Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28979 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. I, 08/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24938/2017 proposto da:

Fallimento M.B., in persona del curatore rag.

F.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro n. 62,

presso lo studio dell’avvocato Ciccotti Simone, rappresentato e

difeso dall’avvocato Zanotti Riccardo, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Società Civile Immobiliare Giuglia;

– intimata –

avverso la sentenza n. 772/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

pubblicata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’avvocato Simone Ciccotti, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con Atto di citazione dell’agosto 1999, il fallimento di M.B. ha convenuto avanti al Tribunale di Livorno la società civile immobiliare Giuglia, di diritto francese, per chiedere la revoca della vendita di tre unità immobiliari site a (OMISSIS) (per la quota di proprietà del fallito, gli immobili risultando in comunione con la coniuge Br.Ma.).

Con sentenza del luglio 2011, il Tribunale di Livorno ha respinto la domanda, non ritenendo raggiunta la prova della conoscenza dello stato di decozione del soggetto poi fallito da parte della società francese.

Il Fallimento B. ha proposto appello avverso questa pronuncia avanti alla Corte di Appello di Firenze, che con sentenza del 5 aprile 2017, pure lo ha respinto.

In particolare, la Corte territoriale ha osservato che, se il materiale probatorio acquisito era “sicuramente idoneo a prospettare la conoscibilità dello stato di insolvenza da parte dell’altro contraente”, tuttavia risultava “non idoneo come fonte di prova dell’esistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla legge ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2.

2.- Avverso questa proriuricia ricorre per cassazione il fallimento B., con un motivo.

Non si è costituita la società intimata.

3.- La controversia è stata chiamata all’adunanza non partecipata della Sesta Sezione civile del 5 marzo 2019. Con ordinanza interlocutoria n. 11338/2019, il Collegio ha stabilito di rinviarla alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente lamenta, col motivo presentato, “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, nonchè degli artt. 116 e 232 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, integrante violazione o falsa applicazione di norme di diritto”.

Rileva, in particolare, che l'”art. 116 c.p.c. attribuisce al giudice il potere-dovere di trarre argomenti di prova dal contegno delle parti e che la norma dell’art. 232 c.p.c. attribuisce effetti processualmente rilevanti e anche autosufficienti, in termini di prova, alla mancata risposta all’interrogatorio formale”, posto che la norma testualmente dichiara che il giudice “può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio”.

La pronuncia impugnata – procede il motivo – ha constatato che il legale rappresentante della società convenuta si “è reso irreperibile e non si è presentato per rendere il deferito interrogatorio formale”; e ha pure riscontrato che quanto “acquisito nel giudizio di primo grado e quanto ulteriormente dedotto nell’atto di appello” risultava “idoneo a prospettare la conoscibilità dello stato di insolvenza”.

La stessa ha dunque errato – così si prosegue – a negare la sussistenza della scientia decoctionis nei fatti, tale decisione è fondata su un assunto senz’altro scorretto, posto che ha ritenuto il comportamento della parte e, più in particolare, la mancata risposta all’interrogatorio eventi in sè “non idonei come fonti di prova” della sussistenza della scientia.

D’altro canto – aggiunge ancora il ricorrente -, la Corte fiorentina non ha proprio tenuto conto di tutta una serie di circostanze ulteriori, atte a mostrare il coinvolgimento della società francese nelle attività di “liquidazione” patrimoniale poste in essere da M.B. poco prima della dichiarazione del suo fallimento (l’essere la Giuglia una neocostituita società di comodo; la presenza di fitti rapporti intercorsi all’epoca tra B. e l’amministratore della società francese, che tra l’altro fungeva da rappresentante dei venditori nell’atto di vendita; la vicinanza temporale della vendita alla sentenza dichiarativa, successiva di solo quindici giorni; la sussistenza di altre vendite, avvenute nei mesi immediatamente precedenti, sempre per il mezzo del rappresentante della Giuglia).

5.- Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la disposizione dell’art. 232 c.p.c., se è vero che “non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione”, è pure decisamente lontana dal negare a questa un’idoneità e utilizzabilità probatoria. Pure è da stimare sicuro, peraltro, che tale norma non intende assegnare al giudice del merito un potere che, in proposito, risulti sciolto da regole e di tratto assoluto.

In effetti la formuloa normativa per cui il giudice, in caso di mancata risposta all’interrogatorio, “può ritenere come ammessi fatti dedotti” va completata con (e letta alla luce del) l’inciso, nella disposizione subito precedente, per cui, nel contempo, dev’essere “valutato ogni altro mezzo di prova”.

In altri termini, la norma in discorso “impone” al giudice di calare la mancata risposta all’interrogatorio nel contesto degli altri mezzi di prova nel concreto disponibili e di compiere una valutazione complessiva degli stessi: che, dunque, tenga conto dell’uno come pure degli altri.

Si vedano, tra gli altri, il precedente di Cass. 6 agosto 2014, n. 17719 (che si confronta direttamente con la fattispecie tipo qui pure esaminata, come relativa alla sussistenza della scientia decoctionis del rappresentante legale della società contraente in bonis); nonchè, più di recente, la pronuncia di Cass., 18 aprile 2018, n. 9436. Per il rilievo del “carattere essenzialmente integrativo” dell’altro materiale probatorio, che va assegnato all’elemento probatorio rappresentato dalla mancata risposta della parte all’interrogatorio, si veda poi Cass., 26 aprile 2013, n. 10099.

Nel caso qui esaminato, la Corte territoriale ha trascurato di compiere il detto, pur necessario, esame complessivo. E l’errore, che ne è disceso, è messo in particolare risalto – va, per completezza, anche aggiunto – dalla constatazione che la stessa pronuncia non manca di sottolineare che l’altro materiale probatorio prodotto portava senz’altro verso la direzione dell’effettivo riscontro della scientia.

6.- Il ricorso va dunque accolto e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Firenze che la esaminerà in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Firenze, che la esaminerà in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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