Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28984 del 04/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/12/2017, (ud. 18/07/2017, dep.04/12/2017),  n. 28984

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 73 del 2012, accoglieva l’appello proposto dalla Regione Molise nei confronti di C.M. e del Ministero della salute, in ordine alla sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Isernia il 4 luglio 2008, e per l’effetto rigettava il ricorso introduttivo del giudizio proposto da C.M.;

2. che la Corte d’Appello esponeva che la C. aveva adito il Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1,comma 1, con la conseguente condanna del Ministero della salute al relativo pagamento, previo accertamento e declaratoria che l’epatopatia cronica HCV correlata con segni di epatocitonecrosi ed indici di replica virale, era diretta conseguenza di emotrasfusioni nelle date del 4 e 8 gennaio 1978, presso il reparto di ginecologia dell’Ospedale di (OMISSIS); la ricorrente deduceva che, avendo avuto conoscenza del danno e della sua gravità in data 2 marzo 2006, aveva presentato tempestivamente la domanda il 9 agosto 2006;

3. che il contraddittorio veniva integrato nei confronti della Regione Molise;

4. che il Tribunale, avendo ritenuto pacifiche la sussistenza dei requisiti sanitari e la presentazione della domanda amministrativa, accoglieva la domanda nei confronti della Regione Molise, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Ministero;

5. che la Corte d’Appello riteneva fondato l’appello della Regione Molise quanto alla intervenuta decadenza, ritenendo che ciò esonerava da altre indagini, anche relativamente alla legittimazione passiva;

6. che per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre C.M. prospettando due motivi di ricorso;

7. che resistono con controricorso la Regione Molise e il Ministero della salute.

Diritto

CONSIDERATO

1. che occorre premettere che la Corte d’Appello riteneva intervenuta decadenza in ragione di quanto segue.

Risultava incontestato tra le parti, in quanto pacificamente emergente dagli atti, nonchè riconosciuto dalla Commissione medica ospedaliera di (OMISSIS), a fronte di istanza della C. presentata il 2 marzo 2006, cheesisteva un nesso causale tra le trasfusioni ematiche subite in occasione del ricovero presso l’Ospedale di (OMISSIS) in data (OMISSIS) e l’infezione da virus epatico.

A seguito di detto ricovero, alla C. erano state praticate due trasfusioni di sangue il (OMISSIS) e l'(OMISSIS).

Risultava poi dagli atti che la C. subiva un ulteriore ricovero nell'(OMISSIS) per anemia e, in tale occasione era sottoposta a ecografia con riscontro di lieve epatomegalia. Seguiva un ulteriore ricovero nel luglio dello stesso anno, a causa di metrorragie, e già in tale occasione gli esami di laboratorio rilevavano a suo carico positività ad HCV-RNA, lieve incremento delle GPT64 e delle GOT56.

La Corte d’Appello, quindi, rilevava che era presente nella cartella clinica del ricovero patito presso l’Ospedale di (OMISSIS) in data (OMISSIS), il primo riscontro di positività anti-HCV e, per quanto dalla stessa odierna appellata riferito alla Commissione medica, erano seguiti controlli periodici delle transaminasi e dell’HCV-RNA, di cui sono in atti documentati gli esami ematochimici eseguiti presso l’OC di (OMISSIS) nel (OMISSIS), con GPT-ipergammaglobulinemia all’elettroforesi e, in data (OMISSIS), positività HCV-RNA.

Pertanto, atteso che non poteva applicarsi, come affermato dal Tribunale, il termine decennale di prescrizione, ma il termine triennale, di cui alla novella della L. n. 238 del 1997, il giudice di appello affermava che la C. doveva essere dichiarata decaduta, atteso che il termine non poteva decorrere dal 2 febbraio 2006 (ritenendo la data di conoscenza attestata dalla Commissione medica nel verbale del 4 dicembre 2007), poichè la C. aveva avuto conoscenza del danno subito in ragione degli esami ematochimici a cui si era sottoposta dal 1999, il cui esito era rimasto immutato sino al (OMISSIS) (il primo riscontro di positività HCV RNA era del 20 luglio 1999), e riteneva che sin dal 1999 la C. era stata in grado di far valere il proprio diritto.

2. che tanto premesso devono essere esaminati i motivi di ricorso;

3. che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, come modificato dalla L. n. 238 del 1997. Assume la ricorrente che il termine di decadenza triennale si applica solo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ma non anche da epatiti post – trasfusionali, per cui opererebbe il termine ordinario di prescrizione decennale.

4. che con il secondo motivo di ricorso è dedotta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Assume la ricorrente che occorre fare riferimento quanto alla decorrenza del termine di decadenza alla data di conoscenza non della patologia ma del danno, che è cosa diversa e che consiste nella imputabilità della patologia alla condotta trasfusionale. La conoscenza del danno avrebbe dovuto essere ricavata dall’esame di positività HCV-RNA che evidenzia una persistenza ed irreversibilità dell’infezione nell’organismo e non già dal semplice esame anti HCV, atteso che il danno indennizzabile è solo quello irreversibile. L’irreversibilità del danno andava riferita al (OMISSIS) con conseguente tempestività della domanda amministrativa.

5. che i suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati;

6. che come questa Corte ha affermato a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15352 del 2015 (cui adde, Cass., ord. n. 22055 del 2015), il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del (OMISSIS), data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa;

7. che in tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa decorre dal momento della conoscenza della correlazione tra l’epatite e l’intervento terapeutico praticato, da intendersi quale elemento costitutivo del diritto al beneficio indennitario (Cass., S.U., n. 15352 del 2015, Cass., n. 25265 del 2015);

8. che nella specie, la Corte d’Appello (pag. 3, 4 e 5 della sentenza) ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, e con accertamento di merito non adeguatamente contestato, in ragione del riscontro di positività HCV RNA (che proprio la ricorrente, nel motivo di ricorso, ritiene in grado di evidenziare la persistenza ed irreversibilità dell’infezione nell’organismo, presupposto dell’indennizzo) in data 20 luglio 1999, ha affermato che dal luglio 1999 la C. poteva esercitare il diritto;

9. che il ricorso deve essere rigettato;

10. che il contrasto e le dissonanze riscontrati nella giurisprudenza di legittimità ed il recente intervento chiarificatore delle Sezioni unite, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso in esame, costituiscono giusto motivo per compensare tra le parti le spese di giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2017

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