Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28975 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCADAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28397-2017 proposto da:

SEPI – STUDI ECONOMICI E PROGETTI INTEGRATI SPA, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

CORSO 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO ARAGONA;

– ricorrente –

contro

SITAF – SOCIETA’ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE FREJUS SPA, in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CARMINE PUNZI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO PRATO;

– controricorrente –

e contro

ANAS SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente

e contro

STI SRL, P.V., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10823/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti la s.p.a. S.E.P.I. insta per la revocazione dell’epigrafata sentenza, con la quale questa Corte – in merito al giudizio risarcitorio incoato dalla s.p.a. S.I.T.A.F. nei confronti, tra gli altri, di essa ricorrente, in relazione ai lavori di costruzione di una galleria autostradale – ha accolto il ricorso incidentale della S.I.T.A.F. e cassato con rinvio l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Torino 653/2011, che, dando atto che la pretesa era già stata decisa con altra sua sentenza 929/2008, aveva provveduto a dichiarare inammissibile la relativa domanda. E ciò sul rilievo dell’errore revocatorio in cui in cui era caduto il decidente “nella lettura degli atti del giudizio”, avendo egli evidentemente supposto che la sentenza 929/2008 fosse venuta meno soltanto all’atto della sua cassazione avvenuta successivamente alla sentenza qui impugnata che ad essa si era adeguata, quando al contrario all’atto della pronuncia di quest’ultima gli effetti della sentenza 929/2008 erano venuti meno ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, per effetto dell’intervenuta cassazione della pregressa sentenza non definitiva; onde il decidente avrebbe dovuto senz’altro respingere il proposto ricorso per carenza di interesse.

Resistono al proposto gravame la S.I.T.A.F. e la s.p.a. ANAS, ciascuna con controricorso e la prima anche con memoria, mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Il motivo – e per esso, perciò, il ricorso – deve reputarsi inammissibile, risultando la denunciata fattispecie del tutto estranea al c. di rilevanza dell’errore revocatorio.

2.2. Va infatti qui ribadito, in linea generale, che, come questa Corte ha più volte ricordato (Cass., Sez. 6-4, 3/04/2017, n. 8615), poichè l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, esso non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’ errore di giudizio, denunciabile nei soli i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e non e perciò configurabile allorchè se ne prospetti la ricorrenza in relazione alla formulazione logico-giuridico del giudizio decisorio o in relazione ad una pretesa errata valutazione delle allegazioni compiute dalle parti.

2.3. Ciò porta a circoscrivere l’arca di rilevanza dell’errore revocatorio ai soli fatti, anche aventi incidenza processuale, che si mostrino in grado di condizionare l’esito della decisione a scapito della verità processuale, avendone il giudice ravvisato l’esistenza malgrado essa sia esclusa dagli atti del giudizio o al contrario avendola esclusa sebbene l’esistenza del fatto sia acquisita alla sua realtà; ed ad escludervi, di riflesso, gli errori che non abbiano questa connotazione decisiva, ma investano solo il profilo valutativo della decisione, traducendosi, al più, in meri errori di giudizio.

2.4. E che il ricorrente in revocazione intenda qui propriamente denunciare un errore di giudizio, ancorchè l’oggetto di esso possa vedersi nella sequenza processuale vissuta dall’odierna vicenda, è comprovato dal cadere la sua doglianza non tanto su un “fatto” processuale che nel delibare la detta sequenza di eventi il decidente avrebbe ritenuto falsamente sussistente ovvero falsamente insussistente giacchè è di tutta evidenza che nessun addebito possa muoversi in questo senso alla sentenza impugnata che la realtà processuale della vicenda, nel confuso accavallarsi delle sue successive fasi, ha mostrato di aver ben presente; quanto piuttosto sulla valutazione. di esso, imputandosi invero alla decisione non già un errore di interpretazione – che già non sarebbe denunciabile alla stregua dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non costituendo, notoriamente fonte di errore revocatorio l’attività interpretativa del giudice – ma un errore di ponderazione per essersi basata su una supposizione inveritiera suggerita dall’esito della lite, quasi a credere che l’errore revocatorio, che non sarebbe ricollegabile alla “lettura” del decidente, possa invece vedersi in una pretesa incoerenza del processo decisionale, in una sorta di improprio percorso a ritroso in cui non sia l’errore a rendere irrita la decisione, ma la decisione a suffragare l’esistenza dell’errore.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuno degli intimati costituiti in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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