Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28977 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. un., 17/12/2020, (ud. 03/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18951/2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE VERDOLIVA;

– ricorrente –

contro

M.S., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

per correzione di errore materiale della sentenza n. 6037/2019 della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/02/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

che viene proposto da T.M. ricorso per la correzione di errore materiale in relazione alla statuizione sulle spese contenuta nel dispositivo della sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte, n. 6037 del 2019, depositata in data 28 febbraio 2019, laddove è scritto “condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge”.

La sentenza n. 6037 del 2019 ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto da M.S. nei confronti di T.M., avente ad oggetto il decreto del Tribunale per i minorenni di Milano che aveva denegato la propria giurisdizione a conoscere del ricorso promosso da M.S., madre di T.L., nei confronti di T.M., tendente al riesame ai sensi dell’art. 11, comma 6, reg. CE n. 2201/2003, del provvedimento del Tribunale regionale di Riga (Lettonia) che aveva rigettato l’istanza, proposta dalla madre, di rientro della minore in Italia.

Il ricorrente, a favore del quale è stata pronunciata la condanna alle spese di M.S., deduce che per mero errore di calcolo, la sentenza indica un importo a titolo di liquidazione delle spese di giudizio (Euro 3.200,00) che ne comprende uno più alto (Euro 7.000,00), e che a ciò consegue la necessità di provvedere alla correzione dell’ordinanza.

Diritto

CONSIDERATO

che l’istanza di correzione di errore materiale è ammissibile, atteso che nella motivazione la sentenza n. 6037 del 2019 è chiara nel pronunciare sulle spese, ponendole a carico della parte soccombente e rinviando al dispositivo per la quantificazione delle stesse. L’attività di liquidazione delle spese processuali consiste in uno svolgimento di un’operazione tecnico esecutiva da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi fissati dalla legge, e nei limiti quantitativi in essa previsti, quindi la liquidazione vera e propria è un’attività di carattere materiale volto a completare la statuizione (ex Cass., S.U., 21/06/2018 n. 16415).

Nella specie per mero errore materiale, lapsus calami, nel dispositivo l’importo dei compensi è indicato in Euro 7.000,00, anzichè in Euro 3.000,00, come si evince dall’indicazione delle spese complessive in Euro 3.200,00, tenuto conto delle previsioni del D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod.

Poichè sussiste errore materiale il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 6037 del 2019, depositata in data 28 febbraio 2019, deve essere corretto nel senso che laddove è scritto “liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge” si legga ed intenda “liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge”; fermo il resto. Non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (Cass., S.U., 28/02/2017 n. 5061, Cass., 06/11/2019 n. 28610).

Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che nel dispositivo della sentenza delle Sezioni Unite n. 6037 del 2019, depositata in data 28 febbraio 2019, laddove è scritto “liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge”, si legga e si intenda “liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge”; fermo il resto.

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di rito.

Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano

omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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