Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28984 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. II, 17/12/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 17/12/2020), n.28984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15907/2018 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

TREDICINE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 880/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 29/1/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Q.B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 880/2018 depositata il 29.01.2018, la quale, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Napoli, ha dichiarato improponibile la domanda avanzata dal medesimo Q. nei confronti della Fondiaria Sai S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), per il pagamento di una somma a titolo di competenze professionali relative all’incarico di perito assicurativo svolto per conto della società in riferimento ad un sinistro stradale.

Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.a., che eccepisce l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Le parti non hanno depositato le loro memorie nel termine non superiore a dieci giorni prima dell’adunanza in Camera di consiglio, di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria dell’11 gennaio 2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite su altro ricorso vertente su analoga vicenda proposto dal ricorrente.

II. Contro la sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace, la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. propose appello, deducendo la litispendenza, la continenza e la connessione, nonchè la necessità di riunione dei molteplici analoghi giudizi proposti dal Q., ovvero ancora l’improponibilità della domanda in ragione dell’indebito frazionamento di un credito unitario, e comunque l’infondatezza della pretesa.

Dopo aver escluso che la mancata riunione di cause potesse essere oggetto di motivo di gravame, il Tribunale di Napoli accolse l’appello, considerando come, preso atto di un’ordinanza di questa Corte emessa di recente tra le stesse parti e della sentenza n. 4090/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dovesse ritenersi sussistente un “frazionamento del credito”, sanzionabile con la improponibilità della domanda.

III. Non sono state proposte dal ricorrente specifiche censure con riguardo alla violazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nè risulta rilevabile d’ufficio un’integrale inammissibilità dell’appello non dichiarata dal giudice di secondo grado, agli effetti di cui all’art. 382 c.p.c., comma 3, posto che, come si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, i motivi di appello avanzati dalla compagnia, in quanto volti a denunciare la mancata riunione di cause asseritamente connesse ovvero l’illegittimo frazionamento del credito unitariamente vantato dal Q., attengono a denunzie di violazioni di norme del procedimento, che rendono quindi l’appello ammissibile.

IV.1. Il primo motivo di ricorso di Q.B. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., per non aver considerato il Tribunale l’orientamento giurisprudenziale sull’ammissibilità della riunione dei procedimenti relativi a cause connesse, anche nel giudizio di legittimità (si richiama Cass. n. 22631/2011).

IV.2. Il secondo motivo di ricorso di Q.B. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., in quanto i periti assicurativi, a fronte della natura economica della loro prestazione, esercitata in modo stabile e con struttura organizzativa indipendente dalla impresa assicurativa committente, rientrerebbero nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza comunitaria; nè deporrebbe in senso contrario l’esistenza tra le parti di un mandato continuativo, che, ad ogni modo, non eviterebbe che il perito assuma in proprio il rischio imprenditoriale derivante dall’attività peritale svolta.

IV.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione del L. 4 dicembre 2017, n. 172, art. 19 quaterdecies, che ha modificato della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 bis, relativamente all’equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

IV.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta “l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e avente carattere decisivo”. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il Q. avesse accettato, per facta concludentia, un’offerta di compenso molto inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali, essendo tale circostanza già oggetto di espressa contestazione in giudizio, ed ora comunque smentita attraverso la presentazione, in forza dell’art. 372 c.p.c., della documentazione IES dell’anno 2010, dalla quale si evincerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti per i vari incarichi affidatigli e mai pari ad Euro 40,00.

IV.5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione del giudicato implicito delle sentenze n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016 di Codesta Corte.

IV.6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta l’erronea interpretazione dei principi nomofilattici espressi dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 15.11.2007, n. 23726 e del 13.02.2017, n. 4090.

V. Infine, stante il contrasto rilevato tra le sentenze n. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016 – in cui la Suprema Corte si è pronunciata nel senso di negare l’unitarietà dell’obbligazione accogliendo i ricorsi del Q. – e le successive pronunce – in cui il Supremo collegio ha rigettato i ricorsi proposti dallo stesso -, il ricorrente chiede che il ricorso sia trattato in udienza pubblica innanzi alle Sezioni Unite.

VI. In via preliminare, deve affermarsi che non sussistono le ragioni, stabilite dall’art. 374 c.p.c., per la rimessione della causa alle sezioni unite per quanto auspicato dal ricorrente. La questione di diritto su cui si incentra il ricorso è stata, piuttosto, già decisa in senso uniforme tra le medesime parti da Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315 ed in precedenza dalle ordinanze rese da questa Corte all’esito delle adunanze ex art. 380 bis.1 c.p.c., del 18 ottobre 2017, del 22 marzo 2018 e del 18 giugno 2018, peraltro condividendo il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U., 16/02/2017, n. 4090.

Sempre via preliminare, deve rilevarsi che è inammissibile la produzione da parte del ricorrente degli identificativi di pagamento e dei moduli IES (documenti attinenti alla fondatezza delle censure e delle tesi prospettate nel ricorso, peraltro formati prima dell’inizio della fase di merito e quindi prima della maturazione delle preclusioni istruttorie), atteso che, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata.

Il ricorso è, per il resto, del tutto infondato.

VII.1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile.

Infatti, come rilevato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4315/2020 (intervenuta a definizione di analogo ricorso proposto dal Q.) il motivo di appello del quale il ricorrente si duole non è stato proposto dal medesimo (che non risulta abbia nemmeno impugnato la sentenza del giudice di pace) da UnipolSai, sicchè il ricorrente non è legittimato a dolersi del mancato accoglimento di un motivo di appello altrui. Peraltro la censura, anche in punto di merito, non supera lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1 (cfr. Cass. Sez. U, 21/03/2017, n. 7155). Il Tribunale di Napoli ha deciso la questione di diritto inerente alla mancata riunione dei giudizi in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento. In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 06/02/2015, n. 2245; Cass. Sez. 6 – 1, 30/03/2018, n. 8024). L’omessa riunione non rileva nemmeno sotto il profilo dell’art. 151 disp. att. c.p.c., trattandosi di norma non presidiata da espressa sanzione di nullità e la cui violazione può essere prospettata in sede di impugnazione soltanto deducendo il pregiudizio che la mancata trattazione unitaria delle controversie connesse ha causato in termini di liquidazione delle spese, ai sensi del comma 2 di tale disposizione (Cass. Sez. 6 – 3, 10/03/2014, n. 5457).

VII.2. E’ inammissibile anche il secondo motivo, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la considerazione che l’attività del perito assicurativo rientra nell’ambito della nozione comunitaria di impresa non dimostra alcuna specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020).

VII. 3. E’ inammissibile altresì il terzo motivo. Esso denuncia la violazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 bis (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), inserito dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 19 quaterdecies, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, in tema di equo compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative. Il D.L. n. 148 del 2017, stesso art. 19 quaterdecies, dispone che della L. n. 247 del 2012, citato art. 13 bis, si applica, in quanto compatibile, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81, art. 1, ovvero ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.

Il motivo è inammissibile perchè prospetta in cassazione una questione di diritto nuova, limitandosi a trascrivere le norme di legge, senza specificare che la stessa torni immediatamente applicabile al caso di lite e non implichi indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito.

VII. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto fonda su documenti prodotti, come premesso, in violazione dei limiti di cui all’art. 372 c.p.c., ed invoca, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un nuovo e più favorevole esame del fatto dell’accettazione, da parte del Q., del compenso offerto in importo medio di Euro 40,00 a pratica, fatto preso in considerazione dal Tribunale di Napoli. Il ricorrente assume che l’avvenuta accettazione di tale compenso costituisse circostanza contestata, ma non osserva l’onere, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente il contenuto saliente dei propri atti difensivi, da cui dedurre l’erronea applicazione del principio di non contestazione.

VII.5-6. Quinto e sesto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, perchè connessi, e sono parimenti inammissibili.

Quanto in particolare al quinto motivo, non può ravvisarsi alcun giudicato implicito sulla qualificazione e sul carattere dell’intero rapporto corrente tra il Q. e la Fondiaria Sai per effetto delle cassazioni con rinvio contenute sentenze n. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016, trattandosi di pronunce che, per l’appunto, avevano escluso che i crediti azionati in quei tre singoli giudizi fossero assimilabili ad altri oggetto di distinte azioni per diverse obbligazioni contrattuali in corso tra le parti.

Peraltro, e con riferimento alla pretesa invocazione di un giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 19575/2016, passata in cosa giudicata, per difetto di impugnazione, in data 10/7/2018, con la quale sarebbe stato escluso l’illegittimo frazionamento del credito, in ragione delle varie domande separatamente proposte dal Q. e volte ad ottenere il compenso per i numerosi incarichi professionali assolti nell’interesse della compagnia, aventi ad oggetto l’esecuzione di perizie estimative, occorre osservare che in senso contrario a quanto affermato dal precedente invocato, è intervenuta proprio la pronuncia delle Sezioni Unite n. 4315/2020 (nonchè in senso conforme altre decisioni di questa Corte, sempre successive al giudicato invocato dal ricorrente, tra cui ex multis Cass. n. 24371/2018; Cass. n. 24224/2018) che ha invece determinato il passaggio in giudicato della decisione di merito che era pervenuta a ravvisare l’abusivo frazionamento del diritto di credito a seguito delle iniziative processuali del ricorrente, dovendosi quindi dare applicazione al principio secondo cui, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo (cfr. ex multis Cass. n. 13804/2018; Cass. n. 28506/2018).

La decisione del Tribunale di Napoli qui impugnata è, per il resto, conforme a diritto, sulla base del principio enunciato da Cass. Sez. U., 16/02/2017, n. 4090, secondo il quale le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2.

Nel caso in esame, come peraltro confermato anche da Cass. S.U. n. 4315/2020, il Tribunale di Napoli ha accertato l’esistenza di un rapporto negoziale complesso tra la compagnia assicurativa e il ricorrente, in esecuzione di una moltitudine di incarichi per la liquidazione dei sinistri. La regolamentazione e le modalità di svolgimento di tale rapporto risultavano invariate per l’intera durata dello stesso, non risultando alcuna specifica contrattazione in relazione all’affidamento dei singoli incarichi come alla determinazione dei relativi compensi. Nè, nonostante l’eccezione all’uopo sollevata dalla compagnia di assicurazioni sin dal primo grado, il Q. risulta aver mai prospettato un qualche interesse meritevole di una tutela processuale frazionata. La linea difensiva adottata dalla assicuratrice convenuta era stata, invero, da subito improntata sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito. Per contro, il ricorrente si limita genericamente a prospettare un proprio interesse alla tutela processuale frazionata facendo riferimento al “rischio di prescrizione” (peraltro scongiurabile già mediante costituzione in mora, ex art. 2943 c.c., comma 4), senza specificare, agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nè quando tale interesse fosse stato esplicitato nel corso del giudizio di merito, nè quali elementi fossero stati dedotti a sostegno del rilievo (decorrenza del termine di prescrizione e relativa scadenza in riferimento alla singole prestazioni oggetto della molteplici cause).

VIII. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione vengono regolate secondo soccombenza in favore della controricorrente, nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Considerata la palese inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi, il Collegio ritiene che la condotta processuale del ricorrente sia connotata da colpa grave, tale da integrare un “abuso del processo” (secondo la nozione enucleata da Cass. S.U. n. 22405/2018; v. anche Cass. n. 29462/2018; Cass. n. 10327/2018; Cass. n. 19285/2016) per il quale va comminata la sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c., u.c., applicabile ratione temporis, mediante la condanna del Q. al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente.

IX. Non deve qui provvedersi sull’istanza di revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal Pubblico Ministero, potendosi a tal fine fare rinvio al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4315/2020, a mente del quale detto potere nel giudizio civile spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice del rinvio ovvero – in mancanza di rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, e ciò avvalendosi della conoscenza della decisione del giudice di legittimità a seguito della trasmissione disposta ex art. 388 c.p.c..

X. Pur risultando il ricorrente Q.B. ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in forza di Delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, e non essendo in questa sede possibile la revoca, trattandosi di decisione che compete al giudice di merito, deve qui darsi unicamente atto della sussistenza delle condizioni – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, ancorchè l’effettiva debenza sia condizionata alla sussistenza dell’obbligo di versare il contributo unificato iniziale, anche quando il mancato versamento sia legato ad una causa suscettibile di venir meno,come nel caso di revoca dell’iniziale ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; condanna Q.B., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., u.c., al pagamento in favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. della ulteriore somma di Euro 1.000,00;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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