Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28976 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. un., 17/12/2020, (ud. 03/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17978/2019 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’

CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO;

– ricorrenti –

contro

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE

43, presso lo studio dell’avvocato LIVIA LORENZONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE FRANCAVIGLIA;

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DANDOLO 19/A,

presso lo studio dell’avvocato GIULIANO GRUNER, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FEDERICO DINELLI;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

6583/2019 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PAOLA MASTROBERARDINO, il quale chiede che le Sezioni Unite della

Corte accolgano il proposto regolamento, affermando la giurisdizione

del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

 

Fatto

RITENUTO

1. Che T.A. ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il verbale n. 9 del 5 aprile 2019 concernente la procedura indetta dal Ministero ricorrente per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale generale di Direttore della Galleria dell’Accademia di (OMISSIS), della (OMISSIS) e del Parco archeologico di (OMISSIS), con bando emanato con decreto del Direttore generale organizzazione del 23 novembre 2018, rep. 1804, nella parte in cui non individua il ricorrente nelle terne di candidati da sottoporre al Ministro ai fini del conferimento dell’incarico; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi con particolare riferimento al decreto n. 581 del 2018 di nomina della Commissione di valutazione, tutti i verbali della Commissione medesima, il bando della procedura, la proposta del Ministro in favore di M.T., quale direttore generale della (OMISSIS).

Dopo aver ripercorso il proprio curriculum professionale e i titoli scientifici, a sostegno del ricorso il T., ha affermato la sussistenza della giurisdizione del TAR, e non condividendo l’arresto di Cass. SU n. 1413 del 2019 ha proposto una serie di censure, fra le quali l’illegittimità della valutazione operata dalla Commissione e dei criteri di attribuzione dei punteggi.

Nel giudizio si è costituita l’Amministrazione resistendo alla domanda.

2. Nel corso del giudizio amministrativo, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti di T.A. e nei confronti di M.T., chiedendo a questa Corte di dichiarare che la proposta controversia non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo quanto, invece, a quella del giudice ordinario.

Il Ministero ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al ricorso presentato al TAR Lazio da T.A., notificato il 23 maggio 2019, con successivi motivi aggiunti, notificati il 3 giugno 2019, (r.g. n. 6583 del 2019), con i quali sono stati impugnati gli atti e i provvedimenti della procedura indetta dal Ministero ricorrente per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale generale di Direttore della Galleria dell’Accademia di (OMISSIS), della (OMISSIS) e del Parco archeologico di (OMISSIS), con bando emanato con decreto del Direttore generale organizzazione del 23 novembre 2018, rep. 1804.

3. Premette il Ministero che anche il ricorrente, nell’adire il TAR, aveva posto la questione, ritenendo tuttavia sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo non condividendo la motivazione dell’ordinanza delle Sezioni Unite n. 1413 del 2019, secondo cui in tema di nomina dei direttori dei musei archeologici nazionali, la procedura d’interpello per il conferimento dei detti incarichi dirigenziali, sebbene aperta a soggetti esterni e caratterizzata da una pluralità articolata di fasi (la prima, riservata alla selezione dei “curricula”; la seconda, caratterizzata da colloqui, e non da esami orali, per l’individuazione dei candidati dell’ultima fase; quella finale, sfociante nella formazione delle terne di nominativi, nell’ambito delle quali operare la nomina di un solo aspirante all’esito di una scelta conclusiva e fiduciaria del ministro o del direttore generale), ha natura sostanzialmente non concorsuale, avendo la fase finale carattere dominante rispetto all’intero percorso della selezione, sicchè, per il principio di concentrazione delle tutele, le relative controversie sono attribuite al giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento.

4. Osserva, quindi, l’Amministrazione, nel richiamare tale pronuncia, come nella specie si controverta circa il conferimento di un incarico dirigenziale che rientra nell’ambito del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi di dirigenza e la responsabilità dirigenziale.

Nè poteva assumere rilievo che la procedura potesse portare alla nomina di un soggetto esterno all’Amministrazione, atteso che l’art. 63, comma 1, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche se la procedura comporta l’assunzione a termine di soggetti esterni, purchè la selezione del destinatario dell’incarico non abbia carattere concorsuale.

Nella specie non si trattava di procedura concorsuale atteso che i punteggi assegnati dalla Commissione erano solo finalizzati alla formazione della terna e non assumevano rilievo nella valutazione del Ministro, al quale non sono neppure comunicati.

5. Resiste con controricorso T.A., che contesta la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario non condividendo le decisioni Cass., S.U., n. 1413 e n. 6040 del 2019, in quanto il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, fa riferimento a procedure di selezione pubblica, dovendosi intendere le stesse come concorsi pubblici, su cui non può incidere la strutturazione della procedura, e richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 677 del 2018, prospettando questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 83 del 2014, art. 14, comma 2-bis, per violazione dell’art. 97 Cost., comma 4.

6. Resiste con controricorso M.T. prospettando, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, assistito da memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica (la M. afferma che non deve pagare il raddoppio contributo).

7. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

8. Anche il T. ha depositato memoria in prossimità della Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. Va premesso che T.A. ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il verbale n. 9 del 5 aprile 2019 concernente la procedura indetta dal Ministero ricorrente, per il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale generale di Direttore della Galleria dell’Accademia di (OMISSIS), della (OMISSIS) e del Parco archeologico di (OMISSIS), con bando emanato con decreto del Direttore generale organizzazione del 23 novembre 2018, rep. 1804, nella parte in cui non individua il ricorrente nelle terne di candidati da sottoporre al Ministro ai fini del conferimento dell’incarico; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi con particolare riferimento al Decreto n. 581 del 2018 di nomina della Commissione di valutazione, tutti i verbali della Commissione medesima, il bando della procedura, la proposta del Ministro in favore di M.T., quale direttore generale della (OMISSIS).

2. L’impugnazione del complesso di questi atti è da leggere alla luce della previsione di cui al D.L. 31 maggio 2014, n. 83, art. 14, comma 2-bis, convertito, con modifiche, nella L. 29 luglio 2014, n. 106, il quale ha stabilito che gli incarichi dirigenziali dei poli museali e degli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale “possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (…) anche in deroga ai contingenti di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 6”. Disposizione, questa, che è stata attuata dal successivo D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.

3. Osserva la Corte che, come già affermato nell’ordinanza n. 1413 del 2019 (cui adde l’ordinanza Cass., S.U., n. 6040 del 2019) nel caso di procedimenti (come questo) complessi e caratterizzati da una pluralità articolata di fasi (una prima, riservata alla selezione dei curricula; una successiva caratterizzata da colloqui (e non da esami orali) per l’individuazione dei candidati dell’ultima fase; una finale, sfociante nella formazione delle terne di nominativi, nell’ambito delle quali operare la scelta conclusiva e fiduciaria), in considerazione del principio di concentrazione delle tutele (Cass., S.U., ordinanza n. 31370 del 2018), la determinazione della giurisdizione non può avvenire per fasi, separando e disarticolando ciascuna di esse allo riferimento ai singoli segmenti del procedimento, così da individuare per ciascuna fase – il giudice avente la relativa giurisdizione (nella specie: quello amministrativo per la sola prima parte procedimentalizzata).

4. Infatti, nella specie, sebbene il conferimento dell’incarico prevedesse una fase iniziale aperta a soggetti esterni, valutati da una commissione che poteva individuare e aggiungere ulteriori criteri di valutazione (a quelli prestabiliti) e provvedere anche alla distribuzione di un punteggio tra tutti i criteri, con la formazione di una graduatoria, selezionando fino ad un massimo di dieci candidati da convocare per un colloquio, la fase finale della procedura era tuttavia destinata alla individuazione di una terna di “finalisti” da sottoporre al Ministro o al Direttore generale Musei, il quale avrebbe poi operato la scelta fiduciaria.

Tale ultimo segmento della procedura, palesemente dominante rispetto all’intero percorso finalizzato alla nomina di un solo aspirante, conferisce il carattere sostanzialmente non concorsuale alla procedura d’interpello, attribuendo la relativa cognizione giudiziale al giudice ordinario.

5. Dalla lettura del DG-ORG 23/11/2018/1804, di indizione della relativa procedura, emerge che è prevista la nomina di una commissione di valutazione (art. 4), la quale in prima convocazione deve individuare i criteri e provvedere ad attribuire i punteggi tra i vari criteri (art. 5, comma 2). Dopo di che, la commissione seleziona, sulla base dei curricula e delle lettere di motivazione, fino a un massimo di dieci candidati e li convoca per un colloquio. In base all’esito del colloquio la commissione individua una terna di nomi fra i quali la scelta spetta poi al Ministro (art. 5, commi 3 e 4).

6. Appare evidente perciò, che, pur essendo prevista una commissione esaminatrice che è tenuta ad un’opera di selezione e scrematura dei candidati – in modo da individuarne prima un numero massimo di dieci e poi una terna – non c’è una graduatoria con i punteggi; e la nomina finale, sia pure sulla base della terna individuata dalla commissione, è frutto di una scelta discrezionale del Ministro (sebbene, in effetti, il Ministro non scelga su tutto il plafond dei candidati, ma solo sulla terna frutto della scrematura operata dalla commissione). Non c’è, insomma, una procedura concorsuale vera e propria.

7. Infatti, nella specie, sebbene il conferimento dell’incarico prevedesse una fase iniziale aperta a soggetti esterni, valutati da una commissione che poteva individuare e aggiungere ulteriori criteri di valutazione (a quelli prestabiliti) e provvedere anche alla distribuzione di un punteggio tra tutti i criteri, con la formazione di una graduatoria, selezionando fino ad un massimo di dieci candidati da convocare per un colloquio, la fase finale della procedura era tuttavia destinata alla individuazione di una terna di “finalisti” da sottoporre al Ministro o al Direttore generale Musei, il quale avrebbe poi operato la scelta fiduciaria.

8. Il caso odierno, quindi, è coincidente con quello di cui alle ordinanze n. 1413 e n. 6040 del 2019, che avevano ad oggetto una controversia proposta nei confronti del MIBACT per la procedura di nomina dei direttori dei musei archeologici nazionali di (OMISSIS), e per la nomina del Direttore del Parco archeologico del (OMISSIS).

9. Questa Corte intende dare continuità alle suddette ordinanze non ravvisandosi nelle argomentazioni del controricorrente T. argomenti che avallino una diversa soluzione.

10. Quanto al dubbio di legittimità costituzionale, sollevato da quest’ultimo, relativo al D.L. 83 del 2014, art. 14, comma 2-bis, nella parte in cui prevede: che gli incarichi in questione possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (…), si rileva quanto segue.

Il controricorrente, che ribadisce nella memoria il dubbio di legittimità costituzionale, prospetta la lesione dell’art. 97 Cost., che sancisce la regola del concorso pubblico ed aperto per l’accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

La questione prospettata dal controricorrente non supera il vaglio di non manifesta infondatezza, atteso che nella specie, come si è accennato, permane “la natura comparativa e aperta della procedura (che) è (…) elemento essenziale del concorso pubblico”, (in tal senso, sentenze n. 225 del 2010 che richiama le sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010, e Cass., S.U., n. 1413 del 23019), e la giurisdizione è rimessa al giudice ordinario in ragione del principio della concentrazione delle tutele.

11. Va quindi affermato, dando seguito alla giurisprudenza richiamata, che la fase finale della procedura conferisce, ai fini del riparto della giurisdizione, il carattere sostanzialmente non concorsuale all’intera procedura d’interpello, attribuendo la relativa cognizione giudiziale all’Autorità giudiziaria ordinaria.

12. Occorre quindi, in accoglimento del ricorso del Ministero, stabilire che nel caso in esame deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda.

13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di T.A. e sono liquidate come in dispositivo in favore delle altre parti.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti alla quale rimette le parti, anche per le spese di questa fase del processo.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

 

 

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