Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28968 del 12/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 12/11/2018), n.28968
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17711-2017 R.G. proposto da:
R. di M.S.F.T., rappresentata e difesa, per
procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Oscar BEZZI, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio legale del predetto
difensore, sito in Roma, alla piazza Barberini, n. 12;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2535/11/2017 della Commissione tributaria
regionale del LAZIO, depositata il 08/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
RILEVATO
– che, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento della legge n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, di revisione parziale del classamento di diverse unità immobiliari, alcune delle quali incluse nella cosiddetta microzona 1, Centro Storico, del Comune di Roma, di proprietà della contribuente, con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla medesima avverso la sfavorevole sentenza di primo grado in quanto la parte aveva fornito tardivamente la prova dell’avvenuta notifica del ricorso d’appello, avendo prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata postale solo con la memoria depositata il 21/11/0216 e non nel termine di cui D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, di venti giorni prima della data di trattazione del processo, fissata per il giorno 26/10/2016;
– che avverso tale statuizione la contribuente ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui non replica l’intimata Agenzia delle entrate;
– che sulla proposta avanzata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale;
Diritto
CONSIDERATO
– che con il primo motivo di cassazione la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, art. 32, comma 1, e 61, nonchè del principio del contraddittorio consacrato dall’art. 11 Cost., censura la sentenza d’appello per avere la CTR omesso di rilevare che l’omesso deposito nei termini di cui del D.Lgs. citato all’art. 32, comma 1, dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale a prova della regolarità del procedimento notificatorio del ricorso d’appello, era dipeso dall’omessa comunicazione della data di trattazione del processo, che aveva impedito ad essa parte appellante di conoscere la data di scadenza del termine per il deposito del predetto documento, nonchè di partecipare alla predetta udienza;
– che con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 e art. 61, sostenendo che la produzione degli atti attestanti la regolare instaurazione del contraddittorio è consentita fino all’udienza di trattazione del processo e non è, quindi, attività soggetta al termine di cui al citato art. 32;
– che il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo;
– che, invero, dalla documentazione allegata al ricorso in esame risulta che la contribuente nel ricorso d’appello, notificato in data 11/01/2016 – e quindi regolarmente e tempestivamente, tenuto conto della data del 2/09/2015, di pubblicazione della sentenza di primo grado – e depositato il medesimo giorno (11/01/2016) presso la Segreteria della CTR, aveva fatto espressa richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza (come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33, comma 1), ma che non venne data alcuna comunicazione alle parti della data di trattazione del processo fissato per il giorno 26/10/2016, com’è desumibile anche dal fatto che a tale udienza nessuna della parti comparve e che la CTR emise ordinanza con la quale, rilevata la mancanza di prova della regolarità del contraddittorio, rimise la causa a nuovo ruolo assegnando alla contribuente appellante termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza “per il deposito di memorie sul punto”; è pacifico, poi, dandosene atto nella stessa sentenza impugnata, che l’appellante depositò l’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la spedizione del ricorso d’appello in data 21/11/2016, allegandola alla memoria depositata nel termine di cui alla sopra indicata ordinanza e che l’udienza di nuova trattazione della causa, questa volta regolarmente comunicata alle parti, si tenne in data 22/02/2017;
– che, ciò premesso in fatto, in diritto va ricordato che è principio giurisprudenziale secondo cui “Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. n. 18279 del 2018; conf. Cass. n. 28843/17; n. 1786/16; v. anche n. 21059/07 e Sez. U., n. 13654/11);
– che da quanto detto consegue che ha errato la CTR sia nell’omettere di rilevare l’omissione che inficiava il processo, sia nel ritenere tardiva la prova del perfezionamento della procedura di notificazione dell’atto di appello, posto che, in difetto della comunicazione della data di fissazione dell’udienza di trattazione del processo dinanzi alla CTR, la parte appellante non avrebbe potuto depositare l’avviso di ricevimento dell’appello nel rispetto del termine a ritroso previsto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile al giudizio di appello per effetto del disposto di cui all’art. 61 del medesimo D.Lgs.; a ciò deve aggiungersi che è altrettanto errata l’affermazione della CTR secondo cui il difensore dell’appellante non aveva provveduto al deposito di quel documento nonostante ne avesse la disponibilità già dall’11/01/2016, non essendo sindacabile la scelta del medesimo di provvedere all’adempimento sfruttando interamente il termine concessogli dalla predetta disposizione;
– che, conclusivamente, il primo motivo di ricorso va accolto, restando assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR perchè esamini nel merito le questioni poste dalle parti e provveda anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018