Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28982 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 12/11/2018), n.28982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSTO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9326-2017 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA

20, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO,

depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 5 ottobre 2016, la Corte di Appello di Campobasso confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto della domanda proposta da D.G. nei confronti dell’INAIL ed intesa al riconoscimento della natura professionale della ipoacusia neurosensoriale bilaterale e dello stato ansioso-depressivo da cui era affetto, con costituzione della rendita nella misura del 21% o in quella minore ritenuta dal giudice;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il D. affidato ad un unico motivo cui resiste l’INAIL con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce omesso esame ed omessa motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione, motivazione apparente e viziata da manifesta ed irriducibile contraddittorietà per avere la Corte territoriale recepito acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica nuovamente disposta in appello e dei successivi chiarimenti resi, senza tenere conto degli errori in cui l’ausiliare era incorso evidenziati nelle consulenze di parte e costituiti, in particolare: dall’aver escluso la natura professionale della sindrome ansioso depressiva reattiva laddove, invece, una volta ritenuta la natura professionale dell’ipoacusia neurosensoriale bilaterale con acufeni non poteva non essere riconosciuta la natura professionale anche alla sindrome ansioso depressiva causata dagli acufeni; dall’aver escluso la correlazione tra l’ipoacusia con acufeni e la sindrome ansioso depressiva sulla scorta dell’errato rilievo che la malattia psichiatrica risaliva al 1998, dunque, ad epoca anteriore all’ipoacusia laddove i primi certificati specialistici psichiatrici erano del 2000 mentre era l’ipoacusia ad essere stata diagnosticata nel 1998; che il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile:

– è infondato in quanto non ricorre la denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, avendo il giudice del gravame esposto le ragioni poste a fondamento della decisione adottata con una motivazione tutt’altro che apparente in cui vengono recepite le conclusioni rese dalla consulente tecnico d’ufficio unitamente ai chiarimenti dallo stesso resi – due volte su sollecitazione della Corte territoriale – con riferimento ai rilievi dei consulenti di parte; peraltro, la Corte ha anche evidenziato come, pur volendo considerare la sindrome ansioso depressiva come conseguenza della ipoacusia con acufeni, comunque, il danno biologico complessivo derivato al D. applicando la formula del Gabrielli sarebbe stato pari al 5,25%, quindi, inferiore al limite indennizzabile del 6% fissato dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 36, art. 13, comma 1;

– è inammissibile in quanto tale seconda ratio decidendi della impugnata sentenza comporta la non decisività dell’errore denunciato dal ricorrente in cui sarebbe incorso prima il consulente tecnico d’ufficio e, poi, la Corte territoriale nel ritenere la diagnosi della sindrome ansioso depressiva anteriore a quella della ipoacusia sensoriale bilaterale con acufeni giungendo, sulla scorta di tale errore, ad escludere la natura professionale della predetta malattia psichiatrica; peraltro, quanto riportato nel motivo di ricorso con riferimento alla circostanza che altro giudice (il Tribunale di Larino) ad altro lavoratore addetto alla stessa linea di montaggio su cui lavorava il D. pure affetto da ipoacusia da rumore era stata riconosciuta per la sola malattia uditiva una percentuale di invalidità permanente del 12% non può avere alcuna rilevanza nel presente giudizio;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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