Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28969 del 12/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19477-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

NANNI GROUP s.r.l. (già Costru.Immo s.r.l.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, N.C., rappresentata e difesa,

per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti

Vittorio COLOMBA ed Ornella COLOMBA, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio legale del primo difensore, sito in Modena, alla

via Gherarda, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/10/2016 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 24/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

– che in controversia relativa a cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di un debito fiscale relativo all’IVA dovuta dalla società contribuente per l’anno di imposta 2008, emersa a seguito di controllo formale della dichiarazione del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54-bis, scaturito dalla rilevata omessa presentazione della dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta (anno 2007), in quanto presentata oltre il termine di novanta giorni, e dal conseguente disconoscimento del credito maturato in tale ultimo periodo, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che la cartella di pagamento dovesse essere preceduta dall’emissione di un avviso di accertamento;

– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

– che è fondato e va accolto il motivo di ricorso con cui la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis;

– che, infatti, la CTR non si è attenuta al principio giurisprudenziale secondo cui ” In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass., Sez. U., n. 17758 del 2016);

– che, pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali per la detrazione dell’eccedenza di imposta nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione nell’anno precedente, con onere a carico della società contribuente di dimostrare in concreto – ove sia controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (v. Cass., Sez. U. citate).

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018

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