Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28970 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7872-2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1964/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/10/2007 R.G.N. 1800/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

Udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1- La sentenza attualmente impugnata conferma la sentenza del Tribunale di Lecce, che ha dichiarato l’irripetibilità dell’indebito contributivo (quantificato in lire 82.628.680), richiesto a P. L., per quote di integrazione al minimo non spettanti durante il periodo dal 1 aprile 1984 al 30 aprile 1994.

La Corte d’appello di Lecce precisa che l’assunto dell’INPS è infondato, in quanto la pensione svizzera, di cui il P. è titolare, non deve essere computata nel reddito ai fini della sanatoria, come indicato nel messaggio INPS n. 6 del 10 marzo 2003 e come confermato dalla L. n. 413 del 1991, art. 76.

2- Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per un motivo; P.L. non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, commi 7 e 8.

Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, ai sensi della L. n. 448 del 2001 cit., art. 38, comma 8, nel computo del reddito personale imponibile ai finì 1RPEF per l’anno 2008 vanno considerate anche le pensioni erogate dalla assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera, soggette comunque a ritenuta alla fonte.

2.- Il ricorso è inammissibile.

Va, infatti, ricordato che, in base ad un consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità:

“in linea assolutamente generale, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.. o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ.. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

conseguentemente l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380- bis cod. proc. civ. anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. SU 14 gennaio 2008 n. 627; Cass. 10 aprile 2008 n. 9342; Cass. 23 gennaio 2009 n. 1694; Cass. 21 aprile 2010 n. 9487; Cass. 15 giugno 2010 n. 14421; Cass. 28 aprile 2011, n. 9453).

Nella specie, il ricorso risulta essere stato notificato a mezzo servizio postale a P.L. nel domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Licci in piazza Micheli, 36 Lecce, nel fascicolo il relativo plico postale risulta essere stato “restituito” e analoga attestazione è stata effettuata anche dall’Istituto ricorrente nella nota di deposito del ricorso presentata all’apposito Ufficio di questa Corte.

D’altra parte l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Ne consegue, in applicazione del riportato principio, l’inammissibilità del ricorso, senza alcuna pronuncia sulle spese essendo il P. rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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