Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28977 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. I, 08/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27250/2014 proposto da:

Impresa C.O. s.p.a., in liquidazione e concordato

Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Massimo n. 33,

presso lo studio dell’avvocato Benincasa Maurizio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maroncelli Claudio,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore avv.

T.V. elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 41,

studio DI CIOMMI Francesco rappresentata e difesa dall’avvocato

Tarantino Gianfranco, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS

Luisa, che ha concluso per l’accoglimento;

udito, per la ricorrente, l’avvocato Giorgio Sicari, con delega

orale, che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per il contro ricorrente, l’avvocato Maura De Luca Picione,

con delega, che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. C.O. ha presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) in via di chirografo. Ha titolato la sua domanda nel recupero di somme anticipate per l’effettuazione di un appalto (relativo a lavori di miglioramento dell’aeroporto di (OMISSIS)), portate anche da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo, nonchè nel risarcimento di danni patiti a causa del comportamento inadempiente della società poi fallita (nel contesto dell’ATI costituita per i lavori di cui all’aeroporto).

Il giudice delegato non ha ammesso nessuna delle voci di credito richieste: perchè ritenuto non provato il credito risarcitorio; perchè il decreto ingiuntivo stimato non opponibile alla procedura.

La s.p.a. C.O. ne formulalo opposizione L. Fall., ex art. 98. Nella resistenza del fallimento, il Tribunale di Bari ha respinto l’opposizione, rilevando che l’opponente non aveva depositato alcun documento a supporto della propria richiesta, limitandosi a indicare, per relationem, i documenti già prodotti avanti al giudice delegato.

2.- La C.O. ha presentato ricorso, articolando un motivo di cassazione.

Resiste il fallimento con controricorso.

Le parti hanno entrambe presentato memorie.

3.- La controversia è stata chiamata all’adunanza non partecipata del 10 marzo 2017 della Sesta Sezione civile. L’ordinanza interlocutoria n. 12752/2017 ha rimesso la controversia alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie. Nell’ambito della propria, il ricorrente ha dato atto che, con sentenza depositata in data 13 giugno 2017, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento della s.p.a. Impresa C.O. in liquidazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo di ricorso denunzia “violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 2”.

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale pugliese ha errato nel ritenere che, essendo il giudizio di opposizione retto dal principio dispositivo, “il materiale probatorio che lo concerne è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo”. Secondo la prospettazione del ricorrente, per assolvere l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova, di cui alla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, è sufficiente indicare espressamente i documenti già prodotti in sede di verifica e formulare, in quella dell’opposizione, istanza di acquisizione dei documenti medesimi.

5.- Il motivo è fondato e va accolto.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che è venuto a consolidarsi nel tempo, “nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4, deve soltanto indicare specificamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito” (Cass., 18 maggio 2017, n. 12549).

6. Di conseguenza, va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Bari che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Bari che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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