Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28992 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1243/2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato VACIRCA Sergio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1254/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/01/2007 R.G.N. 130/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TOSI PAOLO; udito

l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con un unico motivo avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova depositata il 17- 1-2007 che ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Massa n. 2605 del 2005, con la quale è stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con F.G. D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, per il periodo 1 5-2-2003/30-4-2003. con le pronunce consequenziali.

La F. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, premesso che il contratto de quo è stato stipulato “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato in Area Operativa e addetto al servizio recapito/smistamento e trasporto, presso il Polo Corrispondenza Toscana, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 15-2-2003 al 30/4/2003”, la ricorrente con l’unico motivo censura l’impugnata sentenza che ha ritenuto l’assoluta genericità di tale causale per la “ampiezza del comprensorio territoriale” e per la genericità del riferimento, utilizzabile in una pluralità di casi, a prescindere da specifiche e ben determinate ipotesi di esigenze sostitutive.

La ricorrente in sostanza lamenta che la Corte di merito in particolare non ha considerato che “la clausola fa esplicito riferimento ad esigenze sostitutive di personale di ruolo addetto a determinate mansioni (recapito/smistamento e trasporto), assente in un determinato lasso di tempo ed in un determinato ambito territoriale”, riferito chiaramente anche alla sede di lavoro (CPO di Massa).

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha affermato e va qui ribadito, “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione de termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale i riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”, (v. Cass. 26- 1-2010 n. 1576, Cass. 26-1-2010 n. 1577 Cass. 16-11-2010 n. 23119).

Orbene nella fattispecie la Corte territoriale, ritenendo generica la ragione sostitutiva indicata in sostanza sulla base della “ampiezza del comprensorio territoriale individuato” e di una valutazione del tutto astratta, ha disatteso tale principio.

11 ricorso va pertanto accolto e la impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, la quale si atterrà al principio sopra richiamato e statuirà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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