Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28978 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 12/11/2018), n.28978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10027-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

D.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ETTORE DE

RUGGIERO 16, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MARRA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTIANA FABBRIZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1069/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 22.12.2016, la Corte d’appello dell’Aquila, decidendo in sede di rinvio a Cass. n. 17798 del 2015 ed in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di D.T.S. alla riliquidazione della propria pensione mediante rivalutazione dei contributi relativi al periodo 1981-1994, in cui egli era stato esposto ad amianto, condannando l’INPS a corrispondere alla sua erede D.R.A. i relativi ratei; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo due motivi di censura;

che D.R.A. ha resistito con controricorso; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione degli artt. 112,436 e 324 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda di rivalutazione anche in relazione a periodi di lavoro per i quali il primo giudice l’aveva rigettata e senza che il dante causa dell’assicurata avesse proposto appello incidentale nel giudizio conclusosi con la sentenza poi cassata;

che, con il secondo motivo, l’INPS reitera la medesima censura sub specie di violazione del solo art. 112 c.p.c.;

che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte;

che è da tempo consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio d’immutabilità, nel giudizio di rinvio, della posizione processuale che le parti rispettivamente avevano nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 1574 del 1965; cfr. tra le più recenti Cass. nn. 23073 del 2014 e 20166 del 2016);

che altrettanto consolidato è il principio secondo cui la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda o eccezione proposta in primo grado e successivamente convenuta in appello dalla controparte non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la domanda o eccezione di cui intende ottenere l’accoglimento, ma ha l’onere di proporre al riguardo appello incidentale, pena il formarsi del giudicato, potendo la riproposizione ammettersi soltanto in relazione alle domande o eccezioni rispetto a cui il primo giudice non si sia affatto pronunciato (così da ult. Cass. S.U. n. 11799 del 2017);

che, nella specie, risulta che la domanda originariamente spiegata dal dante causa dell’odierna parte controricorrente concerneva la rivalutazione dei contributi relativi al periodo 1981-1997 (cfr. ricorso per cassazione, pag. 3), di talchè, avendola il primo giudice accolta limitatamente al periodo 1985-1997 e avendo l’INPS impugnato tale statuizione solo in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza triennale pag. 4), era onere dell’assicurato formulare appello incidentale al fine di devolvere al giudice dell’appello anche la questione della maggior durata del periodo di esposizione, questa non potendo ritenersi implicitamente devoluta dalla censura formulata dall’INPS, che concerneva tutt’altra sequenza logico-giuridica; che, non avendo l’assicurato proposto alcun appello incidentale, sulla durata del periodo di esposizione all’amianto si era conseguentemente formato il giudicato, di talchè non poteva la Corte di merito, in sede di rinvio, estendere la propria cognizione sull’intera domanda introduttiva del giudizio senza violare l’art. 112 c.p.c. e art. 2909 c.c., stante che nel giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e 394 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c., l’atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata (così Cass. n. 20166 del 2016, cit.);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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