Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28969 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 19/10/2021), n.28969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 281/2020 R.G., proposto da:

il Comune di Ciampino (RM), in persona del Sindaco pro tempore,

autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di

determina resa dal responsabile di settore il 12 dicembre 2019 n.

402, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Giaquinto, con studio

in Ciampino (RM), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.:

giaquinto.pec.c.omune.ciampino.roma.it), giusta procura in margine

al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

la “DELTA UNO SERVIZI S.p.A.”, con sede in (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Luigi Pettinari, dall’Avv. Simona Marasco e dall’Avv.

Cristina Ippoliti, tutti con studio in Roma, ove elettivamente

domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di

costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio il 14 maggio 2019 n. 2928/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Ciampino (RM) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 14 maggio 2019 n. 2928/11/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per la TARI relativa all’anno 2015, ha accolto l’appello proposto dalla “DELTA UNO SERVIZI S.p.A.” nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 29 maggio 2017 n. 13202/14/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che il deposito della contribuente contenesse fascicoli conservati per almeno nove anni e non producesse rifiuti urbani, registrandosi la presenza del personale dipendente soltanto in occasione dell’immissione e del prelievo dei fascicoli. La “DELTA UNO SERVIZI S.p.A.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La controricorrente ha depositato memoria, chiedendo la rimessione della causa alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’utilizzo del deposito per l’archiviazione e la conservazione di documenti, anche se con saltuaria presenza del personale dipendente, potesse escludere l’idoneità a produrre rifiuti.

Ritenuto che:

1. Preliminarmente, si deve disattendere l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.

1.1 In adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093).

1.2 In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5″, 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5”, 30 marzo 2021, n. 8757). Per cui, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.

1.3 Si devono, poi, disattendere le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione, su cui la controricorrente ha insistito anche in memoria, essendo adeguatamente soddisfatti i requisiti minimi di specificità ed autosufficienza, sia con riguardo all’esposizione dei fatti di causa, atteso che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, prescrive la sommarietà della narrazione, che non va confusa con l’omissione o con la riproposizione di tutta l’attività processuale pregressa ed implica un lavoro di sintesi e di selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice in un’ottica di economia processuale al fine di evidenziare i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, i quali altrimenti si risolvono in censure astratte e prive di supporto storico (tra le tante: Cass., Sez. 5, 30 aprile 2020, n. 8425); sia con riguardo alla formulazione del motivo di doglianza, atteso che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 18 agosto 2020, n. 17224).

2. Ciò detto, premettendo che la censura attiene alla sussistenza del presupposto impositivo sulla scorta dei fatti accertati dai giudici di merito, i quali vengono in rilievo ai soli fini della corretta sussunzione nella fattispecie normativa, senza alcuna pretesa di una diversa ricostruzione (tra le tante: Cass., Sez. 3, 29 agosto 2019, n. 21772; Cass., Sez. 6-5, 12 novembre 2020, n. 25600; Cass., Sez. 6-5, 6 aprile 2021, n. 9211), il motivo è fondato.

2.1 La L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641, dispone: “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

La L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 659 e 660, rimette ai regolamenti comunali (adottati ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52) la previsione di riduzioni o esenzioni della TARI nei casi di: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; ulteriori situazioni da individuarsi.

2.2 Nella specie, il regolamento comunale (approvato con deliberazione adottata da Consiglio Comunale il 31 luglio 2014 n. 60), art. 8, comma 1, dispone che: “Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità”; e precisa: “Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione”.

2.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., Sez. 5, 17 settembre 2010, n. 19720;

Cass., Sez. 5, 22 settembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2019, n. 14040; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8088).

Peraltro, la L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641, pone a carico dei possessori e dei detentori di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti (con conseguente soggezione a tassazione), che il regolamento comunale, art. 8, comma 1, prevede possa essere vinta soltanto dall’espressa indicazione da parte del contribuente, nella denunzia originaria o nella denunzia di variazione, delle condizioni indispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione.

Tanto è stato espressamente sancito da questa Corte, la quale ha precisato che, a differenza delle riduzioni di natura tecnica, previste dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 657, (“in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”), le riduzioni o le esenzioni di natura agevolativa, previste dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 659 e 660 (innanzi citate) sono meramente eventuali, e quindi subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l’an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l’introduzione come possibile, ma non dovuta. Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall’ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l’attribuzione (in termini: Cass., Sez. 5, 19 agosto 2020, n. 17334).

In ogni caso, la situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. La funzione di magazzino, deposito o ricovero e’, invece, una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa (Cass., Sez. 5, 17 settembre 2010, n. 19720; Cass., Sez. 5, 10 novembre 2017, n. 26637; Cass., Sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287).

2.4 Il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo riconosciuto l’esenzione sulla base della destinazione dell’immobile ad archivio e deposito di materiale cartaceo, in assenza di preventiva invocazione dell’esenzione stessa, dopo aver accertato – sulla scorta delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio – che il deposito della contribuente “contiene fascicoli con dati personali che vengono conservati almeno nove anni e (…) non produce alcun rifiuto urbano non essendovi addetto alcun dipendente, essendo la presenza di personale all’interno del magazzino di Ciampino limitata al tempo strettamente necessario al deposito o più raramente al prelievo di fascicoli”, che “gli uffici sono privi di servizi igienici” e che “gli unici rifiuti prodotti, ovvero lo sporadico smaltimento degli imballaggi dei fascicoli, viene effettuato a Pomezia attraverso una ditta (…) specializzata in smaltimento di rifiuti speciali”.

Là dove la carenza di specifiche indicazioni nella denuncia originaria della contribuente (ove si dichiarava la sola destinazione del locale a deposito/magazzino) (come si evince dal documento richiamato ed allegato al ricorso) circa l’insussistenza di un’intrinseca inidoneità del locale a produrre rifiuti per sua natura o per stabile destinazione ad un particolare uso o per oggettive condizioni di inutilizzabilità escludeva i presupposti per usufruire dell’esenzione dalla TARI.

3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, stante la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA