Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28994 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10129/2013 proposto da:

Unicredit Leasing S.p.a., (già denominata Locat s.p.a. dalla

incorporazione di Unicredit Global Leasing s.p.a.), e per essa

Unicredit Credit Management Bank S.p.a. quale mandataria, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell’avvocato

Filesi Marco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) Srl;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il

12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale di Foggia, in sede di opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) SRL, proposta dalla Unicredit Leasing SPA, e per essa dalla procuratrice Unicredit Credit Management Bank SPA (di seguito Unicredit), con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato l’opposizione concernente la domanda di ammissione al passivo L. Fall., ex art. 72 quater, implicitamente respinta dal giudice delegato, relativa ad un preteso credito di Euro 25.901,26, nascente da tre distinti contratti di locazione finanziaria stipulati con la fallita in bonis.

Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta a sostegno, la stessa allegata alla domanda di ammissione al passivo (contratti di locazione finanziaria e fatture di acquisto), era priva di data certa non ricorrendo le situazioni tipizzate ex art. 2704 c.c. e non essendo stata fornita prova di altri fatti che consentissero di stabilire con certezza l’anteriorità degli stessi.

Unicredit ricorre per cassazione con tre motivi, corredati da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Il Fallimento è rimasto intimato.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2710 e 2704 c.c.; si sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel porre d’ufficio la questione della mancanza di certezza della data delle scritture private poste a sostegno della domanda di ammissione al passivo, stante la mancata contestazione da parte della curatela rimasta contumace. Ad avviso della parte tale questione poteva essere introdotta in via di eccezione solo dalla controparte e non rilevata d’ufficio.

1.2. Il motivo è infondato.

Trova infatti applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 4213 del 20/02/2013) secondo il quale “La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed ha natura giuridica di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice” (conf. Cass. n. 27504 del 20/11/2017).

Va inoltre ricordato, come questa Corte ha anche chiarito, con condiviso principio, che “Non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c., il tribunale che, esercitando il proprio potere d’ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore, dovendo l’accertamento sull’esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice “ex officio” in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi, in base alla risultanze “rite et recte” acquisite nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali” (Cass. n. 24972 del 06/11/2013).

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2729 c.c. e art. 116 c.p.c.: si sostiene che il Tribunale ha errato nel non avere tenuto nella debita considerazione e non avere attribuito il giusto valore alla documentazione prodotta sin dal momento della domanda di ammissione al passivo.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio prodotto nel corso del giudizio, sostanzialmente volta ad ottenere una decisone favorevole, senza prendere in considerazione le motivazioni svolte puntualmente dal Tribunale.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e si sostiene che il Tribunale pronunciandosi su questioni non sollevate dalla Curatela, rimasta contumace, avrebbe pronunciato ultrapetita senza considerare la avvenuta non contestazione.

3.2. Il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate in relazione al primo motivo.

4.1. Priva di ricadute sulla odierna controversia è la L. 4 agosto 2017, n. 124, che la ricorrente ha invocato in memoria, giacchè costituisce ius superveniens inapplicabile ai fatti di causa.

4.2. In conclusione il ricorso va rigettato.

L’assenza di attività difensive della parte rimasta intimata esonera dal provvedere sulle spese del giudizio.

Si dà atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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