Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28974 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13323-2017 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIVITAVECCHIA

7, presso lo studio dell’avvocato LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGIANI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENZO BARILA’;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO CEPAV UNO (Consorzio Eni per l’alta velocità), in persona

del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GRASSI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati JACOPO SANALITRO,

LUIGI VALENTINO DAMONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2150/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti F.E. impugna l’epigrafata sentenza -con la quale la Corte d’Appello di Bologna, riformando la contraria decisione di primo grado, ha disconosciuto il diritto di esso istante a percepire l’indennità aggiuntiva prevista dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, in difetto di coltivazione ultrannuale – e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della motivazione apparente circa un fatto decisivo del giudizio, non avendo il decidente chiarito quale fosse la prova documentale la cui mancanza lo aveva indotto a denegare il beneficio ed avendo escluso l’espletamento della pur richiesta prova testimoniale malgrado l’affitto agrario dedotto nella specie non sia soggetto a forma scritta; 2) della violazione degli artt. 2721 e 2722 c.p.c. la sentenza avesse inteso fare implicita applicazione dei medesimi; 3) della violazione della L. n. 865 del 1971, art. 17 ove si dovesse intendere che l’impugnata sentenza abbia denegato la richiesta indennità, ancorchè la coltivazione onerosa del fondo fosse iniziata oltre un anno prima sulla base di un contratto complesso che prevedeva l’immediata ed onerosa immissione del coltivatore nella disponibilità del fondo.

Al proposto ricorso resiste l’intimato con controricorso.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E’ fondato il primo motivo di ricorso, poichè ove la censura, ad onta del richiamo alla fattispecie della motivazione apparente di cui è menzione nella rubrica e delle pregiudiziali sollevate dall’intimato, sia intesa coerentemente con il suo contenuto, essa non difetta di specificità nè tantomeno è intesa a sollecitare una rimeditazione del giudizio fattuale esternato dal decidente di merito ed evidenzia, al contrario, il vulnus motivazionale che ne affligge il pronunciamento con riguardo al fatto decisivo costituito dalla coltivazione ultrannuale del fondo da parte del F.. E’ vero, infatti, che, se come questa Corte ha più volte enunciato l’indennità non è accordabile in favore del coltivatore di fatto, nemmeno può escludersi che, non essendo prescritto alcun vincolo formale a presidio della condizione che legittima il riconoscimento del beneficio, la prova della sua sussistenza non possa essere utilmente data a mezzo di testimoni, non rivelandosi ostativo il precedente di questa Corte richiamato dall’intimato, al contrario di quanto assunto risultando dell’avviso che ai fini in parola non fosse dirimente la sussistenza di una prova scritta.

3. Accogliendosi il primo motivo di ricorso e cassandosi perciò l’impugnata decisione, gli altri motivi di censura possono andare assorbiti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Bologna che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-1 sezione civile, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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