Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28970 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8027-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISCINZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO GARAVOGLIA,

MARIA SONIA VULCANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1188/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 06/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

Che:

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, n. 1188/1/16, dep. il 6 ottobre 2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2007 ai fini Irpef, Irap e Iva, emesso dal D.P.R. 600 del 1973, ex art. 32, a seguito di verifica dei conti correnti bancari di S.C., esercente attività di bar tabaccheria, ha respinto l’appello dell’Ufficio.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità del ricorso, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, riguardando il motivo dedotto dall’Agenzia l’interpretazione delle norme poste a base dell’accertamento.

2. Con l’unico motivo del ricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 51, fondandosi l’atto impositivo su quanto emerso dalle indagini finanziarie, in mancanza di prova contraria.

2.1. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale (Cass. nn. 15857/2016, 4829/2015); ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente del DPR n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, (Cass. sent. n. 21303/2013, Cass. nn. 15857/2016, 4829/2015).

2.2. Trattasi nella fattispecie, come emerge dall’avviso di accertamento riportato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, di metodologia di controllo mediante indagini bancarie, fondata sul D.P.R. 600 del 1973, art. 32, rispetto alla quale è consentito all’Amministrazione acquisire elementi idonei a supportare la determinazione della base imponibile sia di tipo analitico che di tipo induttivo, spettando al contribuente fornire la prova contraria. Peraltro, proprio dall’atto impugnato emerge, contrariamente a quanto statuito dalla CTR – che ha ritenuto con motivazione generica e in contrasto con il contenuto dell’atto impositivo, la quantificazione di alcune voci “frutto di un procedimento presuntivo ed estranea ai puri riscontri bancari” – risulta che l’Ufficio ha proceduto sulla base delle risultanze analitiche della movimentazione bancaria.

Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna a e rinvia, anche per le spese alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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