Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2897 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 23/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17271-2012 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA STOPPANI

10, presso lo studio dell’avvocato SIMONE PASCALE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI BIANCO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 278/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 23/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il controricorrente l’Avvocato NERI URBANI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto diversi profili.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, riformava la decisione con cui la CTP di Avellino aveva accolto il ricorso proposto da S.F. avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’atto di acquisto di un immobile acquistato coi benefici “prima casa” registrato in data (OMISSIS). L’ufficio aveva contestato il fatto che la contribuente, la quale aveva dichiarato nell’atto di acquisto di voler trasferire la propria residenza nel comune di Macerata ove era sito l’immobile entro 18 mesi, non vi aveva provveduto.

2. Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con l’unico motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la CTR pronunciato in ordine al rilievo della illegittimità della costituzione in giudizio dell’ufficio in quanto non sottoscritta dal dirigente o da altro funzionario su sua delega espressa. Sostiene, inoltre, che la sentenza è nulla poichè la CTR ha trattato la causa in camera di consiglio nonostante le parti avessero chiesto la discussione in pubblica udienza.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui si sostiene la nullità della sentenza per non aver la CTR pronunciato in ordine al rilievo del difetto della sottoscrizione del dirigente ed al difetto di una sua delega espressa. Mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Coat., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ora, la questione posta dalla contribuente e non esaminata dalla CTR è infondata in quanto costituisce principio affermato dalla Corte di legittimità, al quale questo collegio intende dare continuità, quello secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza (Cass. n. 6691 del 21/03/2014; Cass. n. 874 del 15/01/2009). Nel caso che occupa la ricorrente ha dedotto la sola mancanza di sottoscrizione del dirigente e della sua delega espressa ma non ha contestato la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o l’usurpazione del potere di impugnare.

Quanto alla questione dell’aver la CTR trattato la causa in camera di consiglio pur avendo le parti richiesto la trattazione in pubblica udienza, si osserva che ciò costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio (cfr. Cass. n. 27496 del 30/12/2014; Cass. n. 21985 del 24/10/2011). Nel caso che occupa il ricorrente non ha dedotto in che modo la trattazione del ricorso in camera di consiglio abbia conculcato il suo diritto di difesa e non ha esplicitato quali ragioni ulteriori avrebbe fatto valere, qualora si fosse tenuta la pubblica udienza, che non sono state esaminate.

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 1.700, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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