Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28992 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15676/2013 proposto da:

Banca Carige S.p.a. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Aquileia n. 12, presso lo studio

dell’avvocato Morsillo Andrea, rappresentata e difesa dall’avvocato

De Michele Domenico, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore

Dott. P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Corso

Vittorio Emanuele II n. 173, presso lo studio dell’avvocato Spinelli

Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Ferrari Margherita, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositato il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/07/2018 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale di Parma, in sede di opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) SRL in liquidazione proposta da Banca Carige SPA – Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia (di seguito la banca), con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato l’opposizione concernente la richiesta di riconoscimento del privilegio in forza di una lettera di costituzione del pegno in relazione al credito di Euro 521.731,33, già ammesso in via chirografaria.

Il Tribunale ha respinto l’opposizione per inammissibilità, in quanto proposta tardivamente.

Segnatamente il Tribunale ha ritenuto che il curatore aveva comunicato alla banca l’esito della procedura di ammissione allo stato passivo con fax in data 14/03/2012, il cui rapporto di trasmissione segnava con esito positivo l’avvenuta comunicazione alle ore 14,04 di detto giorno, comunicazione in ordine alla quale andava valutata la tempestività dell’opposizione.

La banca ricorre per cassazione con due motivi, corredati da memoria ex art. 378 c.p.c., al quale replica con controricorso il Fallimento.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura; il controricorrente lamenta che la procura non contenga l’indicazione del soggetto delegato a rappresentare la banca nel giudizio/grado al quale si riferisce, rinvenendosi solo l’elezione di domicilio presso l’avv. Morsillo in Roma.

1.2. L’eccezione va respinta in applicazione del principio secondo il quale il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce. (Vedi Cass. Sez. U, n. 1054 del 04/10/2000; Cass. n. 1205 del 22/01/2015).

Nel caso di specie la procura è apposta a margine e l’autentica è sottoscritta dall’avv. Domenico De Michele, che è indicato nella parte introduttiva del ricorso, contenente l’indicazione delle parti, come difensore della banca.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. Fall., art. 99, commi 6 e 7.

Ad avviso della ricorrente, pur volendo ritenere rilevabile d’ufficio la tardività dell’opposizione proposta dalla banca, il Tribunale ha errato a prendere in esame la documentazione prodotta dal resistente fallimento, costituitosi tardivamente alla luce della L. Fall., art. 99, per la quale era intervenuta decadenza.

Sostiene che il Fallimento, a seguito della sua tardiva costituzione nel procedimento di opposizione, era decaduta dal diritto di produrre documenti – a prescindere dalla rilevanza degli stessi per la disamina di questioni rilevabili d’ufficio – per cui la decisione mai avrebbe potuto essere fondata su quei documenti.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Osserva la Corte che il Tribunale sul punto ha affermato che “le decadenze di cui alla L. Fall., art. 99, si producono (v. analogicamente art. 167 c.p.c.) solo con riguardo alle eccezioni in senso proprio e stretto, potendo senz’altro il convenuto produrre documenti, tanto più se a sostegno delle proprie tesi difensive, che integrino tecnicamente, gli estremi di una difesa in senso lato o di un’eccezione rilevabile ex officio (in quanto tali non soggette a preclusioni); ritenuto, conseguentemente, che è senz’altro ammissibile la produzione del fax, attestante l’intervenuta comunicazione dell’esito della procedura di ammissione…” e la decisione è immune da vizi.

2.4. La tempestività dell’opposizione è, infatti, valutabile d’ufficio e non vi è preclusione sulla documentazione utilizzata per tale verifica, che il giudice avrebbe anche potuto richiedere al curatore o controllare tramite gli atti dell’ufficio o quelli depositati anche con la costituzione tardiva del curatore; ciò consegue all’applicazione del principio secondo il quale “La verifica della tempestività dell’opposizione L. Fall., ex art. 98, è questione rilevabile d’ufficio, indipendentemente dall’eccezione di parte e dalla eventuale contumacia del curatore, ed è pertanto dovere del giudice controllare la data di ricezione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che aveva dichiarato la tardività dell’opposizione allo stato passivo facendo esclusivo riferimento alla data di comunicazione erroneamente indicata nel ricorso, senza effettuare il doveroso riscontro officioso con la documentazione allo stesso allegata)” (Cass. n. n. 24551 del 01/12/2016).

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul valore di prova assoluta attribuito al fax, proveniente dal curatore, parte interessata, e sul mancato accoglimento della contestazione dell’opponente di conformità all’originale della copia prodotta dalla controparte.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Anche se la rubrica del motivo è errata, nello svolgimento dello stesso è chiarito abbastanza bene che la questione posta (questione processuale, sulla quale la Cassazione ha poteri di esame nel merito) è se la contestazione della conformità all’originale del rapporto di trasmissione del fax fosse o meno sufficientemente specifica.

Orbene, dalla lettura del testo della stessa, riportato alla pag. 4 del ricorso (“la copia fotostatica del rapporto di trasmissione… non fornisce prova legale dell’effettiva ed avvenuta ricezione del documento, di cui ad ogni buon conto ed in subordine si contesta la conformità all’originale”), sembra invece che la contestazione si riferisse alla conformità all’originale del documento, e non del rapporto di trasmissione e, quindi quest’ultima questione non sembra sia stata tempestivamente e ritualmente dedotta dinanzi al Tribunale, con evidente inammissibilità della stessa.

4.1. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Si dà atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00, oltre ad Euro 200,00, per esborsi, alle spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed agli accessori;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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