Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28988 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 12/11/2018), n.28988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2034/2015 proposto da:

P.E., P.A., elettivamente domiciliate in

Roma, Lungotevere della Vittoria n. 5, presso lo studio

dell’avvocato Arieta Giovanni, che le rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.R., P.S. e Z.A., quali eredi di

Pa.Si., elettivamente domiciliate in Roma, Via del Mascherino

n. 72, presso lo studio dell’avvocato Severa Ennio, rappresentate e

difese dall’avvocato Innocca Renato Piero, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

contro

Edil.re – Edilizia Residenziale S.r.l., R.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6304/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2018 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato accertato che Pa.Si. è stato socio e titolare del 33% del capitale sociale della s.r.l. Edil.Re.. L’attore aveva richiesto che fosse accertata l’inesistenza e l’inefficacia di qualsiasi atto di cessione delle quote a lui appartamenti, osservando che la società era stata costituita nel 1972 con capitale sociale sottoscritto da P.L. e Si.. Era stata dichiarata fallita nel 1987 con procedura chiusa per mancanza di passivo ed aveva cambiato denominazione in quella attuale all’esito dell’assemblea del 4/2/92. A quest’ultima assemblea avevano partecipate come socie P.A. e E. ma non R.S. e S.M.L., risultanti soci in una precedente assemblea del 1981. Il libro soci veniva trafugato nel 1983. Con dichiarazione del 25/6/95 il R. aveva dichiarato di aver apposto la sua firma sul registro soci della Edilparco (precedente denominazione della socità Edil.Re n.d.r.) a dimostrazione dell’acquisto della quota del 33% del capitale sociale mentre S.M.L. aveva sottoscritto il restante 67%. Le intestazioni di quote sociali alle germane P. erano, pertanto, solo fittizie.

All’esito del giudizio di primo grado P.E. e A., proponevano appello rilevando preliminarmente la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti di Re.An.An. e S.M.L. in quanto cessionari ed intestatari delle quote di partecipazione della società in qualità di litisconsorti necessari in relazione alla domanda di simulazione. In particolare il Re. era stato indicato da R. come acquirente delle proprie quote. Nel merito eccepivano la nullità della decisione del Tribunale in ordine all’accertamento della qualità di socio di Pa.Si. in quanto domanda nuova, proposta soltanto nella memoria ex art. 183 c.p.c.. Con tale domanda era stato introdotto un nuovo tema d’indagine rispetto a quello originario relativo all’accertamento negativo o simulato di cessioni di quote. Veniva, inoltre contestata la valutazione negativa delle prove documentali ed orali addotte dalle parti convenute in primo grado ed appellanti a sostegno della validità ed efficacia delle cessioni delle quote di cui Pa.Si. rivendicava la titolarità.

La Corte d’Appello per quel che interessa ha affermato:

deve escludersi la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti di S.M.L. e Re.An.An. perchè la domanda proposta da Pa.Si. ha ad oggetto effettivo l’accertamento “positivo” della qualità di socio e la conservazione della titolarità del 33% delle quote della s.r.l. Edil.Re. La cessione della quota al R. è priva di riscontri probatori e la cessione da parte di quest’ultimo al Re. è meramente ipotetica, non risultando neanche indirettamente dimostrata;

La domanda di accertamento della qualità di socio non può essere ritenuta nuova sia in relazione all’originaria domanda proposta (riguardante l’inesistenza di una cessione a terzi) sia in considerazione del chiarimento reso dall’attore alla prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., a seguito della richiesta espressa del giudice istruttore, chiarimento solo ribadito nella memoria ex art. 183 c.p.c.. Al riguardo la Corte ha rilevato che Pa.Si. ha sempre allegato di essere socio e di non aver mai ceduto la sua quota. Da tale premessa è conseguita la precisazione in prima udienza di trattazione: “la causa ha per oggetto il riconoscimento in capo all’attore dello status di socio e non propriamente di una domanda tesa a rilevare la nullità di atti di trasferimento societario”. Ne consegue che nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, ratione temporis applicabile, il P. si era limitato a ribadire la precisazione integrativa già formulata all’udienza senza formulare alcuna domanda nuova. Non vi è stato mutamento del tema d’indagine in quanto il fatto costitutivo dell’azione proposta è rimasto immutato ed è da individuarsi nella titolarità mai persa del 33% del capitale sociale in capo al P..

In ordine a questa domanda l’attore ha fornito prova del suo diritto con la produzione dell’atto costitutivo della società mentre sono risultate contraddittorie le affermazioni del R., sull’apposizione della propria firma sul libro soci attestante la cessione ad esso delle quote di Pa.Si. e successivamente al Re., contenute negli atti difensivi e le dichiarazioni rese nell’interrogatorio formale nel quale ha affermato di aver firmato solo un atto di cessione e non il libro soci e di aver acquistato le quote di L. e non di Pa.Si.. I verbali assembleari prodotti dall’attore, pur dovendosi ritenere leggibili hanno un vero valore indiziario ma difettano d’inequivocità. Da tali verbali risulta la presenza dell’intero capitale sociale mai riferito a Pa.Si. ma nell’assemblea del 1981 a S. e R. ed in quella del 1992 interamente alle sorelle P.. Quanto a quest’ultima non può ritenersi che il verbale attesti la pregressa cessione della quota di Pa.Si. in quanto il notaio davanti al quale è stato redatto il verbale, prende atto della presenza del capitale sociale, ma non ne accerta l’effettiva titolarità in quanto funzione estranea ai suoi compiti di pubblico ufficiale. Peraltro, le sorelle P., che in comparsa di risposta del giudizio di primo grado non hanno indicato il nome del loro dante causa pur affermandosi titolari dell’intero capitale sociale solo nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c., tuttavia, nell’interpello ha escluso tale circostanza. Alla luce di questo quadro probatorio del tutto ambiguo correttamente il Tribunale si è fondato sull’unico documento certo ovvero l’atto costitutivo.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione P.E. e A. affidato a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso le eredi di Pa.Si., Z.A.. P.S. e R.. La s.r.l. edil.Re. non ha resistito così come R.A., contumace in grado d’appello. La parte ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è stato trattato con procedimento camerale. Il procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta ritenendo il ricorso inammissibile sia perchè le censure proposte sarebbero attinenti al merito sia per difetto di specificità.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., per non essere stata disposta l’integrazione necessaria del contraddittorio nonostante le domande proposte dall’attore in primo grado ne presupponessero l’estensione nei confronti dei soggetti che, nel corso del tempo erano stati cessionari ed intestatari delle quote di partecipazione nella società.

La pronuncia emessa è invalida con riferimento sia alla domanda di simulazione dei diversi trasferimenti delle predette quote nel corso del tempo sia in relazione all’accertamento positivo della qualità di socio. S.A. e Re.An.An. dovevano essere qualificati litisconsorti necessari, in quanto la prima risultava socia nel verbale di assemblea straordinaria del 30/4/1981 ed il secondo è stato indicato come acquirente delle quote dal R., costituito in primo grado e contumace in appello. In particolare, la Corte ha svolto accertamenti sulla qualità di socio del Re. senza preventivamente attivare il contraddittorio nei suoi confronti. Il litisconsorzio è una condizione che deve essere accertata ex ante e non ex post alla luce del quadro probatorio fornito dalle parti evocate in giudizio.

La censura è manifestamente infondata con riferimento a Re. e inammissibile per S. la cui situazione societaria non riguarda le quote di Pa.Si.. Per Re., l’integrazione necessaria va valutata ex ante ma rispetto ad una domanda che sia specifica ovvero che si riferisca ad un atto ritenuto invalido o simulato. Per questa ragione il giudice di primo grado ha chiesto la precisazione del thema decidendum e l’attore ha precisato di voler accertare la propria titolarità sulla base del valido atto costitutivo prodotto. Tale precisazione è stata correttamente ritenuta contenuta nella domanda originaria, la cui genericità il giudice di primo grado ha voluto emendare. Alla precisazione fornita non è seguita alcuna allegazione che potesse richiamare un atto simulato od una cessione di quote involgente la posizione del Re. ma, al contrario il thema decidendum è stato definitivamente circoscritto all’accertamento della mancata soluzione di continuità nella titolarità delle quote in capo all’attore a partire dall’originario atto costitutivo. Nè tale perimetro allegativo è stato ampliato da specifiche eccezioni o domande, di natura consequenziale, delle parti convenute in primo grado. In conclusione, il giudizio ha avuto ad oggetto soltanto l’originaria domanda di accertamento positivo della qualità di socio da parte dell’attore.

La contestazione della Corte d’Appello relativa al deficit probatorio, non riguarda pertanto la negazione della titolarità della quota o la mancata prova della cessione, ma il difetto originario allegativo della astratta configurabilità della posizione processuale di parte in capo al Re., in mancanza del riferimento ad un atto di cessione di cui valutare natura, efficacia e caratteristiche.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello rilevato la novità della domanda all’esito delle precisazioni fornite in sede di udienza ex art. 183 c.p.c..

Nel terzo motivo viene dedotto il vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c., sempre in relazione all’inesatta qualificazione della precisazione eseguita dall’attore come emendatio e non come mutatio libelli.

Le censure possono essere trattate congiuntamente, in quanto logicamente connesse, ed essere disattese.

Secondo l’orientamento costante di questa Corte, l’interpretazione della domanda eseguita dal giudice di merito costituisce accertamento di fatto non censurabile in sede di giudizio di legittimità non potendo rientrare nel vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c. (Cass. 16596 del 2005 e 15603 del 2006). Il principio è stato di recente ribadito anche nell’ordinanza n. 30684 del 2017. Il secondo ed il terzo motivo, peraltro, sono un corollario del primo dal momento che in entrambi la giustificazione della novità è fondata sulla necessità, già esclusa nella disamina del primo motivo, di estendere il contraddittorio al Re., per la mancata prospettazione fin dall’origine di una domanda diversa dall’accertamento della titolarità della percentuale del 33% delle quote società nei confronti delle parti evocate in giudizio.

Nel quarto motivo viene dedotto l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5, consistenti nel mancato rilievo probatorio da parte della Corte d’Appello delle risultanze del verbale di assemblea straordinaria del 30/4/1981 nel quale era stato deliberato l’aumento del capitale sociale della società Edil Parco con sottoscrizione da parte di S.M.L. del 67% delle quote e del rimanente 33% dal R. nonchè della successiva Delib. Assembleare della società Edil Parco 4 febbraio 1992, nella quale, oltre alla modifica della denominazione sociale venivano assunte altre rilevanti deliberazioni alla presenza della totalità dei soci P.E. e A.. L’esame congiunto dei verbali evidenzia, secondo le ricorrenti, che la quote di capitale sociale di cui era originariamente titolare Pa.Si. si sono modificate per effetto dell’aumento di capitale sociale e sono state sottoscritte da soci diversi con perdita della titolarità delle stesse in capo al P. ( Si.).

Nel quinto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c., per aver illegittimamente applicato la regola di giudizio ed aver ritenuto onerate le convenute – appellanti e attuali ricorrenti dell’onere di indicare il dante causa del trasferimento ad esse della quota di Pa.Si., ritenendo insufficiente al riguardo il verbale assembleare del 4/2/1992.

Le due censure possono essere trattate congiuntamente perchè logicamente connesse ed essere dichiarate inammissibili in quanto rivolte ad un esame e valutazione delle risultanze probatorie alternative a quelle incensurabilmente svolte dal giudice di merito. La Corte ha, infatti, esaminato entrambe le delibere sulle quali si concentrano le ultime due censure. evidenziandone in modo analitico, il deficit probatorio. Quanto a quella del 1981 ne è stato rilevato il mero valore indiziario ed il conseguente difetto di univocità. In ordine a quella del 1992 sono state espresse due rationes attinenti al merito. La prima, relativa alla limitazione della funzione pubblicistica del notaio alla mera presa d’atto della presenza del capitale sociale non è stata specificamente censurata. La seconda riguarda l’insufficienza probatoria della sola delibera assembleare del 1992 con partecipazione totalitaria di P.A. ed E., senza alcuna indicazione delle cessioni intermedie, e, dunque, ha ad oggetto il merito della valutazione delle prove e non l’error in iudicando sulla ripartizione dell’onus probandi.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine al presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 4000 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza delle condizioni di applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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