Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28971 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. I, 08/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 08/11/2019), n.28971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12728-2018 proposto da:

S.Y., rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA ARESI e

MASSIMO CARLO SEREGNI e domiciliato presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1028/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento notificato il 14.7.2015 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano respingeva l’istanza dell’odierno ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria o in subordine quella umanitaria.

Con ordinanza del 21.9.2016, comunicata a mezzo posta elettronica certificata in data 23.9.2016, il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta da S.Y. contro il provvedimento reiettivo della Commissione territoriale.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1028/2018, la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da S.Y. avverso la decisione di prime cure, in quanto il gravame era stato proposto dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento, previsto dall’art. 702-quater c.p.c.

Propone ricorso per a cassazione di detta decisione S.Y. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 327 c.p.c. e della normativa di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il termine breve di cui all’art. 702-quater c.p.c. decorra dalla comunicazione del provvedimento impugnato, e non dalla sua notificazione. Poichè nè il ricorrente nè i suoi difensori avrebbero mai ricevuto alcuna notificazione della decisione di prime cure, il predetto termine breve non sarebbe applicabile e si dovrebbe fare invece riferimento al termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., rispetto al quale l’impugnazione sarebbe tempestiva.

La doglianza non è fondata.

Risulta invero dalla sentenza impugnata che la decisione di prima istanza è stata comunicata con avviso telematico a cura della cancelleria in data 23.9.2016 (cfr. pag.4, in principio). Da tale momento decorre il termine di 30 giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 702-quater c.p.c.

Va ribadito il principio secondo cui “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per asserita violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. – dell’art. 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, nè lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell’ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 11331 del 09/05/2017, Rv. 644180).

La comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria a mezzo posta elettronica certificata è pertanto ritenuta, per precisa scelta legislativa, equipollente alla notificazione e idonea ad assicurare la piena conoscenza della decisione da parte del soggetto che avrebbe interesse ad impugnarla.

Nè è possibile ipotizzare, nel caso in cui il provvedimento sia stato comunicato a mezzo posta elettronica certificata dalla cancelleria, lo spazio per un recupero del più ampio termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, “… poichè la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell’ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell’art. 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza medesima” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14478 del 06/06/2018, Rv. 648976).

Da tanto deriva il rigetto del primo motivo, che comporta l’assorbimento della seconda censura.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva in questo giudizio da parte del Ministero intimato.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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