Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28988 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. II, 17/12/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 17/12/2020), n.28988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31609/2018 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

TREDICINE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3940/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

– Q.B. evocava, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, la Fondiaria Sai (ora UnipolSai Assicurazioni) s.p.a. esponendo di essere perito assicurativo regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale della categoria e di avere in detto ruolo espletato perizia relativa ad un sinistro automobilistico su incarico della convenuta, attività per la quale non aveva ricevuto alcun compenso e pertanto ne chiedeva la condanna al pagamento di una somma di Euro 414,71, oltre accessori, a titolo di competenze professionali;

– instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta che formulava numerose eccezioni, il giudice adito accoglieva la domanda;

– in virtù di appello interposto dalla Fondiaria Sai S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), riproponendo le eccezioni di litispendenza, di continenza e di connessione, nonchè quella relativa alla necessità di riunione dei molteplici analoghi giudizi proposti dal Q., ovvero ancora di improponibilità della domanda in ragione dell’indebito frazionamento di un credito unitario, e comunque l’infondatezza della pretesa, il Tribunale di Napoli, nella resistenza del Q., accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, dichiarava improponibile la domanda avanzata dal medesimo Q. nei confronti dell’appellante, osservando che – esclusa la rilevanza che la mancata riunione di cause potesse essere oggetto di motivo di gravame – preso atto di ordinanza di questa Corte emessa di recente tra le stesse parti e della sentenza n. 4090/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, doveva ritenersi sussistente ipotesi di un “frazionamento del credito”, sanzionabile con la improponibilità della domanda;

– avverso la sentenza del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il Q., articolato in otto motivi, cui ha resistito con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Atteso che:

– in via pregiudiziale va esaminata la richiesta di parte ricorrente di rimettere la trattazione del giudizio in udienza pubblica innanzi alle Sezioni Unite stante il contrasto rilevato tra le sentenze n. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016 – in cui la Suprema Corte si è pronunciata nel senso di negare l’unitarietà dell’obbligazione accogliendo i ricorsi del Q. e le successive pronunce – in cui il Supremo collegio ha rigettato i ricorsi proposti dallo stesso.

Osserva il Collegio che non sussistono le ragioni di cui all’art. 374 c.p.c., come invece auspicato dal ricorrente, giacchè la questione di diritto su cui si incentra il ricorso è stata già decisa in senso uniforme tra le medesime parti da Cass. Sez. Un. 4315 del 20 febbraio 2020 ed in precedenza dalle ordinanze rese da questa Corte all’esito delle adunanze ex art. 380 bis.1 c.p.c., del 18 ottobre 2017, del 22 marzo 2018 e del 18 giugno 2018, peraltro condividendo il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. Un. 4090 del 16 febbraio 2017. Per le medesime considerazioni neppure si rende necessaria la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Sempre via preliminare, deve rilevarsi che è inammissibile la produzione da parte del ricorrente degli identificativi di pagamento e dei moduli IES (documenti attinenti alla fondatezza delle censure e delle tesi prospettate nel ricorso, peraltro formati prima dell’inizio della fase di merito e quindi prima della maturazione delle preclusioni istruttorie), atteso che, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata;

– passando al merito del ricorso, con il primo motivo il ricorrente denuncia l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 339 c.p.c., per avere il Giudice di pace pronunciato secondo equità unicamente sulla base del criterio obiettivo del valore della causa, come stabilito dall’art. 113 c.p.c., comma 2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del giudicato che – a dire del Q. – scaturirebbe dalla sentenza n. 19575/2016 del Giudice di pace di Napoli, non impugnata dall’assicurazione e passata in giudicato in data 10 giugno 2018, resa fra le medesime parti e su circostanze analoghe a quelle del ricorso odierno, con rilevanza di giudicato esterno, con la quale è stata negata l’unitarietà del rapporto obbligatorio tra le parti.

Con il terzo motivo il Q. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., per non aver considerato il Tribunale l’orientamento giurisprudenziale sull’ammissibilità della riunione dei procedimenti relativi a cause connesse, anche nel giudizio di legittimità (si richiama Cass. n. 22631 del 2011).

Con la quarta censura si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., in quanto i periti assicurativi, a fronte della natura economica della loro prestazione, esercitata in modo stabile e con struttura organizzativa indipendente dalla impresa assicurativa committente, rientrerebbero nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza comunitaria; nè deporrebbe in senso contrario l’esistenza tra le parti di un mandato continuativo, che, ad ogni modo, non eviterebbe che il perito assuma in proprio il rischio imprenditoriale derivante dall’attività peritale svolta.

Con il quinto motivo è lamentata la violazione della L. 4 dicembre 2017, n. 2, art. 19 quaterdecies, che ha modificato della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 bis, relativamente all’equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

Essa denuncia la violazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 bis (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), inserito del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 19 quaterdecies, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, in tema di equo compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative. Il D.L. n. 148 del 2017, stesso art. 19 quaterdecies, dispone che della L. n. 247 del 2012, citato art. 13 bis, si applica, in quanto compatibile, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81, art. 1, ovvero ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.

Con il sesto motivo è denunciato “l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e avente carattere decisivo”. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il Q. avesse accettato, per facta concludentia, un’offerta di compenso molto inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali, essendo tale circostanza già oggetto di espressa contestazione in giudizio, ed ora comunque smentita attraverso la presentazione, in forza dell’art. 372 c.p.c., della documentazione IES dell’anno 2010, dalla quale si evincerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti per i vari incarichi affidatigli e mai pari ad 40,00.

Con il settimo motivo è lamentata la violazione del giudicato implicito delle sentenze n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016 di Codesta Corte.

Con l’ottava ed ultima censura il ricorrente l’erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 15.11.2007 n. 23726 e del 13.02.2017 n. 4090.

La questione posta con la prima censura sebbene formulata per la prima volta con ricorso per cassazione è da ritenere ammissibile.

Invero l’inammissibilità dell’appello attiene ai presupposti dell’impugnazione e, come tale, è rilevabile anche di ufficio in sede di legittimità (Cass. 25 settembre 2017 n. 22256; Cass. 31 ottobre 2005 n. 21110).

Ciò premesso, rileva il collegio che il motivo di ricorso è del pari fondato nei sensi che seguono.

Per come emergente dalla stessa sentenza qui impugnata, l’appello conteneva specificamente anche il motivo relativo all’abusivo frazionamento del credito da parte del Q. e, tuttavia, il Tribunale di Napoli lo ha pretermesso nell’ordine di esame delle questioni, che avrebbe dovuto essere svolto in conformità a quanto previsto dall’art. 279 c.p.c., comma 2. Il giudice di appello ha, infatti, deciso su un motivo di merito (quello relativo alla fondatezza o meno della pretesa economica vantata dall’odierno ricorrente in relazione agli accordi intercorsi tra le parti), accogliendolo, senza, tuttavia, rilevare che tale motivo non poteva considerarsi impugnabile con l’appello ai sensi del denunciato art. 339 c.p.c., comma 3, non rientrando esso tra i casi eccezionali contemplati dalla stessa norma legittimanti la proponibilità dell’appello.

Pertanto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio poichè il giudice a cui viene rimessa la causa dovrà riesaminare i motivi secondo l’ordine logico-giuridico previsto dal citato art. 279 c.p.c., comma 2, includendosi l’esame di quello relativo alla dedotta improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito nell’ambito delle ipotesi individuate al n. 2) della norma processuale appena richiamata (siccome avente natura pregiudiziale o preliminare rispetto alle doglianze propriamente attinenti al merito), non potendo, quindi, essere dichiarato assorbito, ma dovendo, invece, essere valutato prioritariamente sul piano logico-giuridico. All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento di tutti gli altri, con il rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale monocratico di Napoli, in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale monocratico di Napoli, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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