Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28971 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18800-2019 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BRIGANTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 6302/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.C., nativo della Nigeria, ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, contro il decreto del Tribunale di Ancona del 6 maggio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno, unico destinatario della notificazione del ricorso predetto, non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale: i) ritenne inattendibile il racconto dell’ E. in relazione alle ragioni che lo avevano indotto a lasciare il proprio Paese; negò la protezione sussidiaria, non venendo in rilievo circostanze fattuali riconducibili alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) nè essendo la zona di provenienza del ricorrente interessata da un conflitto armato, come poteva desumersi dalle fonti consultate e specificamente indicate; ii) rifiutò la protezione umanitaria non ravvisando, nella condizione del richiedente, una situazione di elevata vulnerabilità pure se rapportata all’eventuale rimpatrio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) la nullità del decreto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 1, art. 11, lett. a), e art. 13, nonchè degli artt. 737 e 135 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in considerazione delle lacune motivazionali riscontrabili per il rigetto sia della domanda di concessione dello status di rifugiato, sia della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria (basata sulla non credibilità della narrazione del ricorrente affermata anche per la ritenuta contraddittorietà e insufficienza degli elementi probatori, di cui non si è data giustificazione), sia della domanda di protezione umanitaria, respinta senza l’effettiva valutazione comparativa richiesta da Cass. n. 4455 del 2018. Si precisa che la motivazione del decreto sarebbe solo apparente perchè la non credibilità del racconto del richiedente sarebbe stata affermata in modo apodittico e comunque senza che il tribunale abbia valutato se le Autorità del Paese di provenienza del ricorrente non possano o non vogliano fornire protezione in situazione del tipo di quella riferita dall’interessato;

II) l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, avendo il tribunale trascurato di considerare l’effettiva capacità delle locali istituzioni di offrire idonea protezione per i fatti narrati dal richiedente;

III) la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di numerose disposizioni normative, affermandosi che la valutazione di non credibilità è stata compiuta dal tribunale sulla base di una interpretazione delle dichiarazioni non corrispondente a quelle rese, senza esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria per eventuali riscontri;

IV) la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, 47 della Carta dei diritti UE e 46 della Direttiva Europea n. 2013/32, richiamandosi le argomentazioni dei precedenti motivi ed aggiungendosi che il principio di effettività del ricorso non può dirsi rispettato in presenza della denunciata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice.

2. L’esame congiunto dei motivi – reso opportuno dalla loro intima connessione – conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Innanzitutto, è da escludere la sussistenza del denunciato vizio di motivazione apparente con riguardo al rigetto delle domande di protezione internazionale del ricorrente.

2.1.1. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorquando la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende, tuttavia, percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

2.1.2. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, infatti – e purchè il vizio risulti dal testo della decisione, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2561 del 2020, in motivazione; Cass. n. 21377 del 2019, in motivazione; Cass., SU, n. 16599 del 2016; Cass., SU, n. 8053 del 2014).

2.1.3. Nella specie ciò non si riscontra, perchè la motivazione sul punto interessato contiene la concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione (descrizione sintetica della fattispecie esaminata: domanda di protezione fondata sul timore del richiedente di rientrare nel proprio Paese temendo di essere ucciso dal padre, seguace di un culto che prevedeva sacrifici umani, e che, a suo dire, aveva già provocato la scomparsa di alcuni suoi congiunti) sia delle ragioni di diritto della decisione stessa, cioè una esposizione logica ed adeguata al caso di specie che consente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se le tesi prospettate dalle parti siano state tenute presenti nel loro complesso.

2.1.4. Nè potrebbe dirsi che il tribunale sia limitato ad un generico, acritico richiamo alla valutazione di credibilità già operata dalla Commissione territoriale, senza effettuare alcuna autonoma valutazione, essendo, in proposito, sufficiente richiamare l’ampia giustificazione resa dal primo alle pagine 2-4 del decreto oggi impugnato (cfr. il paragrafo ivi recante il n. 4, intitolato “Sulla valutazione di credibilità del richiedente asilo”).

2.2. Tutte le altre censure si rivelano, poi, come si è già detto, inammissibili perchè, nella sostanza, finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal tribunale, che, come tale, è, di per sè, inammissibile, tanto più che detto giudice, dopo aver descritto le ragioni per cui l’odierno ricorrente aveva lasciato il proprio Paese (timore di essere ucciso dal padre, seguace di un culto che prevedeva sacrifici umani, e che, a suo dire, aveva già provocato la scomparsa di alcuni suoi congiunti), ne ha, poi, ampiamente motivato la inattendibilità (cfr. pag. 2-4 del medesimo decreto).

2.2.1. Deve ricordarsi, allora, che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte (cfr. Cass. n. 23984 del 2020; Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019): i) nei giudizi in materia di protezione internazionale, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); ii) tale apprezzamento fattuale è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., Cass. n. 3340 del 2019, successivamente richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 21377 del 2019 e Cass. n. 2561 del 2020). Nell’odierno ricorso la suindicata statuizione relativa alla non credibilità del racconto del ricorrente non risulta adeguatamente censurata in conformità con i suindicati principi e, in particolare, secondo quanto dispone l’art. 360 c.p.c., n. 5 nell’interpretazione fornitane, anche quanto ai puntuali oneri di allegazione ad esso correlati, da Cass., SU, n. 8053 del 2014; iii) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto decreto (Dott. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta la lett. c), del medesimo decreto, il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha negato che la specifica zona di provenienza dell’immigrato (Nigeria, Edo State) sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante.

2.3. Sono inammissibili anche le censure, proposte nel terzo motivo, avverso il rigetto della domanda di protezione umanitaria, avendo il tribunale motivatamente escluso la sussistenza di condizioni individuali di vulnerabilità del ricorrente.

2.4. Posto, allora che, in nessun modo si può ritenere che la motivazione del decreto oggi impugnato si collochi al di sotto del minimo costituzionale, per l’articolato e costante collegamento del filo motivazionale agli elementi di prova raccolti nel processo, in particolare alle condizioni politico-sociale dell’ambito di provenienza ed alle dichiarazioni del richiedente, ritenute inattendibili per le ragioni sopra evidenziate, le odierne censure si risolvono nella esposizione astratta di principi giuridici ed orientamenti giurisprudenziali in materia, nonchè in una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito, inammissibili in questa sede (cfr. Cass. n. 27072 del 2019; Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; Cass. n. 16056 del 2016).

2.5. Infine, anche la doglianza di cui al quarto motivo di ricorso si rivela insuscettibile di accoglimento, posto che non può lamentarsi, al riguardo, la violazione delle norme ivi invocate e del principio di effettività del ricorso al giudice, atteso che mancano i presupposti di fatto per l’applicazione sia delle norme richiamate sia del principio che garantisce il diritto un ricorso effettivo davanti ad un giudice (previsto dall’art. 6 CEDU e dall’art. 47 della CDFUE) e, di conseguenza, risulta inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge – che consiste nella denuncia dell’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) – non potendo la suddetta denuncia riguardare norme inapplicabili alla fattispecie considerata.

2.5.1. Ad una siffatta conclusione si perviene rilevandosi che, secondo la Corte di Strasburgo, requisito essenziale per il rispetto del diritto al ricorso effettivo al giudice è quello della garanzia, in favore dell’interessato, dell’effettiva conoscenza della facoltà di esercitare il proprio diritto a prender parte al procedimento e, di conseguenza, ad un equo processo (Corte EDU, sentenza 27/04/2017, Schmidt c. Lettonia).

2.5.2. Nella specie, è pacifico sia che il ricorrente abbia potuto esercitare il suddetto diritto, sia che egli sia stato posto in condizione di circostanziare la vicenda narrata, rispondendo alle domande rivoltegli in sede di audizione, ma non lo ha fatto, o, comunque, non l’ha fatto adeguatamente.

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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