Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28985 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 19/10/2021), n.28985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antnio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26322-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2567/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza CTR della Lombardia Sez. distaccata di Brescia n. 2567/2018 depositata il 05.06.2018, che aveva accolto l’appello di P.M. in relazione ad un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2010, per i redditi relativi alla sua qualità di socio al 70% della “21 servizi s.a.s. di P.M.” (trasformata il 21.1.2011 in “21 servizi soc. coop.a r.l. in liquidazione).

L’avviso di accertamento veniva emesso a seguito della mancata impugnazione del distinto avviso di accertamento, allegato all’atto oggetto d’impugnazione, a carico della società, derivante dalla illegittima contabilizzazione di una fattura di Euro 236.250,00, oggettivamente inesistente (come riscontrato dalle indagini fiscali svolte dalla G.d.F. di Cremona) emesso a carico della società “21 Servizi s.a.s di P.M.”.

Il P. contestava, in primo grado, tra l’altro, per quanto ancora rileva, la mancata instaurazione di un preventivo contraddittorio amministrativo prima dell’emanazione dell’atto impositivo impugnato e nell’assenza di definitività della pretesa erariale contenuta nell’avviso di accertamento connessa all’assenza di giudicato processuale. La CTP di Bergamo rigettava il ricorso.

Il contribuente appellava la sentenza e con memoria evidenziava la mancata notifica dell’atto ai due soci. La CTR ha accolto l’appello riformando la sentenza di primo grado ed annullando l’atto impositivo sul presupposto che quando l’oggetto del ricorso riguarda più soggetti, la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi e la mancata integrazione del contraddittorio comporta il rigetto del ricorso.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Il motivo è fondato.

3. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non vi sia il litisconsorzio necessario di natura sostanziale – nella specie sussistente, trattandosi di socio di società di persone Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008 e succ. conf.- la mancata presenza di tutte le parti, fin dal primo grado di giudizio, determina la necessità d’integrazione del contraddittorio nei confronti della/delle parte/i pretermessa/e, pena la nullità del procedimento e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile anche d’ufficio (Sez. 6 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018), in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. n. 27616/2018; Cass. n. 10934/2015; Cass. n. 25719/2014).

4. Pertanto, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata come nella fattispecie in esame, né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 4665 del 22/02/2021; Cass. n. 23315 del 23/10/2020; Cass. n. 6644 del 16/03/2018).

5. Nel caso in esame, la CTR, pur avendo esattamente richiamato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non lo ha poi correttamente applicato, imputando erroneamente all’Ufficio, che non aveva notificato all’altro socio l’avviso di accertamento, la mancata instaurazione del contraddittorio, con accoglimento dell’appello del contribuente. La CTR avrebbe dovuto invece dichiarare nulla l’impugnata sentenza e rimettere il giudizio alla Commissione di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

6. La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTP di Bergamo, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTP di Bergamo.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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