Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2899 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 23/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24569-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., S.N.;

– intimati –

Nonchè da:

M.A., S.N., elettivamente domiciliati in ROMA

VIALE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che

li rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 180/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e rigetto incidentale;

udito per i controricorrenti l’Avvocato GARAU che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibile l’incidentale, in subordine rigetto del 1

motivo, inammissibile il 2 motivo di ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. La CTR della Lombardia confermava la decisione con cui la CTP di Milano aveva accolto il ricorso proposto da M.A. e S.N. avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad un immobile acquistato coi benefici “prima casa” per atto registrato in data (OMISSIS). L’ufficio aveva contestato il fatto che i contribuenti, il quale avevano dichiarato nell’atto di acquisto di voler trasferire la residenza nel comune di Trezzano sul Naviglio ove era sito l’immobile entro 18 mesi, non vi avevano provveduto.

La CTR rigettava l’appello dell’agenzia sul rilievo che essa era incorsa in decadenza dall’azione accertatrice, avendo notificato l’atto impositivo in data 12.11.2007, oltre il termine triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis.

2. Avverso la sentenza della CTR l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso ed hanno svolto ricorso incidentale affidato ad un motivo illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo l’agenzia deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, in quanto la CTR è incorsa in errore di diritto per non aver considerato che nel giudizio di primo grado i contribuenti avevano dedotto la decadenza in cui era incorso l’ufficio non con il ricorso introduttivo ma con memoria integrativa senza che ricorressero i presupposti previsti dall’art. 24 citato.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 11, in quanto si doveva ritenere che essa agenzia non fosse decaduta dall’azione accertatrice in applicazione della proroga biennale prevista dalla citata legge.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale i contribuenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla tariffa, del D.P.R. n. 131 del 1986, parte prima, art. 1, nota 2 bis. Sostengono che, in ogni caso, la revoca delle agevolazioni non poteva avere luogo poichè essi avevano trasferito la residenza nell’immobile acquistato oltre il termine di 18 mesi previsto dalla legge per causa di forza maggiore dipesa dal fatto che i lavori di ristrutturazione si erano protratti oltre il termine previsto.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero, come emerge dal controricorso depositato dai contribuenti (pag. 2), essi hanno proposto ricorso alla commissione tributaria in data 14.1.2008 e con memoria depositata il 18.9.2008 hanno evidenziato l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto notificato oltre i termini previsti.

La questione sollevata concretava una eccezione in senso stretto che avrebbe potuto proporsi solo con il ricorso introduttivo, non trattandosi di eccezione resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, nè di argomentazione illustrativa dei motivi proposti consentita fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.

8. Il secondo motivo rimane assorbito.

9. Il motivo di ricorso incidentale è infondato. Invero la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende dare continuità, secondo cui in tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la circostanza che l’acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell’immobile per il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione non costituisce causa di forza maggiore, atteso che l’art. 1, nota II bis, lett. a), parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata, sicchè possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune (Sez. 5, Sentenza n. 13346 del 28/06/2016).

10. Il primo motivo di ricorso principale va, dunque, accolto, assorbito il secondo, ed il ricorso incidentale va rigettato. L’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario dei contribuenti va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione del consolidarsi dei principi giurisprudenziali in epoca successiva alla proposizione del ricorso e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna i ricorrenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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