Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28986 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. I, 12/11/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 12/11/2018), n.28986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Aldo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21580/13, proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., in persona del legale

rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, presso l’avv. Massimo

Luconi, rappres. e difesa dall’avv. Eugenio Moschiano, con procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), in persona

del legale rappres.;

– intimata non costituita –

avverso il decreto n. 6049/2013, emesso dal Tribunale di Nola,

depositato il 5.7.13;

udita la relazione del Consigliere, Dott. Rosario Caiazzo, nella

Camera di consiglio del 13 giugno 2018.

Fatto

RILEVATO

che:

la Banca Monte Paschi di Siena s.p.a. (da ora MPS) propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.a.s., avendo il giudice delegato rigettato la domanda d’insinuazione al passivo fondata su passività di conto corrente, anticipazioni su fatture e titoli protestati, per insufficienza di prove, data l’inadeguatezza dei documenti prodotti.

Il Tribunale di Nola respinse l’opposizione, argomentando che: quanto al credito fondato sul conto corrente, il contratto bancario era privo di data certa, mentre non erano stati prodotti gli estratti-conto, bensì atti interni che non ricostruivano i movimenti degli estratti, peraltro decorrenti dal 1995 e non dal’inizio del rapporto; quanto al credito relativo alle anticipazioni su fatture, la banca non aveva prodotto il contratto scritto, nè era stata proposta la domanda di restituzione d’indebito, essendo stato prodotto solo un estratto di saldaconto e non anche quelli periodici-analitici; non erano state prodotte le notifiche delle cessioni di credito, necessarie per dimostrare il mancato pagamento da parte del debitore ceduto, che giustifica l’addebito della fattura non pagata sul conto del cedente; circa i titoli protestati, non emessi dalla società fallita, non era stato provato il collegamento tra gli assegni e l’andamento del conto-anticipi su fatture, non essendo dunque possibile escludere una duplicazione del credito fatto valere per quella parte, cioè, già annotata a debito in relazione all’anticipazione stessa.

La Banca MPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Non si è costituita la (OMISSIS) s.a.s. cui il ricorso è stato regolarmente notificato. La ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso va rigettato.

Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del decreto opposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 119 TUB, art. 2220 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 2740 c.c., lamentando che il Tribunale non aveva considerato che le banche, a norma dell’art. 2220 c.c., hanno l’obbligo di conservare le scritture contabili solo per il decennio a ritroso dall’ultima annotazione, come confermato dall’art. 119 TUB, sicchè è censurabile la decisione di ritenere non dimostrato il credito fondato sulla passività di conto corrente per la mancata produzione di tutti gli estratti-conto periodici. La ricorrente ha dedotto altresì che il rapporto di conto corrente era dimostrato nonostante la mancanza del contratto con data certa; e comunque la data certa era ricavabile da fatti equipollenti.

Il motivo non ha pregio attesa l’irrilevanza dell’art. 2220 c.c., in quanto tale norma disciplina l’obbligo di tenuta delle scritture contabili e il relativo termine, mentre è onere della banca fornire la prova del credito fatto valere (che ben potrebbe dunque conservare le scritture oltre il decennio: Cass., n. 19696/14; 7972/2016; n. 13258/2017). Inoltre, la censura relativa alla prova del contratto di conto corrente munito di data certa è assorbita, poichè riguarda un’autonoma ratio decidendi.

Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 TUB e della L. n. 52 del 1991, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto applicabile l’art. 117 TUB in quanto il contratto di factoring in questione non richiede la forma scritta a pena di nullità, non essendo un contratto bancario.

Il motivo è inammissibile per omessa censura dell’autonoma ratio decidendi costituita dalla mancanza di notifica delle cessioni ai debitori ceduti.

Con il terzo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2013 c.c., R.D. n. 1736 del 1933, art. 26,artt. artt. 2697 e 1218 c.c., art. 116 c.p.c., avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che il credito di cui agli assegni protestati potesse essere un duplicato del credito relativo alle anticipazioni sulle fatture, trattandosi invece di un rapporto autonomo. In particolare, la ricorrente si duole che gli assegni insoluti e protestati erano stati accreditati sul conto corrente, ma non era poi stato possibile annotare sul conto il successivo addebito dei medesimi, una volta che erano stati protestati, in quanto il conto era ormai chiuso; dunque si trattava di partite estranee al rapporto di conto corrente.

Il motivo è parimenti inammissibile. Invero, che il protesto degli assegni fosse successivo alla chiusura del conto è un fatto nuovo, non risultante dal decreto impugnato.

Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, avendo il Tribunale adottato una motivazione insufficiente e contraddittoria tale da essere apparente nella parte afferente alla suddetta duplicazione del credito per anticipazione su fatture.

Anche tale motivo è inammissibile in quanto non viene colta la ratio decidendi, consistente in ciò, che trattandosi di operazioni regolate nel conto corrente, non possono essere dedotte in giudizio isolatamente; rientrando nel conto, ne seguono la sorte, nel senso che, concorrendo a formare il saldo finale, non possono essere prese in considerazione se non in relazione a quel saldo, che nella specie è indimostrato per omessa produzione degli estratti conto integrali.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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