Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28974 del 04/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 28974 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE

SENTENZA

sul ricorso 15829-2015 proposto da:
BORRELLO LOREDANA, domiciliata in ROMA,
CAVOUR,

PIAZZA

presso la cancelleria della Corte di

Cassazione,

rappresentata e difesa dall’Avvocato

SILVANA ROMEO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3150

contro

TELECOM ITALIA S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 04/12/2017

difende unitamente agli avvocati ROBERTO ROMEI,
FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO, giusta delega
in atti;
– controrícorrente-

avverso la sentenza n. 7083/2014 della CORTE

34/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO.

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/11/2014 R.G.N.

n. r.g. 15829/2015

FATTI DI CAUSA

Nel pervenire a tali conclusioni il giudice del gravame rimarcava che la
lettera di contestazione era da ritenersi tempestiva, in quanto formulata
entro un mese dalla denuncia dei comportamenti illeciti ascritti alla
dipendente – consistiti nella indebita concessione di numerosi esoneri
dall’obbligo di pagamento fatture, anche in favore di se stessa – la cui
specifica descrizione era contenuta in una lettera anonima pervenuta alla
azienda; ciò in considerazione della assenza di alcun obbligo a carico di
quest’ultima, di mantenere sotto controllo l’operato dei propri dipendenti
in ragione delle ampie dimensioni della propria struttura organizzativa.
All’esito dello scrutinio del quadro probatorio delineato in prime cure,
rilevava che l’atto di incolpazione aveva rinvenuto positivo riscontro e,
considerata la entità e gravità degli illeciti commessi, proporzionata era da
ritenersi la sanzione espulsiva irrogata.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la Borrello affidato
a cinque motivi. Resiste la società intimata con controricorso illustrato da
memoria ex art.378 c.p.c..
Il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del
decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.7
1.300/70 e 24 Cost. in relazione al comma primo art.360 n.3 c.p.c.. Si
deduce l’erroneità della esegesi delle disposizioni da parte del giudice del
gravame, che in presenza di un ampio lasso temporale, avrebbe posto
sostanzialmente a carico del lavoratore, l’onere di dimostrare la
correttezza dell’operato, in violazione del principio secondo cui
“l’incolpazione ritardata, siccome pregiudizievole al diritto dell’incolpato di
difendersi, si traduce nella illegittimità del conseguente licenziamento”.
2. Con il secondo e terzo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione dell’art.2607 c.c. nonché dell’art.240 c.p.p. in relazione al
comma primo art.360 n.3 c.p.c.. Ci si duole del peso probatorio attribuito
dalla Corte di merito alla lettera anonima, che non rientrerebbe
nell’ambito delle prove documentali dotate di rilievo processuale e che in

La Corte d’Appello di Napoli con sentenza depositata il 17/11/2014
confermava la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede con cui era
stata rigettata la domanda proposta da Loredana Borrello nei confronti di
Telecom Italia s.p.a. volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del
licenziamento disciplinare intimatole in data 11/2/2010.

n. r.g. 15829/2015

sede penale, non può essere acquisita né utilizzata, salvo che costituisca

corpo del reato o provenga dall’imputato.

4. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la
soluzione di questioni giuridiche connesse, risultano modulati sulla
precipua nozione di tempestività della contestazione nonchè sulla
salvaguardia del diritto di difesa del lavoratore incolpato, e connotati
dall’ulteriore critica in ordine al non corretto governo delle prove in appello
con riferimento all’utilizzo delle lettere anonime.
Essi vanno disattesi per quanto di seguito esposto.
5.

Deve rimarcarsi, per un corretto inquadramento della questione
delibata, che il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare,
la cui “ratio” riflette l’esigenza dell’osservanza della regola della buona
fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non
consente
all’imprenditore-datore
di
lavoro
di
procrastinare
la
contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del
dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel
licenziamento per giusta causa l’immediatezza della contestazione si
configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di
lavoro.
Questa ragione giustificativa della regola di immediatezza (del
licenziamento e della contestazione) è dunque coincidente con quella che
connette l’onere di tempestività al principio di buona fede oggettiva e più
specificamente al dovere di non vanificare la consolidata aspettativa,
generata nel lavoratore, di rinuncia all’esercizio del potere disciplinare
(vedi Cass. 17/12/2008 n.29480).
Peraltro, questa Corte ha avuto modo di sottolineare con orientamento
privo di contrasti, come il criterio di immediatezza vada inteso in senso
relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito
disciplinare, nonché del tempo occorrente per l’espletamento delle
indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l’organizzazione
aziendale, con l’ulteriore specificazione che la relativa valutazione del
giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da
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3. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt.1175 e 1375 c.c., ribadendo che la Corte
distrettuale avrebbe posto a carico della parte lavoratrice, l’oneré di
dimostrare la motivazione dei tabulati a distanza di ben quattro anni dalla
verificarsi dei fatti oggetto di contestazione.

n. r.g. 15829/2015

motivazione adeguata e priva di vizi logici” ( ex aliis, vedi, di recente,
Cass. 25/1/2016 n.1248, Cass. 12/1/2016 n. 281).

Cass. 10/1/2008 n.282), il lasso temporale tra i fatti e la loro
contestazione deve decorrere dall’avvenuta conoscenza da parte del
datore di lavoro della situazione contestata e non dall’astratta
percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, non potendosi ragionevolmente
imputare al datore medesimo, legittimato all’esercizio del potere
disciplinare a seguito dell’accertamento dei fatti addebitati al dipendente,
la possibilità di conoscere questi fatti in precedenza e di contestarli
immediatamente al lavoratore.
7. né sul punto, appare pertinente – come asserito da questa Corte in
recenti arresti concernenti fattispecie sovrapponibile a quella qui
scrutinata (vedi in motivazione, Cass. 13/6/2017 n.14654) – la denuncia
di
asserita
violazione
dell’art.240
c.p.p.
trattandosi
di
norma
specificamente dettata per il solo procedimento penale (cfr. Cass.
14/3/2013 n.6501 secondo cui in materia disciplinare, poiché gli artt. 240
e 333 c.p.p. riguardano esclusivamente la materia penale, nessuna norma
di legge vieta che l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro
possa essere sollecitato a seguito di scritti anonimi, restando escluso solo
che questi possano essere lo strumento di prova dell’illecito, né un simile
divieto può desumersi dal generale principio di correttezza e buona fede
che costituisce un metro di valutazione dell’adempimento degli obblighi
contrattuali e non anche una autonoma fonte).
8. Dei suddetti principi la Corte distrettuale ha disposto corretta
applicazione, avendo argomentato che i fatti addebitati alla dipendente (e
consistiti nel compimento di una serie di indebite operazioni di abbuono
disposte su fatture telefoniche alla clientela ed anche a se stessa, che
avevano comportato un pregiudizio economico alla azienda) erano stati
descritti in una lettera anonima pervenuta all’Amministratore delegato
della società circa un mese prima dell’invio della contestazione
disciplinare. La Corte ha, quindi, esattamente considerato rilevante ai
dedotti fini, il momento di acquisizione delle notizie concernenti la
condotta illegittima assunta dalla dipendente, deducendo – con incedere
argomentativo del tutto congruo sotto il profilo logico, e corretto, per
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6. La definizione del concetto di immediatezza non può prescindere, poi,
dal rilievo che il giudizio su di essa postula l’accertamento del tempo in cui
il datore di lavoro sia venuto a conoscenza della riprovevole condotta del
dipendente, di guisa che, come affermato da questa Corte in numerosi
approdi (cfr. Cass. 26/11/2007 n.24584, Cass. 15/10/2007 n. 21546,

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quanto sinora detto, sul versante giuridico – che l’invio della lettera di

Il disposto apprezzamento si palesa logicamente coerente e puntualmente
riferito a tutti gli elementi del giudizio oltre che conforme a diritto, onde
resiste alle censure all’esame.
9. Con il quinto motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo
per la controversia ex art.360 comma primo n.5 c.p.c..
Ci si duole della omessa ponderata valutazione da parte dei giudici del
gravame, ai fini della proporzionalità della sanzione inflitta, della mancata
irrogazione di qualsivoglia provvedimento disciplinare a proprio carico,
elemento decisivo ai fini considerati, tenuto conto altresì della circostanza
che i fatti addebitati erano stati commessi in concorso con altri dipendenti
ai quali erano state comminate sanzioni conservative. Si richiama il
principio per cui quando più dipendenti sono responsabili di un fatto
illecito, il datore di lavoro non può irrogare provvedimenti disciplinari di
diversa misura per ciascuno di essi, in assenza di adeguata motivazione.
Si deduce che nello specifico, detto principio sarebbe rimasto inosservato.
10. La censura presenta profili di inammissibilità giacchè nella sostanza
contesta l’accertamento in fatto operato dai giudici del merito.
Invero la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, per le sentenze
pubblicate – come nella specie – dal trentesimo giorno successivo alla
entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n.
187 de1111.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, è
censurabile in sede di legittimità solo nella ipotesi di “omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.
Ma detto vizio non può essere denunciato per i giudizi di appello instaurati
successivamente alla data sopra indicata ai sensi dell’art.54, comma 2, del
richiamato d.l. n. 83/2012 (cfr. Cass. Cass. 18/12/2014 n. 26860) – come
nel caso di specie – con ricorso per cassazione avverso la sentenza
d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia
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contestazione disciplinare dopo in mese dalla ricezione della lettera
anonima, pur a distanza di tempo dal compimento degli atti contestati,
non poteva ritenersi disposto in violazione del summenzionato principio di
immediatezza; con la precisazione che neanche era ipotizzabile in capo
alla società, alcuna responsabilità per omesso controllo dei propri
dipendenti, considerata la imponenza della struttura organizzativa
aziendale e l’elevatissimo numero di dipendenti, quali la ricorrente, addetti
al sevizio di recupero crediti.

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stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo

grado (art. 348 ter ultimo comma c.p.c.).

Pertanto la decisione della Corte territoriale, che ha fatto proprie le
argomentazioni espresse dal primo giudice della sentenza de qua, ritenute
condivisibili, non può essere oggetto del sindacato di questa Corte a mente
dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c..
11. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è
rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.
Infine si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.13 comma 1 quater
d.p.r. n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2017.
Il Consigliere estensore

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CASsie
CORTE SUPREMA Di
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P/sezione

Ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso
di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme (vedi Cass. 22/12/2016
n. 26774, in motivazione, Cass. 16/11/2016 n. 23358, Cass. 18/8/2016
n.171669 e Cass.11/12/2014 n.26097, che ha altresì escluso dubbi di
incostituzionalità della norma).

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