Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2897 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35133-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EURPETROLI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1799/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO:

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, la quale ha riesaminato un ricorso riassunto dalla contribuente s.r.l. “EUROPETROLI”, a seguito della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 4148 del 2016, la quale, accogliendo il ricorso della società contribuente, aveva cassato con rinvio una precedente sentenza emessa dalla medesima CTR, di rigetto dell’appello proposto dalla società contribuente avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva respinto il suo ricorso avverso una cartella di pagamento per IVA 1999;

che la Corte di Cassazione aveva cassato la precedente sentenza della CTR del Lazio per non essersi essa pronunciata sull’eccezione relativa al difetto motivazionale della cartella di pagamento impugnata, dichiarando assorbiti tutti i restanti motivi di ricorso;

che la CTR del Lazio, con la sentenza qui impugnata, pur avendo rigettato la censura relativa alla carenza di motivazione della cartella impugnata, ha accolto nel merito l’appello della società contribuente, ritenendo che nella dichiarazione IVA 1999 potessero essere utilizzati sia il credito IVA 1997, sia il credito IVA 1998, nonostante che, per tale ultimo anno, non fosse stata presentata la relativa dichiarazione ed ha annullato la cartella impugnata.

Diritto

CONSIDERATO:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 30, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il contribuente poteva portare in detrazione l’eccedenza IVA anche in assenza della dichiarazione finale annuale e fino al secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto, purchè il medesimo dimostrasse in concreto che si trattasse di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili; non poteva cioè derogarsi ai presupposti sostanziali di effettività ed inerenza della spesa, cui era subordinato il diritto alla detrazione; e la prova di tali presupposti incombeva sul contribuente, mentre invece, nella specie, la CTR aveva ritenuto provata la sussistenza del credito IVA sulla base di considerazioni generiche e probabilistiche e non sulla base di una prova piena, che era onere della società contribuente fornire;

che l’intimata non si è costituita;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS. UU. n. ri 17757 e 17758 del 2016; Cass. n. 1121 del 2018; Cass. n. 4400 del 2018) è consentito al contribuente riportare a nuovo un credito IVA derivante da una dichiarazione omessa al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, richiedendosi solo che il contribuente dimostri l’effettività del credito IVA; che esso riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili;

che, nella specie, la CTR ha fatto corretta applicazione di detti principi giurisprudenziali, avendo ritenuto che i crediti IVA in questione dovevano essere riconosciuti alla società contribuente sia in quanto riportati nelle dichiarazioni IVA 1997 e 1998, sia in quanto su tali dichiarazioni e sull’omessa dichiarazione del 1998 l’ufficio non aveva mai svolto nei termini consentiti accertamenti o rettifiche, sia in quanto l’ufficio non aveva allegato alcun elemento dal quale potesse desumersi l’insussistenza dei crediti in questione; d’altra parte la società contribuente aveva offerto elementi di prova sufficienti a far ritenere che i crediti IVA relativi al 1998 si fondassero su operazioni effettivamente compiute in quell’anno d’imposta, avendo prodotto l’estratto dell’anagrafe tributaria, relativo al modello unico presentato per il 1998, dal quale risultava che la società contribuente aveva sostenuto costi dai quali ben poteva derivare l’IVA, che aveva generato l’eccedenza d’imposta non riconosciuta in detrazione;

che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto respinto, nulla disponendosi sulle spese, per non essersi la società intimata costituita in giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso, nulla disponendo sulle spese.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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