Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2897 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2897 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 25740-2017 proposto da:
BARATTELLI STEFANO, in qualità di procuratore e difensore dei
sig.ri SERGIO DE PAULIS, PATRIZIA PROSPERINI,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE
D’ORO N 143, presso il proprio studio;
– ricorrente contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCARL;
– intimata avverso l’ordinanza n. 21828/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/09/2017;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Il Collegio

l’avv.Stefano Barattelli ha proposto ricorso per correzione di
errore materiale della ordinanza n.21828/17 di questa Corte,
depositata in data 20 settembre 2017, con la quale, dichiarata
l’inammissibilità del ricorso proposto da Banca di Credito
Cooperativo di Roma s.c. a r.I., è stata condannata la
ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti Sergio
De irf aulis e Patrizia Prosperini delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo;
che l’intimata Banca di Credito Cooperativo di Roma s.c. a r.l.
non ha svolto difese avverso l’istanza di correzione;
considerato che nel ricorso in esame viene richiesta la
correzione dell’errore materiale nel dispositivo della ordinanza
in questione, là dove questa Corte ha omesso di provvedere
sulla istanza di distrazione delle spese in favore del difensore
dei controricorrenti, avv.Barattelli;
ritenuto di procedere alla redazione della motivazione in forma
semplificata;
ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato di questa
Corte (cfr.ex multis: S.U. n.16037/10; Sez.1 n.14831/10;
Sez.6-1 n.8578/14), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di
distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio
esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è
costituito dalla procedura di correzione degli errori materiali di
cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (e non dagli ordinari

Ric. 2017 n. 25740 sez. M1 – ud. 14-12-2017
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rilevato che, con atto notificato in data 2 novembre 2017,

mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione
qualificarsi come domanda autonoma), procedura che, oltre ad
essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma,
cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la
parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per

costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce
con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di
ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai
sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle
pronunce della Corte di cassazione;
che in tal caso lo stesso difensore è legittimato a proporre il
relativo ricorso, se nel corso del giudizio ne aveva formulato
specifica richiesta (cfr.Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3566 del
24/02/2016);
che la ricorrenza nella specie di tale ipotesi appare evidente
dall’esame del controricorso nel giudizio per cassazione definito
con l’ordinanza qui in esame, nelle cui conclusioni figura
compresa la chiara dichiarazione di distrazione in favore del
difensore dei controricorrenti;
ritenuto pertanto che, in accoglimento della richiesta, debba
disporsi, a norma degli artt.391 bis e 380 bis cod.proc.civ., la
correzione del dispositivo dell’ordinanza con la aggiunta della
distrazione delle spese liquidate in favore dell’avv.Barattelli,
fermo il resto;
che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo
procedimento (cfr.Cass.n.8103/08);
P.Q. M.
dispone la correzione dell’omissione materiale nel dispositivo
della ordinanza n.21828/17 di questa Corte aggiungendovi, in
fine, la seguente frase: «Dispone la distrazione delle spese qui
121c. 2017 n. 25740 sez. M1 – ud. 14-12-2017
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onorari e spese- consente il migliore rispetto del principio

liquidate in favore dell’ avv.Stefano Barattelli che se ne è
dichiarato antistatario», fermo il resto.
Roma, 14 dicembre 2017
Il Preid te
.1

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