Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28971 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24417/2008 proposto da:

TREGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (ora denominata QUATTROGI S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARLETTA 29, presso lo studio

dell’avvocato CIRILLO Margherita, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ZAMBONI GIANLUCA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati

e difesi dagli avvocati; CALIULO LUIGI, CORETTI ANTONIETTA, MARITATO

LELIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

UNIRISCOSSIONI – CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE

DELLA PROVINCIA DI TREVISO S.P.A.,(ora DENOMINATA EQUITALIA NOMOS

S.P.A.), S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI I.N.P.S. S.P.A., (sede di

(OMISSIS)), I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE –

SEDE TREVISO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 498/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/10/2007, R.G.N. 438/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 54 del 2005, di rigetto della opposizione della società TREGI s.r.l., in persona del legale rappresentante – ora denominata QUATTROGI s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore – avverso tre cartelle di pagamento, unitamente ai relativi ruoli, notificatile dalla società UNIRISCOSSION1 s.p.a. per presunte omissioni contributive nei confronti dell’INPS di Treviso.

La Corte d’appello di Venezia precisa che:

a) la cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1990, n. 46, art. 16;

b) pertanto l’opposizione alla cartella è da configurare come opposizione agli atti esecutivi e va proposta, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo, quando l’esecuzione non ha ancora avuto inizio;

c) ne consegue che la società ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione entro il suindicato termine e non nel termine di quaranta giorni, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, perchè quest’ultimo termine si riferisce all’opposizione nel merito della pretesa contributiva, come si desume anche dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, che precisa che “le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, intendendo così richiamare le disposizioni del codice di rito e, quindi, anche l’art. 617;

d) diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente tutte le censure dalla stessa formulate si riferiscono a vizi formali delle cartelle;

e) quanto alla pretesa violazione del principio di affidamento del cittadino, derivante dall’indicazione nelle cartelle del termine di quaranta giorni per l’opposizione, va osservato che nelle cartelle stesse si specifica che tale termine si riferisce all’iscrizione a ruolo e, sotto questo aspetto, è pacifico che all’opposizione nel merito delle cartelle si applica il termine indicato;

f) il termine di cinque giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, nella specie non rispettato, costituisce un prius rispetto a quello più lungo;

g) la notifica delle cartelle in oggetto, compiuta per il tramite del servizio postale con spedizione di raccomandata in plico chiuso, risulta del tutto conforme al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12;

h) quanto al profilo di censura che fa riferimento alla disciplina della decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, va precisato che la L. n. 289 del 2002, art. 38, ha modificato il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36 e ha dichiarato il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, applicabile soltanto ai contributi o premi non versati dopo la data del 1 gennaio 2003;

i) conseguentemente, nel caso di specie, tale termine decadenziale non trova applicazione perchè l’omissione contributiva è sicuramente anteriore alla suddetta data e, d’altra parte, non risultano dati nomativi che attribuiscano rilievo, ai suddetti fini, alla notifica dell’omissione contributiva o a versamenti parziali da parte del contribuente, come sembra sostenere la società ricorrente.

2.- Il ricorso della società TREGI s.r.l. in liquidazione – ora denominata QUATTROG1 s.r.l. in liquidazione, nella persona del proprio liquidatore – domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, l’INPS, in proprio e nella qualità di mandatario della SCCI s.p.a., – Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS. Non svolge, invece, attività difensiva la UNIRISCOSSIONI s.p.a. – concessionaria del Servizio Nazionale di Riscossione della Provincia di Treviso, ora denominata EQUITALIA NOMOS s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso 1. Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.

Si sostiene che la disciplina temporalmente applicabile per l’impugnazione delle iscrizioni a ruolo dei crediti previdenziali trova il suo fondamento nel suindicato del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.

Il comma 5 di tale articolo prevede espressamente, come unica modalità di opposizione contro l’iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, l’instaurazione da parte del contribuente di un apposito giudizio davanti al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella stessa.

Nella specie tale disciplina è stata rispettata dalla società.

Pertanto si assume l’erroneità dell’affermazione della Corte d’appello secondo cui le opposizioni de quibus sarebbero tardive perchè, riguardando vizi formali delle cartelle, avrebbero dovuto essere proposte nel termine breve di cinque giorni dalla notificazione, in base al combinato disposto dell’art. 617 cod. proc. civ, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49.

Si aggiunge che, siccome l’impugnazione concerneva sia vizi formali sia vizi di merito, in ogni caso non avrebbe dovuto farsi applicazione del suddetto combinato disposto, visto che le censure di merito non sono proponibili nel giudizio instaurato ex art. 617 cod. proc. civ. e quindi per farle valere il contribuente avrebbe dovuto essere obbligato a proporre una ulteriore impugnazione.

Nè va omesso di rilevare che le stesse cartelle esattoriali notificate indicavano come unico termine di impugnazione quello di quaranta giorni di cui si è detto, sicchè in base all’art. 10 dello statuto del contribuente tale indicazione è da considerare idonea a generare nel destinatario l’affidamento sulla sua esattezza.

1- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Si sostiene che, essendo state le cartelle notificate da soggetti diversi da quelli all’uopo autorizzati, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60 – recte: del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, cui fa riferimento il suddetto art. 26 – il quale a sua volta richiama l’art. 137 cod. proc. civ., e segg., le relativa notifiche esse sarebbero da considerare inesistenti e/o nulle.

In particolare, si sottolinea a tale conclusione dovrebbe giungersi perchè dalle relazioni di notifica delle cartelle non è dato comprendere chi sia l’autore della notifica, data l’illeggibilità della sottoscrizione e l’assenza di indicazioni in ordine alla qualifica rivestita dal notificante.

3.- Con il terzo motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia: a), in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25;

b) in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, insufficienza di motivazione.

Si contesta la decisione della Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di decadenza formulata ai sensi del suindicato del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, sull’assunto secondo cui, in base alla L. n. 289 del 2002, art. 38, la suddetta disposizione può trovare applicazione soltanto ai contributi o premi non versati dopo la data del 1 gennaio 2003.

Secondo la ricorrente l’interpretazione letterale del suddetto art. 38, comma 6, porta, invece, a ritenere che il termine del 1 gennaio 2003 (ivi indicato) si riferisca soltanto agli accertamenti di omissioni contributive che, essendo stati notificati dopo tale data, necessariamente afferiscono a periodi precedenti.

Nel presente giudizio l’INPS non ha mai prodotto le copie dei verbali di iscrizione a ruolo, che avrebbero consentito di verificare le date delle iscrizioni stesse e quindi di accertare se si era o meno verificata l’indicata decadenza.

2 – Esame dei motivi di ricorso 4.- I motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – non sono da accogliere.

4.1- In via preliminare si deve osservare che le censure con le quali si assume che la Corte d’appello non avrebbe esattamente interpretato l’impugnativa della società (riguardando essa non solo vizi formali, ma anche vizi sostanziali delle cartelle di pagamento) appaiono formulate in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in base al quale la Corte deve essere posta in condizione di compiere il controllo sulla fondatezza o meno degli asseriti difetti di valutazione dei documenti richiamati dal ricorrente, sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (vedi, per tutte: Cass. 30 luglio 2010, n. 17915). Conseguentemente, anche nell’ipotesi di denuncia di un errore di diritto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, il ricorrente ha l’onere di indicare in modo adeguato la situazione di fatto (ovvero il contenuto dell’atto) di cui chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea (vedi, per tutte: Cass. 27 maggio 2011, n. 11731; Cass. 19 luglio 2001, n. 9777).

Per rispettare il suddetto principio le censure in oggetto avrebbero dovuto essere formulate con la trascrizione (almeno parziale) dell’atto di opposizione e la sua allegazione al ricorso ovvero l’indicazione della sede processuale in cui ne fosse possibile il reperimento, viceversa la ricorrente non ha effettato alcuno dei suddetti adempimenti.

Ne consegue l’inammissibilità delle censure stesse, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

4.2. Del pari inammissibile è la censura (formulata nella seconda parte del terzo motivo) di insufficienza della motivazione sul punto relativo all’inapplicabilità della decadenza perchè è del tutto generica e priva di una qualsiasi argomentazione.

E’ noto, infatti, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata senza indicare specificamente il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo e senza precisare le ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la relativa decisione (vedi, per tutte: Cass. 5 febbraio 2011, n 2805; Cass. 26 febbraio 2009, n. 4589; Cass. 12 marzo 2009, n. 6023).

4.3. Tutte le altre censure sono infondate.

4.3.1.- In base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l’irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l’art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l’opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l’opposizione prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l’obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui al D.M. 28 giugno 1999, art. 1, comma 2, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. 24 ottobre 2008, n. 25757; Cass. 8 luglio 2008, n. 18691; Cass. 12 novembre 2008, n. 27019);

b) in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui al cit. D.Lgs. n. 46, art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell’inizio dell’esecuzione l’opposizione va proposta nei termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, del medesimo D.Lgs., riferibile all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione, neppure ove si assuma che la cartella non contiene alcun riferimento al credito, non essendo possibile in tal caso proporre con un unico atto l’opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, giacchè la prima è materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa (Cass. 30 novembre 2009, n. 25208; Cass. 13 giugno 2011, n. 12916; Cass. 25 giugno 2011, n. 16183);

c) infatti, mentre l’opposizione all’esecuzione (la cui disciplina generale è contenuta nell’art. 615 cod. proc. civ.) è diretta a far valere l’inesistenza del diritto dell’esecutante a procedere ad esecuzione forzata, cioè l’inesistenza sostanziale dell’azione esecutiva (oltre che la impignorabilità dei beni), l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., è invece, rivolta a far valere i vizi formali degli atti dell’esecuzione, comprendendo in tali atti non soltanto i veri e propri atti esecutivi, ma anche gli atti preliminari all’esecuzione, come è fatto palese dalla formulazione dell’art. 617 cod. proc. civ., ove si fa riferimento alla regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e della loro notificazione, che sono, appunto, atti preliminari all’esecuzione (vedi, per tutte: Cass. 13 giugno 201 l,n. 12916;

Cass. 25 giugno 2011, n. 16183 cit.);

d) inoltre, è jus reception che l’opposizione alla cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, fondata sul difetto di elementi idonei ad identificare il titolo di pagamento e per mancato rispetto delle modalità della notifica, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26, costituisce impugnazione per vizi formali, e perciò configura opposizione agli atti esecutivi, da proporre perentoriamente nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità (vedi, per tutte: Cass. 20 luglio 2001, n. 9912;

Cass. SU 10 agosto 2000, n. 562; Cass. 11 maggio 2010, n. 11338);

e) d’altra parte, la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore qualificatosi nell’atto come titolare di un pubblico ufficio (nella fattispecie, messo comunale) – aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (Cass. 3 novembre 2003, n. 16407; Cass. SU 22 dicembre 1971, n. 3739; Cass. 26 giugno 2003, n. 10186; Cass. 26 ottobre 2005, n. 20686; Cass. 7 aprile 2006, n. 8249; Cass. 27 febbraio 2009, n. 4757);

f) in linea generale, infatti, l’atto amministrativo esiste come tale allorchè i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall’amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l’accertamento dell’effettiva provenienza dell’atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione autografa dell’atto amministrativo non è, di per sè, motivo di invalidità dello stesso (Cass. 10 giugno 2009, n. 13375) e, al pari non lo è la illeggibilità della sottoscrizione stessa.

La sentenza impugnata è del tutto conforme ai suddetti principi e non è pertanto in alcun modo censurabile sia per non aver ritenuto applicabile, nella specie, il termine di quaranta giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ed avere invece fatto riferimento al termine di cinque giorni dalla notificazione della cartella di pagamento previsto dall’art. 617 cod. proc. civ. (nel testo all’epoca vigente), sia per avere considerato la notifica delle cartelle di pagamento in oggetto del tutto conforme al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, applicabile ratione temporis).

4.3.2.- A ciò è da aggiungere – per quel che riguarda la censura riferita al rigetto dell’eccezione di decadenza – che l’interpretazione data dalla Corte territoriale al combinato disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 38, comma 8 (che ha sostituito il comma 6, art. 36, del D.Lgs. n. 46 del 1999, come modificato dal comma 24, art. 78 della L. 23 dicembre 2000, n. 388) e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, appare conforme al principio, affermato da questa Corte in giudizi simili a quello attuale, secondo cui la disciplina recata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, nella parte in cui ha introdotto, in tema di riscossione dei contributi mediante ruolo, un termine di decadenza dall’iscrizione al ruolo, deve essere interpretata nel senso che il suddetto termine (previsto dall’art. 25 del suddetto D.Lgs.) più volte prorogato nel corso del tempo si applica soltanto – come espressamente contempla il successivo art. 36, comma 6 – ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del termine medesimo (Cass. 22 novembre 2006, n. 24781; Cass. 17 gennaio 2006, n. 781).

In particolare, l’art. 25 indicato stabilisce che i contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Il successivo art. 36, comma 6, dello stesso D.Lgs. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 24 – prevede che le disposizioni contenute nel suddetto art. 25 “si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2001”.

Tale ultimo termine è stato prorogato al 1 gennaio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 38, comma 8, e al 1 gennaio 2004 dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 25.

Nella specie, lo stesso ricorrente riferisce che le cartelle opposte sono state notificate nel luglio 2002.

Siccome la notifica della cartella è successiva all’iscrizione a ruolo del credito intimato, è evidente che la pretesa dell’INPS riguarda contributi anteriori al 1 gennaio 2003, indicato dal suddetto della L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 8, il quale in particolare ha stabilito che le disposizioni del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25: “si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2003”.

Ne consegue che appare del tutto conforme al dato letterale e sistematico della normativa di riferimento la decisione della Corte d’appello di escludere che, nella specie, si sia verificata una decadenza del potere di iscrizione a ruolo, visto che l’omissione contributiva contestata si è certamente verificata prima del termine decadenziale applicabile.

3 – Conclusioni.

5.- In sintesi, va respinto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore dell’INPS, costituitosi nel presente giudizio, in proprio e nella qualità di mandatario della SCCI s.p.a. – Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

Nulla va disposto, invece, per le spese in favore della UNIRISCOSSIONI s.p.a. concessionaria del Servizio Nazionale di Riscossione della Provincia di Treviso, ora denominata EQUITALIA NOMOS s.p.a. – che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2500,00 per onorario unico oltre accessori di legge.

Nulla spese in favore di UNIRISCOSSIONI s.p.a. (ora denominata:

EQUITALIA NOMOS s.p.a.).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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