Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28975 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 17/12/2020), n.28925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8894-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FG SISTEMI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8/2012 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 08/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla emissione della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, dalla Agenzia delle Entrate di Pesaro Urbino nei confronti della F.G. Sistemi con cui si rettificava la dichiarazione relativa all’anno 2004 disconoscendo la detrazione di una eccedenza Iva, in quanto il credito non era stato esposto nella dichiarazione dell’anno precedente.

Proponeva ricorso la società F.G. Sistemi sostenendo che il credito iva potesse essere detraibile con la dichiarazione dei redditi presentata, e comunque non fosse possibile nel caso utilizzare la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

La Commissione Tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

L’agenzia proponeva appello e la Commissione Regionale di Ancona confermava la decisione di primo grado, rilevando che la cartella avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica di un avviso di rettifica e che in ogni caso, l’omessa presentazione della dichiarazione del 2003 non era di ostacolo alla detrazione nel 2004 della maggiore imposta versata.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, tramite l’Avvocatura dello stato, deducendo i seguenti motivi:

i) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 30 nonchè dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

2) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30,54bis e 55; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La società F.G. Sistemi non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame, l’Agenzia delle Entrate si duole che il giudice del merito abbia ritenuto irrilevante la mancata presentazione della dichiarazione Iva, ai fini della detrazione del credito iva vantato, non essendo causa della perdita del credito la mancata indicazione dello stesso nella dichiarazione iva dell’anno precedente.

Nel caso concreto, la Commissione Regionale ha fondato la sua decisione favorevole al contribuente su una ragione principale e cioè l’Agenzia non ha mai contestato l’esistenza del credito de quo, nel grado di merito.

Per una migliore intelligenza della causa, va sottolineato che, essendo l’iva imposta comunitaria, deve necessariamente darsi prevalenza alle più recenti pronunce della Corte di Giustizia. Tale Corte ha sempre rimarcato la necessità di distinguere tra violazioni formali e violazioni sostanziali. A titolo semplificativo si evidenzia che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-590/13 (Idexx Laboratories Italia Srl contro Agenzia delle Entrate) ha affrontano in modo ampio e generale il tema dei requisiti del diritto alla detrazione IVA ed ha distinto tra requisiti sostanziali e requisiti formali. A tale distinzione va ricondotta l’affermazione della Commissione Regionale, secondo la quale l’Ufficio si era limitato a negarne la detraibilità soltanto per una questione di forma, sanzionato solo la violazione formale della mancata dichiarazione dell’anno 2003. Come si vede in via di principio la sentenza impugnata si pone in linea di continuità anche con la decisione sul caso Ecotrade, nella parte in cui ha affermato che “Gli artt. 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requisiti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non può determinare la perdita del diritto medesimo”. A tale indirizzo si è uniformata anche questa Corte con la ordinanza n. 8131/2018, in cui affermava “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (come nel caso de quo credito iva sorto nel 2003 e indicato nella dichiarazione del 2004 vedi ricorso), deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

Chiaramente resta assorbito il secondo motivo con cui l’Agenzia ritiene corretta la procedura seguita, cioè emissione della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis visto che comunque in base a quanto detto sopra il credito del contribuente sussisteva, il che escludeva l’esistenza della pretesa sottesa a tale cartella.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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