Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28983 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 12/11/2018), n.28983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSTO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12813-2017 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 6,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO POLLICE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO PACELLI;

– ricorrente –

Contro

NUOVA BANCA DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL CIRCO MASSIMO 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

INNOCENTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FIAMMETTA BRILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1229/2(116 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 23 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Bologna, quale giudice di rinvio da Cass. n. 10016/2010, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Arezzo, accertata la responsabilità di A.O. (parte appellante) nei limiti di cui in motivazione e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e parziale compensazione delle reciproche partite di dare ed avere, lo condannava al pagamento in favore della Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio s.p.a. – quale avente causa della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio già in Liquidazione Coatta Amministrativa della “..sola somma di Euro 356.544,68, oltre interessi legali dal dovuto al saldo”;

che, per quello ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale rigettava l’eccezione di intervenuta estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 305 c.p.c. per essere stata effettuata la riassunzione dello stesso oltre il termine di tre mesi fissato dal citato art. 305 c.p.c. decorrente dalla interruzione automatica del processo ai sensi della L. Fall., art. 43 a seguito della sentenza del Tribunale di Arezzo dell’11 febbraio 2016 dichiarativa dello stato di insolvenza della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio s.c.ar.l., D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ex art. 82, comma 2; a fondamento di tale statuizione richiamava la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui in caso di interruzione del processo determinata, “ipso iure”, dall’apertura del fallimento, giusta L. Fall., art. 43, comma 3, aggiunto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare e tale conoscenza deve, inoltre, essere “legale”, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo;

che, per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’ A. affidato a due motivi cui resiste la Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio s.p.a. con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione della L. Fall., art. 43, comma 3, artt. 305,307 e 393 c.p.c. con particolare riferimento al dies a quo del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 302 c.p.c. in punto di inammissibilità della costituzione in giudizio della Nuova Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio intervenuta solo in data 9 settembre 2016 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto, diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza, il momento della conoscenza da parte degli organi della procedura concorsuale dell’evento interruttivo del giudizio era la sentenza dichiarativa del fallimento (o dello stato di insolvenza); con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 302 c.p.c. in relazione alla L.Fall., art. 43, ed all’art. 305 c.p.c. in quanto, essendosi estinto il processo a seguito della mancata tempestiva sua riassunzione la costituzione della Nuova Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio era inammissibile;

che il primo motivo è infondato avendo il giudice del rinvio fatto applicazione dei consolidati principi affermati da questa Corte secondo cui ” In caso di interruzione del processo determinata, “ipso iure”, dall’apertura del fallimento, giusta L. Fall., l’art. 43, comma 3, aggiunto dal d.lgs. n. 5 del 2006, art. 41, al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare; la conoscenza deve, inoltre, essere “legale”, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata” (Cass. n. 8640 del 09/04/2018; Cass. n. 27165 del 28/12/2016 per tutte); che dal rigetto del primo motivo discende anche l’infondatezza del secondo il cui presupposto era la intervenuta estinzione del processo;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA