Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28991 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 15377/2017 proposto da:

N.M.R., in proprio e quale erede di F.F. –

già erede di F.M. – elett.te domic. presso l’avv. Paolo

Canonaco che la rappres. e difende, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Cosenza, in persona del legale rappres. p.t.;

– intimato non costituito –

avverso la sentenza n. 25407/2016 della Corte di Cassazione,

depositata il 12/12/2016;

udita la relazione del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cardino

Alberto, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e

dunque in sede rescissoria per la revocazione della sentenza

impugnata, e in sede rescidente per il rigetto del ricorso

principale e per l’inammissibilità del ricorso incidentale tardivo;

udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del

04/07/2018 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO;

sentito il difensore della ricorrente, avv. M. Farsetti, per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.M. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, il comune di Cosenza chiedendo il pagamento dell’indennità per la perdita definitiva di terreni di sua proprietà, occupati senza valido titolo negli anni ottanta per realizzarvi opere pubbliche, e il risarcimento dei danni per occupazione legittima (limitata al Decreto n. 51 del 1982) ed illegittima.

Si costituì il comune eccependo la prescrizione. Deceduta l’attrice, gli immobili oggetto di causa furono trasferiti mortis causa all’erede testamentario F.F. a sua volta deceduto in corso di causa; interrotto il giudizio, esso fu riassunto da N.M.R., designata con testamento erede universale di F.F..

Il Tribunale, con sentenza del 21.2.05, rigettò la domanda non ritenendo dimostrata la legittimazione attiva della N. nella qualità di erede dell’avente causa dell’attrice.

La N. propose appello avverso la sentenza, accolto dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 23.6.2010 che, riconosciuta la legittimazione dell’appellante, condannò il comune convenuto al pagamento delle somma pari, in parte, al valore venale e in parte al valore agricolo medio dei terreni occupati ed acquisiti dall’ente pubblico illegittimamente, non riconoscendo l’indennità per occupazione legittima per omessa prova dell’inizio del relativo termine.

La N. propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con il primo motivo fu denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, lamentando che la Corte d’appello aveva liquidato il danno stimando parte dei terreni come agricoli e non edificabili, senza considerare l’effettiva natura del vincolo previsto dal piano regolatore e le effettive possibilità edificatorie di tali terreni.

Con il secondo motivo fu denunziata la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 bis e dell’art. 115 c.p.c., avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto non liquidabile l’indennità d’occupazione non ostante dagli atti e dalla c.t.u. emergesse che l’occupazione ebbe inizio tra il 1975 e il 1980.

Resisteva il comune con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi. Con il primo fu dedotta l’omessa o insufficiente pronuncia in ordine al fatto controverso e decisivo costituito dalla legittimazione della N., in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c..

Con il secondo motivo fu denunziato il vizio di ultrapetizione in ordine ad una p.lla non oggetto della domanda della originaria attrice. Resisteva la N. con controricorso all’incidentale.

Con sentenza del 7.6.2016 questa Corte dichiarò improcedibile il ricorso principale per violazione dell’art. 369 c.p.c., avendo il ricorrente depositato copia autentica della sentenza impugnata priva di una pagina (la n. 10), e inefficace l’incidentale.

La N. ha proposto ricorso per revocazione, ex artt. 365 e 391 bis, c.p.c., avverso tale ultima sentenza lamentando l’errore materiale consistito nel presupporre il deposito di copia autentica della sentenza impugnata priva di una pagina, come desumibile dalla certificazione di cancelleria attestante invece il deposito di tale sentenza completa di tutte le pagine, compresa la n. 10, ritenuta mancante. Pertanto, la ricorrente ha chiesto che fosse revocata la sentenza impugnata e che la Corte, decidendo nel merito, si pronunciasse sull’oggetto del precedente ricorso.

Il Pubblico Ministero ha concluso per la revocazione della sentenza impugnata e, in ordine alla fase rescissoria, per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento dell’incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso per revocazione va accolto, essendo stato dimostrato l’errore per svista materiale relativa alla mancanza della pagina della sentenza, impugnata con il ricorso precedente, in conformità dell’orientamento di questa Corte secondo cui in caso di errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza della Corte di cassazione, quale conseguenza di una svista materiale o di un errore di percezione di quanto risultante direttamente dagli atti che abbia avuto carattere essenziale e determinante, deve essere deciso il ricorso oggetto della decisione revocata (Cass., n. 2220/15).

Circa la fase rescissoria, il primo motivo del ricorso della N. è fondato, in quanto la Corte d’appello ha liquidato il valore di parte dei beni occupati illegittimamente sulla base dei valori agricoli medi, con sentenza depositata nel 2010. In particolare, la Corte territoriale, muovendo dal rilievo che i terreni in questione erano oggetto di un vincolo conformativo, ha affermato che l’indennità d’espropriazione fosse da commisurare al valore agricolo medio.

Ora, tale pronuncia è erronea poichè difforme dal consolidato orientamento di questa Corte a tenore del quale, in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, qualora l’espropriato contesti, seppur limitatamente al presupposto della natura agricola o non edificatoria del terreno, la stima operata dalla Corte di appello con il criterio del V.A.M. (valore agricolo medio) previsto della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, comma 4 e dichiarato incostituzionale dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, la stima dell’indennità deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, potendo l’interessato anche dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà e che, quindi, ha una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (Cass., n. 21386/11; SU, n. 17868/13).

Nella fattispecie, la N. ha espressamente censurato la sentenza del giudice d’appello nella parte in cui esso aveva commisurato l’indennità al valore agricolo medio, senza considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del vincolo, di cui al piano regolatore. Al riguardo, la ricorrente aveva ampiamente esposto le ragioni della ritenuta illegittima applicazione del criterio del valore agricolo medio alla stregua degli strumenti urbanistici vigenti.

Il secondo motivo è invece inammissibile, in quanto diretto al riesame del merito dei fatti di causa circa la valutazione degli elementi probatori.

Il primo motivo del ricorso incidentale del comune è infondato, avendo la Corte territoriale chiaramente illustrato, in maniera esaustiva, le ragioni dimostrative della legittimazione della N. quale erede di F.F., in ordine alla proprietà di tutti i beni oggetto del giudizio, per cui non sussiste alcuna omessa pronuncia.

Il secondo motivo, relativo al vizio di ultrapetizione, è da ritenere assorbito dal rigetto del primo che ha affermato la piena legittimazione della ricorrente in ordine a tutti gli immobili ablati. Pertanto, in accoglimento del ricorso revocatorio, la sentenza impugnata va revocata; per la fase rescissoria, va cassata la sentenza della Corte d’appello, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro limitatamente alla questione oggetto del primo motivo del ricorso principale, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione, cassa la sentenza n. 25407/16 della Corte di Cassazione e, per l’effetto, esaminando i ricorsi proposti dalle parti, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il secondo. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata di secondo grado e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA