Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28994 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 175/2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, rappresentata e difesa

dall’Avvocato PAROLETTI Camillo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GLORIOSO

13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA Livio, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati RAFFONE NINO, VITALE ALIDA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1777/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/12/2006 R.G.N. 189/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delga PAROLETTI CAMILLO;

udito l’Avvocato BUSSA LIVIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello di Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 5546/05 del 25 novembre 2005 che ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 19 marzo al 31 maggio 2004 e la conseguente conversione del rapporto, da tale data, in un rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società Poste Italiane al pagamento in favore di G.E. del previsto risarcimento del danno, con relativi accessori di legge.

La Corte d’appello di Torino, per quanto qui interessa, precisa che:

a) la sentenza di primo grado ha ritenuto nulla l’apposizione del termine sia perchè nel contratto non era stato indicato il nominativo del lavoratore da sostituire, sia perchè ha considerato generica la motivazione addotta dalla società e tale da impedire una verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti l’assunzione a termine della G.;

b) la società Poste Italiane, nell’atto di appello, ribadisce la legittimità dell’apposizione del termine e sostiene che, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, non sono necessarie nè l’indicazione nominativa del lavoratore da sostituire nè una articolata specificazione dei motivi legittimanti l’assunzione stessa;

c) tale tesi non è fondata;

d) infatti, è pacifico sia che il contratto in oggetto è stato stipulato in base alla disciplina di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 sia che la società Poste ha indicato, come motivo posto a giustificazione dell’apposizione del termine, “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio recapito/smistamento e trasporto presso la Regione Nord/Ovest assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro dal 15 marzo 2004 al 31 maggio 2004”, e) va, però, osservato che in base al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, nell’atto scritto, da cui deve risultare direttamente o indirettamente l’apposizione del termine, le ragioni che legittimano l’apposizione stessa (ai sensi del comma 1 dello stesso articolo) devono essere “specificate”;

f) è evidente che tale requisito non può considerarsi integrato dalla mera riproduzione del testo del suddetto comma 1, nè dalla generica indicazione dell’esistenza di esigenze sostitutive;

g) nel caso di specie si fa generico riferimento ad esigenze di sostituzione di personale assente con riferimento ad un ambito territoriale di estensione incerta e notevole e in relazione a tutto il personale inquadrato nell’area operativa, senza precisare le ragioni per le quali si sia reso necessario l’apporto di un dipendente a tempo determinato presso l’ufficio cui è stata destinata la G. (il CMP Nizza);

h) quanto alle conseguenze di tale mancata specificazione, non può condividersi l’assunto della società Poste secondo cui l’illegittima apposizione del termine non comporterebbe la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato (non essendo tale ipotesi prevista tra quelle di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5), ma la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 cod. civ.;

i) va infatti osservato che il suddetto art. 5, regolando fattispecie del tutto diverse da quella ora in esame, non può essere utilmente invocato, ai suddetti fini;

j) viceversa, facendo riferimento alla disposizione dell’art. 1, comma 2 cit. secondo cui l’apposizione del termine non è efficace se non risulta da atto scritto contenente la specificazione delle ragioni legittimanti si può giungere alla conclusione che il contratto privo di una valida clausola del termine è da considerare a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione;

k) il relativo risarcimento del danno va liquidato non sulla base della L. n. 300 del 1970, art. 18, ma secondo la disciplina comune in materia di responsabilità contrattuale, secondo quanto disposto dal giudice di primo grado.

2- Il ricorso di Poste Italiane s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, G. E..

Le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione semplificata.

1 – Sintesi dei motivi.

1- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione: a) del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; b) dell’art. 1362 cod. civ., e segg..

Si contesta la statuizione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro in esame, basata sull’inidoneità della relativa clausola ad assolvere l’onere di specificazione dei motivi posti a fondamento dell’assunzione a tempo determinato, imposto per legge.

2.- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione: a) dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; b) dell’art. 1419 cod. civ.;

del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

In via gradata, rispetto, alle censure prospettate con il primo motivo, si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da error in iudicando ove ha ritenuto che la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 comporti la sanzione della nullità del termine con conseguente condanna della società a riammettere in servizio la lavoratrice.

Tale sanzione, infatti, non sarebbe prevista dal legislatore e la Corte torinese l’avrebbe applicata facendo applicazione analogica del citato D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 4 e 5, ma in ciò starebbe il suddetto errore, visto che all’analogia non si può ricorrere in presenza di una norma che direttamente disciplini la fattispecie considerata e le disposizioni in argomento non sono suscettibili di applicazione analogica, essendo derogatorie rispetto al principio generale di cui all’art. 1419 cod. civ..

2 – Esame dei motivi.

3.- I motivi – da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono infondati.

In primo luogo, deve osservarsi che – come più volte affermato da questa Corte in controversie analoghe all’attuale – l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (vedi, per tutte: Cass. 29 agosto 2011, n. 17751; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033).

L’onere della prova è evidentemente a carico della datrice di lavoro (Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), la quale nel caso in esame nulla di specifico ha dedotto al riguardo, nulla in particolare argomentando o allegando, in contrasto col principio dell’autosufficienza, circa il contenuto degli accordi sindacali del 2001 e 2002.

3.2- Quanto, in particolare, alla contestazione della ricorrente in ordine alle conseguenze in diritto tratte dal Giudice dopo aver accertato l’illegittimità dell’apposizione del termine, va osservato che tale assunto poggia su una ricostruzione di diritto (sopra sintetizzata) diversa da quella adottata dalla Corte territoriale e già prospettata in appello, come risulta dalla sentenza impugnata.

In particolare, la società sostiene che al caso di specie debba trovare applicazione non l’art. 1419 cod. civ., comma 1, per il quale la nullità di una clausola comporta anche la nullità dell’intero contratto “se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte… colpita da nullità”. A sostegno di tale tesi sostiene di aver eccepito nel giudizio di merito che nella lettera di assunzione era esplicitamente previsto che il rapporto a tempo determinato si sarebbe estinto ove le esigenze di sostituzione fossero venute meno e che le clausole sulla durata del contratto erano concordemente ritenute essenziali, di modo che la nullità di una clausola avrebbe fatto venir meno l’interesse (quantomeno) del datore di lavoro al contratto.

Nella motivazione della sentenza impugnata il Giudice, tuttavia, sostiene l’infondatezza di tale tesi in quanto considera prevalente la normativa speciale di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, rispetto a quella normativa generate codicistica.

Tale affermazione è del tutto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – per il quale il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nei sistema generale dei profili sanzionatoti nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (vedi, per tutte: Cass. 18 gennaio 2010, n. 629; Cass. 21 maggio 2008, n. 12985).

Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto.

3 – Ius superveniens.

4- Per quel che riguarda la richiesta, effettuata dalla ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ., di applicazione dello ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 (in vigore dal 24 novembre 2010) va ricordato che, in base ad un consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) “costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è circoscritto dagli specifici motivi di ricorso (vedi, per tutte:

Cass. 8 maggio 2006 n. 10547)”.

b) in particolare, con riferimento alla disciplina introdotta dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, in quanto il rigetto dei motivi inerenti la questione della ritenuta nullità del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato produce la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

Nel caso in esame difetta nel ricorso una qualsivoglia censura relativa alle conseguenze economiche della ritenuta nullità del termine, cosicchè, come detto, non può trovare applicazione la nuova disciplina retroattiva contenuta nelle citate norme della L. n. 183 del 2010 (vedi, per tutte: Cass. 27 gennaio 2011, n. 2055; Cass. 26 luglio 2011, n. 16266; Cass. 4 gennaio 2011, n. 80).

4 – Conclusioni.

5.- In sintesi, il ricorso va respinto.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nel presente giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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