Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28982 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. I, 08/11/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30086/2017 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Polleggioni giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difese ex lege dall’Avvocatura generale di Stato presso i cui uffici

in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1121/2017 della Corte di appello dell’Aquila,

pubblicata il 17/06/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 23/09/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello dell’Aquila con la sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello di O.B. avverso l’ordinanza del locale Tribunale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria.

Il ricorso introduttivo proposto ex art. 702-bis c.p.c. era stato depositato il 21.6.2016 ovverosia il trentunesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata intervenuta il 21.5.2016 e, pertanto, tardivamente rispetto al termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater c.p.c., che, scaduto di domenica 19.6.2016, era stato prorogato al lunedì successivo, il 20.6.2016.

Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza O.B. con unico motivo.

La difesa erariale ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il proposto motivo si fa valere la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, e il D.M. n. 44 del 2011, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il deposito del ricorso operato con modalità telematica per la previsione di cui all’art. 16, comma 7, D.L. cit. doveva intendersi avvenuto nel momento in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di giustizia e quindi il 20.6.2016 con conseguente sua tempestività, in via anticipata e provvisoria nella proficua conclusione dell’intero procedimento di notifica segnato dalla ricezione della quarta ed ultima pec di ricevuta.

Il Ministero resiste nel controricorso deducendo l’inammissibilità dell’avverso mezzo sostenuta da ragioni di merito.

2. Il ricorso è fondato ed in accoglimento del proposto motivo la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, chiamata a nuovo giudizio nella tempestività del proposto appello, in applicazione dei principi di seguito indicati.

3. Come da questa Corte di legittimità rilevato, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. (Cass. n. 17328 del 27/06/2019).

Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la “Ricevuta di accettazione”, attesta che l’invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario.

La seconda, invece, la cd. “Ricevuta di consegna”, attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7, (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, (Legge di stabilità 2013; D.M. n. 44 del 2011, art. 13), il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva.

Le successive PEC, la terza e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza: l’esito controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB).

La quarta PEC attesta poi l’esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria.

Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.

Poichè il deposito del ricorso operato con modalità telematica per la previsione di cui all’art. 16, comma 7, D.L. cit. deve intendersi avvenuto nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di giustizia e quindi il 20.6.2016, l’appello va ritenuto tempestivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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