Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28972 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 44-2009 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

184, presso lo studio dell’avvocato MURSIA GUGLIELMO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6793/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/12/200 r.g.n. 10530/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17.10/14.12.2007 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da C.A., nella qualità di erede di D.M.C., avverso la decisione di primo grado che, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, aveva rigettato il ricorso proposto dal C. per ottenere il pagamento degli accessori sui ratei arretrati della pensione, tardivamente corrisposti dall’Istituto.

Osservava la corte che doveva ritenersi affetta da nullità la procura alle liti conferita dal ricorrente, residente all’estero, al difensore italiano, privo del potere di certificare l’autenticità della sottoscrizione in caso di procura rilasciata all’estero. Per la cassazione della sentenza propone ricorso C.A. con tre motivi. Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 83 c.p.c. e art. 2697 c.c. osservando che la corte territoriale aveva omesso di considerare che la firma di procura era stata autenticata da un pubblico ufficiale svolgente le funzioni di notaio all’estero e che, in ogni caso, la stessa era stata autenticata anche dal difensore, con la conseguenza che, in virtù del principio di conservazione degli atti nulli, l’eventuale irregolarità della procura rilasciata innanzi al notaio all’estero non avrebbe, in ogni caso, potuto inficiare la validità dell’autenticazione apposta dal difensore esercente in Italia.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, rilevando come la corte di merito avesse omesso di esaminare un documento decisivo, quale il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a margine del quale, nella prima pagina, era contenute l’autenticazione della firma del ricorrente da parte del pubblico ufficiale argentino preposto ad esercitare funzioni notarili; documento che, ove fosse stato valutato, avrebbe comportato, con certezza, una diversa soluzione della controversia.

Con l’ultimo motivo, infine, denuncia violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 115 e 215 c.p.c.; artt. 1219, 2943 e 2697 c.c.) per avere la corte di merito applicato il regime della prescrizione quinquennale al credito per interessi ed accessori relativi a crediti di lavoro, che, invece, beneficia della medesima natura previdenziale della prestazione principale, e, pertanto, è soggetto allo stesso regime prescrizionale della somma capitale.

Il ricorso è inammissibile.

Si deve, infatti, osservare che il ricorrente non ha provveduto nè a indicare l’atto di procura che si assume oggetto di erronea interpretazione, individuando l’esatta collocazione dello stesso nell’ambito del proprio fascicolo di parte, o di quello di ufficio, nè, comunque, a descriverne il contenuto, in conformità al canone della necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione (v. Cass. SU n. 22726/2011). Dovendosi rammentare, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, che la parte che denuncia, in sede di legittimità, l’erronea valutazione di un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

Trascrizione, giova soggiungere, tanto più necessaria, nel caso, alla luce della doverosa verifica dell’apposizione all’atto di legalizzazione della firma della cd. “apostille”.

Se, infatti, ai sensi della Convenzione sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5.10.1961 e ratificata dall’Italia con L. n. 1253 del 1966, per gli atti e documenti pubblici formati in uno degli stati aderenti alla Convenzione e da far valere in Italia è stato abolito l’obbligo della legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana di cui alla legge n. 15 del 1968 (oggi sostituita dal D.P.R. n. 445 del 2000), tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio da parte dell’autorità designata dallo stato di formazione dell’atto di apposita “apostille”, da apporre sull’atto stesso o su un suo foglio di allungamento e secondo il modello allegato alla Convenzione; con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni della firma rilasciate da un notaio o da un funzionario dello stato estero, seppure aderente alla Convenzione (cfr. Cass. n. 14921/2009; Cass. 9687/2011).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 20,00 per esborsi ed in Euro 1500,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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