Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28973 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6787-2009 proposto da:

G.S. o G. nella qualità di erede di G.

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7979/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2008 r.g.n. 2608/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI per delega CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 16.11.2006/17.3.2008 la Corte di appello di Roma dichiarava l’inammissibilità degli appelli riuniti proposti da G.S.G., S.M. e B.M. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto le domande dagli stessi rispettivamente proposte al fine di ottenere la condanna dell’INPS al pagamento degli accessori sul trattamento pensionistico, di rispettiva pertinenza, tardivamente corrisposto, e quantificato in conformità ai conteggi predisposti in seno agli stessi ricorsi introduttivi, ma sulla base di una determinazione, in realtà, erronea.

Osservava la corte territoriale che il primo giudice aveva integralmente accolto le richieste degli appellanti, i quali avevano chiesto la condanna dell’INPS al pagamento delle somme espressamente specificate in ricorso o di “quella ritenuta di giustizia”, e, pertanto, senza alcuna riserva di richiedere una somma maggiore rispetto a quella indicata, sicchè le ulteriori richieste formulate costituivano, in realtà, una domanda nuova.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso G.S. con un unico motivo. Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 437 e 112 c.p.c. osservando come la corte territoriale avesse mancato di considerare che, nel giudizio di appello, la diversa quantificazione della pretesa, ove non mutino i fatti di causa, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi e non da luogo, quindi, ad una nuova domanda, inammissibile in sede di gravame, e che, comunque, la locuzione utilizzata nel ricorso (integrata dalla produzione di nuovi e corretti conteggi) rendeva manifesta la volontà di non porre limiti al quantum.

Il ricorso è inammissibile.

Per come emerge dalla narrativa in fatto, il giudizio è stato instaurato, nelle precedenti fasi, da persone diverse dell’attuale ricorrente, il quale, per contro, nemmeno ha specificato, nell’atto di intestazione del gravame, la qualità che legittima la sua partecipazione al giudizio in luogo dei precedenti attori. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Non senza ricordare che, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, nell’ipotesi di decesso della parte costituita nel giudizio di merito, colui che abbia proposto ricorso in sede di legittimità assumendo di esserne l’erede, deve provare, a pena di inammissibilità del gravame, la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma dell’art. 372 c.p.c., con riferimento tanto al fatto storico del decesso, quanto all’asserita qualità di erede, trattandosi di fatti costitutivi del diritto di impugnazione, e, come tale, da provare dal soggetto che intende esercitarlo; prova che può essere fornita anche dopo il deposito del ricorso, purchè prima della discussione (v. ad es. Cass. n. 14784/2006; Cass. n. 4840/2006). Nulla sulle spese, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo (anteriore alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11 conv. nella L. n. 326 del 2003, entrato in vigore il 2.10.2003) vigente ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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