Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2898 del 03/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 23/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20273-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANNA MARIA MURARO giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato CICCOTTI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (v.

sanzioni).

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. La CTR del Veneto confermava la decisione con cui la CTP di Vicenza aveva accolto il ricorso proposto da V.D. avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte relative all’atto di acquisto di un immobile acquistato coi benefici “prima casa” registrato in data (OMISSIS). L’ufficio aveva contestato il fatto che la contribuente, la quale aveva dichiarato nell’atto di acquisto di voler trasferire la propria residenza nel comune di Marostica ove era sito l’immobile entro 18 mesi, non vi aveva provveduto.

La CTR confermava la sentenza impugnata sul rilievo che l’agenzia era incorsa in decadenza dall’azione accertatrice, avendo notificato l’atto impositivo in data 16.11.2007, oltre il termine triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con l’unico motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 11, al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46, e alla L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3. Sostiene la ricorrente che ha errato la CTR per non aver considerato applicabile anche in materia di agevolazioni connesse all’acquisto della “prima casa” la proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

5. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è infondato. Invero l’atto di cui si tratta era soggetto ad Iva, come si evince dal ricorso proposto dall’agenzia delle entrate (pag. 5), e le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 18574 del 22 settembre 2016, resa all’udienza del 21 giugno 2016, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il termine di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 1 bis, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta non può essere prorogato, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, per le violazioni concernenti la fruizione dell’IVA agevolata al 4 per cento, in quanto l’art. 11 cit. fa espresso riferimento solo all’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonchè sull’incremento di valore degli immobili, sicchè, trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e, dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure attraverso una interpretazione logico – sistematica, un’operazione ermeneutica intesa ad assegnare all’Amministrazione finanziaria un più ampio termine per l’accertamento di un tributo per il quale esso non è espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a tributi differenti possa ritenersi irragionevole”.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, in considerazione della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite in epoca successiva alla proposizione del ricorso, si compensano per l’intero.

PQM

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA