Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28981 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 12/11/2018), n.28981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSTO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel.Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5884-2017 proposto da:

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO SEDE TERRITORIALE TARANTO,

(OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLA STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 839/2016 della CORTED’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 2 settembre 2016, la Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile il gravame interposto dalla Direzione Territoriale del lavoro di Taranto contro la decisione del Tribunale di Taranto che aveva accolto le opposizioni proposte da L.G. avverso le ordinanze nn. 99 e 100 del 28.4.2011 dell’importo rispettivamente di Euro 2.373,00 e 929,00;

che, ad avviso della Corte territoriale, l’appello era inammissibile perchè tardivo essendo stato proposto con ricorso depositato il 26 maggio 2014, ossia nel termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis essendo il giudizio iniziato successivamente alla entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 e decorrente dal 26 novembre 2013, data di pubblicazione della sentenza impugnata, ma notificato con atto spedito in data 21 luglio 2014 in quanto nei giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione introdotti prima della entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, quale quello in esame l’appello doveva essere proposto nella forma della citazione e non con ricorso e ove proposto con ricorso quest’ultimo doveva essere non solo depositato ma anche notificato nel termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c.;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Direzione Territoriale del Lavoro di Taranto affidato a due motivi;

che il L. è rimasto intimato;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso di deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 409,414,415,427,428,433 e 434 c.p.c. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e ss. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) erroneamente la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello che, per i(principio di ultrattività del rito essendo stato trattato in primo grado innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, doveva essere proposto con ricorso da depositarsi nei termini di cui all’art. 327 c.p.c., come era avvenuto; con il secondo motivo viene denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sul merito delle opposizioni ad entrambe le ordinanze;

che il primo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U, sentenza n. 2907 del 10 febbraio 2014, ribadita da successive pronunce tra cui Cass. n. 5295 del 01/03/2017) secondo cui nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (quale è quello in questione), introdotti nella vigenza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui all’art. 339 c.p.c. e ss.; è stato, inoltre, precisato che l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento. Ed infatti, nel caso in esame sono dati pacifici tra le parti: che l’opposizione sia stata proposta prima del 6 ottobre 2001, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011; che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 26 novembre 2013; che l’appello è stato proposto con ricorso – e non con citazione – depositato in data 26 maggio 2014 ma notificato in data 21 luglio 2014 oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza appellata;

che il rigetto del primo motivo assorbe il secondo;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, va rigettato il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il L. rimasto intimato;

che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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