/2006 R.G.N. 1408/04;

udita la relazione della causa svòlta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- La sentenza attualmente impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza del 17 giugno 2004, a) dichiara la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato tra P.S. e Poste Italiane s.p.a. in data 10 luglio 2000 e dichiara che, a decorrere dal 11 luglio 2000, si è instaurato, tra le stesse parti, un contratto a tempo indeterminato;

b) conferma la sentenza di primo grado, per il resto.

La Corte d’appello di Catanzaro, per quel che qui interessa, precisa che:

a) non è meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, per asserita risoluzione del rapporto per mutuo consenso, desumibile dal lasso di tempo intercorso tra la data di cessazione del rapporto e la data di proposizione del ricorso giudiziario;

b) invero, il solo del decorso del tempo ancorchè di notevole lunghezza – come accade nella specie – non può certamente essere considerato di per sè come fatto idoneo da cui desumere la rinuncia a far valere la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro;

c) il silenzio non è da solo rilevante sul piano giuridico, a meno che sia espressamente disposto diversamente e, inoltre, per configurare la risoluzione del contratto per mutuo consenso avrebbe dovuto essere la società ad addurre elementi concreti e univoci, da cui desumere la volontà della P. di rinunciare o, comunque, prestare acquiescenza alla domanda di nullità della clausola apposta al contratto di lavoro, cosa che non si è verificata;

d) l’apposizione del termine al contratto di lavoro al contratto di lavoro della ricorrente stipulato nel periodo 13 ottobre-11 dicembre 1997, prorogato sino al 10 gennaio 1998 (cioè per il periodo anteriore al 30 maggio 1998) si deve considerare legittima;

e) è, infatti, pacifico tra le partì che tale apposizione è avvenuta ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e per effetto dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e dei successivi accordi integrativi 25 settembre 1997 e 27 aprile 1998;

f) si tratta di apposizione del termine intervenuta in un momento in cui erano vigenti gli accordi collettivi che disciplinavano la materia e per le “finalità di sopperire a esigenze eccezionali relative alla fase di ristrutturazione di Poste Italiane”, vagliate dalla contrattazione collettiva, che le ha ritenute sussistenti e apprezzabili fino al 30 maggio 1998;

g) è invece illegittima l’apposizione del termine al contratto stipulato per il periodo 11 luglio-30 settembre 2000;

h) anche tale apposizione è avvenuta ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e per effetto dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e dei successivi accordi integrativi 25 settembre 1997 e 27 aprile 1998, in virtù dei quali era consentita l’assunzione a termine fino al 30 maggio 1998, per far fronte alle esigenze del servizio in concomitanza delle assenze per ferie durante il periodo giugno-settembre;

i) sulla base della giurisprudenza di legittimità, è da ritenere che dopo il limite temporale stabilito dalle parti sociali (30 maggio 1998) Poste Italiane non poteva più fare riferimento alla L. n. 56 del 1987 e alla contrattazione collettiva da essa richiamata, ma doveva applicare, per le assunzioni a termine durante il periodo concomitante con le ferie, le disposizioni della L. n. 230 del 1962, sotto il profilo sia formale sia sostanziale;

j) pertanto, nella specie, ai sensi della cit. L. n. 230, art. 1, comma 2, avrebbero dovuto essere indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;

k) tutte le altre censure sono assorbite dalla dichiarata illegittimità dell’apposizione del termine;

l) alla suddetta dichiarazione consegue quella della sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato a decorrere dall’11 luglio 2000, con obbligo della società di riammettere in servizio la P. con la qualifica posseduta alla data della stipulazione del contratto in oggetto;

m) la società deve anche essere condannata al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni maturate dalla messa in mora fino all’effettiva riammissione in servizio.

2- Il ricorso di Poste Italiane s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per sette motivi; P.S. non svolge attività difensiva.

La ricorrente deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione semplificata.

1 – Sintesi dei motivi.

1 – Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1372 cod. civ., primo comma, 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

2.- Col secondo motivo si denuncia, in relazione alla precedente censura, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 cod. proc. civ., n. 5).

Con i due suddetti motivi, la ricorrente sostiene, in particolare, che erroneamente la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione concernente l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione al tempo trascorso tra la scadenza del contratto a termine dedotto in giudizio e la manifestazione della volontà della lavoratrice di ripristinare la funzionalità di fatto del rapporto, senza adeguatamente specificare le ragioni della statuizione adottata. Ed invero il rapporto di lavoro a tempo determinato, connotato da illegittimità del termine, può, al pari di tutti i contratti, risolversi per mutuo consenso, anche in forza di fatti e comportamenti concludenti; e nel caso di specie la prolungata inerzia della lavoratrice, a fronte della unicità del rapporto contrattuale intercorso, alla breve durata del medesimo ed alle ulteriori circostanze delle quali la società datoriale ha, sin dal primo grado del giudizio, sollecitato l’accertamento, hanno rilievo determinante al fine di far ritenere tali comportamenti come espressione di un definitivo disinteresse a far valere la presunta nullità parziale del contratto e, quindi, come tacito consenso alla definitiva risoluzione del rapporto.

3- Col terzo motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 del ccnl 26 novembre 1994, dell’accordo integrativo 25 settembre 1997, dell’accordo del 27 aprile 1998, in connessione con l’art. 1362 cod. civ., e segg. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

4- Col quarto motivo si denuncia, in relazione alla precedente censura, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 cod. proc. civ., n. 5).

In particolare si assume che la Corte territoriale, del tutto contraddittoriamente e in contrasto con la normativa richiamata nella rubrica del terzo motivo, ha prima affermato che, anche per il contratto del 2000, l’apposizione del termine è avvenuta ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e per effetto dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e dei successivi accordi integrativi 25 settembre 1997 e 27 aprile 1998 (in virtù dei quali era consentita l’assunzione a termine fino al 30 maggio 1998, per far fronte alle esigenze del servizio in concomitanza delle assenze per ferie durante il periodo giugno-settembre) e poi è giunta alla conclusione della nullità della relativa clausola facendo riferimento ad una diversa fonte normativa (cioè alla L. n. 230 del 1962).

5- Col quinto motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione della n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

Si sostiene che, nella specie, non deve farsi riferimento alla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, ma soltanto art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, richiamato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, che non richiede l’indicazione del nome del dipendente sostituito e del periodo della sostituzione.

6- Col sesto motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099, 2697 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

7- Col settimo motivo, si denuncia, in relazione alla precedente censura, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 cod. proc. civ., n. 5).

In via subordinata, rispetto ai precedenti motivi, la ricorrente sostiene che con riguardo alle conseguenze economiche della dichiarazione di illegittimità del termine la sentenza impugnata avrebbe violato, con motivazione contraddittoria, i principi e le norme sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni.

In base a tali principi i lavoratori, nel caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, avrebbero diritto, a titolo risarcitorio, alle retribuzioni solo a partire dal momento dell’effettiva ripresa del servizio. Conseguentemente non è condivisibile la sentenza impugnata in relazione al riconoscimento del diritto alla controprestazione retributiva pur in assenza della prestazione lavorativa e in relazione alla mancata deduzione dell’aliunde perceptum.

2- Esame dei motivi.

8.- In ordine logico vanno esaminati per primi e congiuntamente – data la loro intima connessione – il terzo, il quarto e il quinto motivo.

Tali motivi sono fondati, nei sensi di seguito precisati.

In base ad un consolidato orientamento di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – per i contratti successivi al 30 giugno 1997 (cioè al periodo di applicazione del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) e anteriori al c.c.n.l. del 11 gennaio 2001 (nonchè al nuovo regime previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001) vanno applicati i principi più volte affermati da questa Corte in materia, in base ai quali, sulla scia di Cass SU. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine” (vedi, fra le altre: Cass. 27 luglio 2010, n. 17550; Cass. 8 luglio-2009, n. 15981; Cass. 4 agosto 2008, n. 21063, nonchè Cass. 20 aprile 2006, n. 9245; Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 26 luglio 2004, n. 14011).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la relativa inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (vedi, per tutte: Cass. 23 agosto 2006, n. 18383; Cass. 14 aprile 2005, n. 7745; Cass. 14 febbraio 2004, n. 2866), per cui, come ripetutamente affermato da questa Corte, deve ritenersi che “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998, sicchè deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (vedi, fra le altre: Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608; Cass. 27 marzo 2008, n. 7979; Cass. 27 luglio 2010, n. 17550 cit.).

Peraltro, tale limite temporale (del 30 aprile 1998) non riguarda i contratti stipulati ex art. 8 c.c.n.l. 1994 per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” (per i quali vedi, fra le altre: Cass. 2 marzo 2007, n. 4933; Cass. 7 marzo 2008, n. 6204; Cass. 28 marzo 2008, n. 8122), mentre, per quanto riguarda la proroga di trenta giorni prevista dall’accordo 27 aprile 1998, per i contratti in scadenza al 30 aprile 1998, la giurisprudenza costante di questa Corte ne ha affermato la legittimità, sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (vedi, fra le altre: Cass. 24 settembre 2007, n. 19696).

La impugnata sentenza ha disatteso i principi sopra richiamati e, nei suddetti limiti, va cassata, con assorbimento degli altri motivi ed in specie per i contratti che ricadono temporalmente nella previsione di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, convertito in L. 28 novembre 1996, n. 608, tale norma “prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall’ente poste nel periodo compreso dal 26 novembre 1994 al 30 giugno 1997 decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possono quindi dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato” (v. Cass. 30-10-2001 n. 13515, Cass. 22-1-2002 n. 668, Cass. 22-2-2002 n. 2615).

Tale norma eccezionale (che, giustificata da esigenze peculiari nella fase di transizione tra il regime pubblicistico e il regime privatistico, ha superato il vaglio di costituzionalità, v. C. Cost.

n. 419/2000), “esprime con chiarezza l’intento di rendere temporaneamente inoperanti, a tutti i contratti conclusi nel determinato arco di tempo, le disposizioni della L. n. 230 del 1962 e successive modifiche” (v. Cass. 2615/2002 cit.).

Per i contratti successivi al detto periodo ed anteriori al ccnl del 11-1-2001 (nonchè al nuovo regime previsto dal D.Lgs. n. 348 del 2001) vanno applicati i principi più volte affermati da questa Corte in materia, in base ai quali, sulla scia di Cass. SU. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine” (v. fra le altre Cass. 8-7-2009 n. 15981, Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866), per cui, come ripetutamente affermato da questa Corte, deve ritenersi che “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Peraltro, tale limite temporale (del 30-4-1998) non riguarda i contratti stipulati ex art. 8 ccnl 1994 per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” (per i quali v. fra le altre Cass. 2 marzo 2007 n. 4933, Cass. 7-3-2008 n. 6204, Cass. 28-3-2008 n. 8122), mentre, per quanto riguarda la proroga di trenta giorni prevista dall’accordo 27-4-1998, per i contratti in scadenza al 30-4-1998, la giurisprudenza costante di questa Corte ne ha affermato la legittimità, sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (v. fra le altre Cass. 24-9-2007 n. 19696).

3 – Conclusioni 9.- La impugnata sentenza ha disatteso i principi sopra richiamati e deve essere, pertanto, cassata, in riferimento ai suddetti motivi.

Tanto basta per disporre l’assorbimento degli altri motivi (primo, secondo, sesto e settimo).

La causa va rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria la quale – con specifico riferimento al contratto intercorso tra le parti nel 2000, in concomitanza di assenze per ferie, per il quale è causa – provvederà attenendosi ai principi stessi (indicati sopra al punto 8) e statuirà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA