Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28990 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 12/11/2018), n.28990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6577/2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n.5,

presso lo studio dell’avvocato Sciarrillo Andrea, rappresentato e

difeso dall’avvocato Sgarbi Pietro, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata il 08/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2018 dal cons. ACIERNO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 16 dicembre 2015 la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da R.A., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale che, confermando il provvedimento della Commissione territoriale, aveva negato all’istante sia il diritto alla protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) sia il diritto alla protezione per motivi umanitari.

A sostegno della decisione la Corte d’Appello ha rilevato:

a) che l’eccezione d’invalidità della decisione della Commissione territoriale per mancata traduzione integrale del provvedimento nella lingua indicata dal richiedente dovesse essere disattesa, perchè il dispositivo e la nota indicante possibilità, termini e modalità di ricorso erano stati tradotti nelle lingue veicolari;

b) che il racconto narrato dal richiedente, oltre a non essere suffragato da prove, fosse comunque ascrivibile a una disputa familiare di natura privata e fosse affetto da estrema genericità e notevoli contraddizioni, per cui non venivano soddisfatte le condizioni D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, ed in particolare, il R. non aveva compiuto “ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda” (comma 5, lett. a) e, sulla base dei riscontri effettuati, non poteva considerarsi attendibile (comma 5, lett. e);

c) che pertanto non potesse concedersi nè la richiesta protezione sussidiaria, data l’insussistenza delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; nè la protezione umanitaria, non essendo stata riscontrata la sussistenza di un concreto pericolo di subire atti di persecuzione o violenze ed inoltre la circostanza riguardante l’ottenimento di un contratto di lavoro non costituisce effetto automatico ed immediato ai fini del riconoscimento del diritto ad ottenere tale tipologia di permesso di soggiorno;

d) che non poteva attribuirsi rilievo probatorio alla documentazione tardivamente prodotta unitamente alla comparsa conclusionale, al fine di contrastare la natura meramente familiare delle vicende narrate.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione R.A. con un unico motivo articolato in più censure. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno. La causa, originariamente avviata alla trattazione camerale in sesta sezione, con ordinanza interlocutoria n. 1395 del 2018 è stata rimessa in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni d’inammissibilità del ricorso formulate dal Ministero dell’Interno riguardanti la mancata esposizione del fatto e la mancanza di autonomia delle censure raggruppate in un unico motivo.

Quanto al primo profilo si deve rilevare che nell’ampia articolazione del ricorso l’esposizione dei fatti viene effettuata, con riferimento specifico alle censure rivolte al provvedimento impugnato, così soddisfacendo l’esigenza conoscitiva sottesa al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3. In ordine all’altra eccezione deve rilevarsi che nell’incipit del motivo si rinviene una ripartizione delle censure corrispondente a quelle effettivamente esposte che ne rende del tutto agevole l’esame autonomo, così da qualificare come mera irregolarità l’unitaria composizione grafica della censura.

La prima delle censure esposte riguarda la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10. La Corte d’appello ha illegittimamente escluso l’esistenza della lesione del diritto di difesa del ricorrente conseguente alla mancata traduzione in lingua Punjabi del provvedimento della Commissione territoriale, ovvero nella lingua indicata dal ricorrente, come conosciuta, nell’audizione. Tale provvedimento è risultato tradotto, peraltro limitatamente al dispositivo, nelle sole lingue veicolari, in palese violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4.

La censura è manifestamente infondata alla luce del costante orientamento di questa Corte così massimato:

“In tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove la censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa ed in particolare, qualora deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto” (Cass. 11871 del 2014). Inoltre, deve osservarsi che l’astratta nullità del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale per omessa traduzione nella lingua conosciuta non esonera il giudice adito di esaminare il merito della domanda poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento impugnato ma solo le eventuali conseguenze di essa sui pieno dispiegarsi del diritto di difesa. (Cass. 7385 del 2017).

Nella seconda censura viene dedotta la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7, 14, 16 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 10; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 10 Cost., in relazione al rigetto della domanda di protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Inoltre è stata dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di dichiarazioni e produzioni documentali del ricorrente anche in relazione alla palese condizione di vulnerabilità dello stesso. Infine è stata rilevata l’illegittimità della mancata valutazione attuale della situazione socio politica del Pakistan ed in particolare del Punjab.

Più analiticamente, con riferimento alla protezione sussidiaria, sottolinea il ricorrente che nel provvedimento impugnato non è stato dato alcun rilievo al fatto che, come riportato nella documentazione allegata alla comparsa conclusionale (report Amnesty International 2014-2015), l’attività di contrasto di crimini e la protezione delle minoranze da parte delle forze governative o di polizia non è affatto efficace dal momento che le autorità statuali o i partiti e le organizzazioni che controllano lo Stato non vogliono o non possono fornire protezione rispetto a situazioni caratterizzate da alto tasso di criminalità culminanti in uccisioni reiterate come accaduto nel caso di specie. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno omesso di svolgere alcuna istruttoria in ordine alla situazione socio politica del paese ed hanno tratto al riguardo conclusioni del tutto generiche senza valutare le produzioni documentali di parte ricorrente, conseguentemente, omettendo di svolgere una valutazione oggettiva all’attualità nonostante l’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice della protezione internazionale. E’ mancata, infine, la valutazione in ordine ai requisiti di cui all’art. 14 lettera c) in relazione alla violenza indiscriminata determinata dall’omesso controllo delle autorità statali.

Con riferimento alla protezione umanitaria, è mancata un’indagine ad hoc sulla condizione di vulnerabilità e di esposizione al pericolo derivante dalle circostanziate dichiarazioni del ricorrente oltre a non essere stata considerata la documentazione attestante il contratto di lavoro e le busta paga prodotte dalle quali si evince la volontà strenua di affrancarsi dalla situazione di violenza ed abusi subita in patria.

Infine è stata censurata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’illegittima valutazione di tardività della documentazione fornita in comparsa conclusionale in quanto relativa proprio alla situazione attuale del Pakistan non esaminata dalla Corte d’Appello, ancorchè a ciò tenuta, in particolare in relazione ai gravi episodi di violenza subiti in patria, nè la situazione generale del Pakistan, in violazione del principio dell’onere probatorio attenuato e del dovere di cooperazione istruttoria previsti dalla legge.

La parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità di queste censure in quanto miranti ad una diversa valutazione dei fatti accertati. Tale eccezione non può essere accolta. La parte ricorrente ha formulato censure relative alla violazione di norme non in modo apparente ma effettivo. In particolare ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver omesso di esaminare la documentazione relativa alla condizione socio politica aggiornata del Pakistan ed in particolare del Punjab nonostante le produzioni documentali effettuate e, conseguentemente, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver omesso di svolgere un’indagine attuale sull’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in relazione a tale specifico parametro legislativo. Ha dedotto l’illegittima applicazione dei criteri di valutazione della credibilità del richiedente e l’omesso accertamento delle condizioni di riconoscimento del permesso umanitario, ritenuto scrutinato in modo apparente e senza tenere conto della diversità dei requisiti (la vulnerabilità e gli indici di riconoscimento) rispetto alla protezione sussidiaria.

In relazione a queste specifiche censure il ricorso si sottrae alla valutazione d’inammissibilità formulata dalla parte controricorrente. Al fine di esaminare il fondamento delle censure esposte è necessario evidenziare che in appello, come riprodotto nel provvedimento impugnato era stata puntualmente censurata l’omessa valutazione della situazione cronicizzata d’instabilità socio-politica-religiosa del Pakistan e, conseguentemente l’esame dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 14, lett. c), per il riconoscimento della protezione sussidiaria, rilevando in particolare la mancata valutazione di tale situazione all’attualità. Al fine di colmare questa lacuna e di spostare l’esame della situazione del richiedente dal contesto “familiare” nel quale si lamentava fosse stata collocata, la parte appellante aveva prodotto ulteriore documentazione unitamente alla comparsa conclusionale.

Anche in relazione alla protezione umanitaria veniva sottolineato il deficit istruttorio e di accertamento dei fatti che avrebbero evidenziato il grave pericolo di essere esposto a persecuzioni nel proprio paese in caso di rientro.

Nel provvedimento impugnato a pag. 6 viene esclusa la credibilità del racconto del cittadino straniero per genericità e non piena coerenza ma con esclusivo riferimento ai “presupposti persecutori necessari per ottenere la tutela richiesta”. In relazione alla protezione sussidiaria, ed in particolare all’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) e alla protezione umanitaria manca qualsiasi esame correlato a queste specifiche istanze. In particolare, come denunciato specificamente nei motivi di ricorso, la Corte d’Appello ha omesso di esaminare le complessive acquisizioni probatorie (dichiarazione e documenti volti a rafforzarne la credibilità) al fine di accertare, come era invece tenuta a fare ex lege (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5,lett. c)) se l’avvenuta perpetrazione di omicidi ed uccisioni dovuti a conflitti di natura “familiare” non potessero determinare l’esposizione al rischio per la vita e l’incolumità fisica del richiedente a causa della mancata protezione dei soggetti pubblici ai quali è demandata la funzione della pubblica sicurezza, così da determinare una situazione di violenza indiscriminata, ancorchè non derivante da una situazione conclamata di conflitto armato interno. Al riguardo, la Corte d’Appello ha esclusivamente ritenuto che le dichiarazioni del richiedenti non fossero riconducibili al fumus persecutions personale, idoneo ad integrare il rifugio politico, senza esaminarne il contenuto alla luce dei requisiti relativi alle altre domande proposte ed, in particolare, all’obbligo di verificare le condizioni generali dell’area di provenienza in relazione al rischio di violenza indiscriminata, peraltro riscontrabile dalle fonti contenute nei documenti prodotti (doc. 3 allegato al ricorso). La documentazione in questione, volta a rappresentare la situazione oggettiva del paese di provenienza all’attualità così come imposto dalla legge, non è stata esaminata perchè ritenuta tardivamente prodotta. Tale valutazione è giuridicamente non corretta sotto due profili.

I documenti in contestazione, ritualmente prodotti anche nel presente giudizio erano inerenti alla rappresentazione della situazione sociopolitica attuale (con riferimento alla decisione della Corte d’Appello) del Pakistan che, come già sottolineato, è del tutto mancata, nonostante fosse stata dedotta la totale assenza di controllo e partecipazione statale alla repressione dei crimini reiterati e le violenze denunciate dal ricorrente. Al riguardo, deve osservarsi che la disciplina processuale ratione temporis applicabile è quella contenuta nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, che rinvia al rito sommario di cognizione per tutto ciò che non è espressamente regolato dalla norma stessa. Ne consegue che il giudizio d’appello è assoggettato all’art. 702 quater c.p.c., secondo il quale possono essere prodotti in appello documenti nuovi se ritenuti indispensabili dal Collegio, o se la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile. La giurisprudenza di legittimità ha già applicato il principio contenuto nella norma in una controversia relativa ad una domanda di protezione internazionale (Cass. 5241 del 2017) affermando che possono essere prodotti documenti nuovi in appello ove il Collegio li ritenga indispensabili, ed onerando, di conseguenza, il giudice di tale specifico accertamento, nella specie, del tutto omesso. Se a tale determinante rilievo si aggiunge la peculiarità del regime della ripartizione dell’onus probandi nei giudizi di protezione internazionale, l’illegittimità della mera sanzione di tardività della produzione documentale svolta dalla Corte d’Appello risulta ancora più evidente. Come già osservato, la Corte ha limitato il suo esame sulle dichiarazioni della parte richiedente alla loro incidenza sulla persecuzione personale omettendo di svolgere gli accertamenti integrativi officiosi, cui era tenuta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, in relazione alla situazione generale dell’area di origine del richiedente (il Punjab) al fine di verificare, come allegato, se vi fosse una situazione generale di violenza indiscriminata cui potesse essere esposto il richiedente, in particolare in relazione alla mancata protezione delle autorità statuali (Cass. 7333 del 2015; 25319 del 2015) dal pericolo di grave danno alla propria incolumità tale da rientrare nel paradigma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, così come rappresentato nelle dichiarazioni rese davanti la Commissione territoriale. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente affermato che “il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali che la natura interprivata dalla quale scaturisce il rischio può essere ininfluente ai fini della verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. 15192 del 2015, 16356 del 2016 e 23604 del 2017)”. Infine ha omesso di svolgere qualsiasi indagine sulla situazione oggettiva all’attualità, fondandosi su rilevazioni passate assunte per relationem, nonostante la sollecitazione dovuta alla produzione documentale offerta. La Corte d’Appello, in conclusione, era tenuta a svolgere autonomamente gli accertamenti officiosi sopra illustrati essendo tenuta alla verifica delle condizioni di fondatezza di tutte le domande svolte. L’allegazione di una condizione di pericolo per l’incolumità derivante da una situazione ambientale a rischio di violenza diffusa, imponeva tale verifica. Le produzioni documentali relative alla condizione attuale, infine, hanno costituito un elemento di sollecitazione all’indagine officiosa non certo eludibile in relazione al tempo della loro produzione, essendo del tutto ammissibile, alla luce del regime processuale sopra individuato, un esame degli stessi, previa reinstaurazione del contraddittorio.

Del pari fondata per ragioni del tutto analoghe è la censura relativa all’illegittimo rigetto della domanda riguardante il permesso umanitario che la Corte territoriale ha del tutto omesso di valutare in relazione all’esistenza di una condizione di vulnerabilità, essendo la reiezione fondata soltanto sull’insussistenza di atti di persecuzione e violenze, senza valutare tutte le allegazioni e produzioni documentali dimesse in atti (cfr in part. doc. 5 fascicolo appello).

Si dà atto infine dell’ininfluenza sulla decisione del D.L. n. 113 del 2018.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione in relazione alle domande di protezione sussidiaria e permesso per motivi umanitari. Il provvedimento impugnato deve essere cassato e rinviato alla Corte d’Appello di Ancona che si atterrà ai seguenti principi di diritto.

1. Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati ratione temporis al rito sommario di cognizione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19, possono essere prodotti documenti nuovi in appello se ritenuti indispensabili dal Collegio il quale non può omettere tale scrutinio in sede di verifica della loro ammissibilità.

2.Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria officiosa, all’attualità.

3. Il riconoscimento del diritto al permesso per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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