Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28970 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 19/10/2021), n.28970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 463/2020 R.G., proposto da:

R.M., R.A., R.T. e

R.S., nella qualità di eredi legittimi del defunto

R.D., rappresentati e difesi dall’Avv. Nicola Giancaspro, con studio

in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in allegato

al ricorso introduttivo del presente giudizio;

– ricorrenti –

contro

il Consorzio di Colle Romito, con sede in (OMISSIS), in persona del

presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;

– intimato –

e:

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona

del Direttore Generale pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 14 maggio 2019 n. 2877/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.M., R.A., R.T. e R.S., nella qualità di eredi legittimi del defunto R.D., hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 14 maggio 2019 n. 2877/09/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per contributo consortile dell’anno 2013, ha rigettato l’appello proposto dai medesimi nei confronti del Consorzio di Colle Romito e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 20 gennaio 2017 n. 1217/38/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che l’ente impositore avesse regolarmente emanato la cartella di pagamento sulla base del piano di riparto. Il Consorzio di Colle Romito e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore delle parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso il giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la lamentata violazione del D.L. Luog. 1 settembre 1918, n. 1446, art. 7, convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in materia di costituzione di consorzi tra gli utenti per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali), per la mancata approvazione del piano di riparto da parte del Consiglio Comunale.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso il giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’inadeguata motivazione della cartella di pagamento in ordine ai presupposti della pretesa impositiva.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.

1.1 Invero, è pacifico che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6-1, 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., Sez. 5, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5, 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683).

1.2 Nella specie, è evidente che, limitandosi a menzionare ed a riprodurre in motivazione il testo del D.L. Luog. 1 settembre 1918, n. 1446, art. 7, comma 1, convertito dalla Legge 17 aprile 1925, n. 473 (“I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio Comunale (…)”), la sentenza impugnata ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla lamentata violazione della medesima disposizione, che costituiva specifico motivo dell’appello proposto dal contribuente.

1.3 Difatti, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello del defunto R.D. senza prendere in esame il motivo (che pure era stato menzionato nell’esposizione della vicenda processuale) attinente alla mancata dimostrazione da parte del Consorzio di Colle Romito dell’approvazione del ruolo esattoriale da parte del Comune di Ardea (RM) sulla base del piano di ripartizione ai sensi del D.L. Luog. 1 settembre 1918, n. 1446, ex art. 7, comma 1, convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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