Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28972 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24770-2017 proposto da:

R.G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

101, presso lo studio dell’avvocato OTTORINO AGATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONINO ATI’ANASIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE IDEALO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 945/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

R.G.L. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna, n. 945/14/2017, dep. 17 marzo 2017, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2007, discendente dalla sua qualità di socio della N.M.V.S. di R.S. C. s.a.s., preso atto del rigetto del ricorso della società con sentenza emessa in pari data, ha rigettato l’appello del contribuente.

L’Agenzia delle entrate si costituisce ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo del ricorso, col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, 40 e 42, dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 39, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 4, degli artt. 108e 109 TUIR, ex art. 360 c.p.c. n. 3, è inammissibile, laddove con esso il ricorrente, ritenendo di avere dimostrato la diretta finalità promozionale e di incremento commerciale della spesa sostenuta per la sponsorizzazione – trattandosi di costo inerente all’attività d’impresa – propone una censura che attiene al merito della questione, precluso in questa sede.

2. Nella fattispecie la C.T.R. ha confermato la natura di “rappresentanza”, come qualificate dal giudice di primo grado, e non di “pubblicità”, come ritenuto dal ricorrente, delle spese sostenute per la diffusione del marchio della società N.M.V.S. di R.S. C. s.a.s. – operante nell’ambito di prodotti di moda e abbigliamento – in base a contratto di sponsorizzazione, giudicando “indiretta e mediata” l’utilità che poteva trarsi “dall’evidenza dei dati identificativi della società” sponsorizzata: si tratta di ragioni in fatto, astrattamente logiche e dunque incensurabili in sede di legittimità.

2.1.Non può infatti essere rimesso in discussione in questa sede, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che la valutazione dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di esaminare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (fra le altre, Cass. n. 9097 del 07/04/2017, n. 29404 del 07/12/2017, n. 25332/2014).

3. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’Agenzia delle entrate. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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