Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28967 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18303-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO

61, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO GIAMMARIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE per il

RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE INTERNAZIONALE di SALERNO – SEZIONE

di CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso il decreto n. 982/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.M. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., avverso il “decreto” del Tribunale di Campobasso del 30 aprile 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. In particolare, quel tribunale: i) ha considerato inattendibile il racconto del dichiarante (che aveva riferito di essere andato via dal proprio Paese – il Gambia – dopo che, all’età di 15 anni, sfornito di patente ma capace di guidare, aveva investito una ragazza, provocandone la morte); ii) ha escluso la riconoscibilità della protezione sussidiaria, visto quanto già ritenuto in ordine alla narrazione dello straniero, ed osservato che nessun conflitto armato era rinvenibile nella zona di provenienza del ricorrente, dando altresì delle fonti informative consultate; iii) ha negato la protezione umanitaria, rilevando che il M. non aveva dedotto alcuna circostanza o fatto rilevante tale da integrare una sua possibile condizione di vulnerabilità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5:

I) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per essersi il tribunale limitato a riprodurre la motivazione addotta dalla Commissione senza esaminare il verbale delle dichiarazioni ed i motivi del ricorso. In particolare, con riferimento alla circostanza poste a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, il tribunale non ha indicato la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale;

II) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, per avere il tribunale omesso di considerare la vulnerabilità del richiedente che depone per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Nella specie, invero, il tribunale molisano, con accertamenti evidentemente di natura fattuale, ha, in primis, considerato inattendibile la già riportata narrazione dell’odierno ricorrente (ad avviso di quel giudice, “il ricorrente non ha fornito indicazioni specifiche su come abbia fatto, ad appena quindici anni, a fuggire dal Paese subito dopo avere investito la ragazza. Richiesto di chiarimenti sul punto si è limitato ad affermare di essere fuggito a piedi subito dopo l’incidente, avendo visto persone che intendevano colpirlo con pietre e bastoni, e di avere immediatamente lasciato il Gambia con l’aiuto di una persona che lo aveva portato in Senegal. Non ha specificato chi fosse questa persona e le concrete modalità della sua fuga dal Paese”. Cfr pag. 3-4 del decreto impugnato), altresì chiarendo che, avendo il M. “posto a base della sua richiesta di protezione internazionale il timore di essere condannato per la morte della raga investita, ciò che rileva è che tale accusa sia stata formulata e pertanto il soggetto sia esposto al rischio di grave danno. Nel caso di specie, per quanto detto, le dichiarazioni del ricorrente non consentono di ritenere provata la formulazione di accuse a suo carico, non avendo egli neppure riferito di essere stato accusato nel Paese di origine” (cfr. pag. 4 del medesimo provvedimento).

2.2. Quel tribunale, poi, ha motivatamente escluso, menzionando le specifiche fonti internazionali consultate (UCDP Conflict Encyclopedia; Amnesty International Report; Dipartimento di Stato U.S.A.; UK Foreign Office), che il Paese di provenienza (Gambia) dell’odierno ricorrente (quest’ultimo sia caratterizzato dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante.

2.3. Giova allora ricordare che questa Suprema Corte ha ancora recentemente (cfr. Cass. n. 23984 del 2020; Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019) chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (con gli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, qui rimasti inosservati) come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 3340 del 2019); ii) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, riguarda senz’altro le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto decreto (Efr., ex multis, Cass. n. 4892 del 2019), laddove, con riguardo all’ipotesi di cui alla lett. c) del medesimo articolo, si è già riferito che il provvedimento oggi impugnato ha, sebbene sinteticamente, comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, onde la corrispondente doglianza di quest’ultimo è insuscettibile di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, volta ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità.

2.3. In altri termini, come già precisato da Cass. n. 31481 del 2018 e Cass. n. 16295 del 2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico ed ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. n. 21668 del 2015; Cass. n. 5224 del 2013. Principio affatto analogo è stato, peraltro, ribadito dalla più recente Cass. n. 17850 del 2018). Infatti, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295 del 2018; Cass. n. 7333 del 2015).

2.4. A tanto deve soltanto aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 30105 del 2018).

2.5. In definitiva, quanto oggi esposto dal M., argomentando le censure in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettate come vizio motivazionale e/o di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dalla già menzionata corte distrettuale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

3. Inammissibile è anche il secondo motivo, che critica la decisione impugnata per aver disatteso la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria.

3.1. Invero, premettendosi la censura è da scrutinarsi sulla base della corrispondente disciplina anteriore a quella introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018 (questa Corte, infatti, ha recentemente sancito, anche a Sezioni Unite – fr. Cass., SU, 13.11.2019, nn. 29459-29461; n. Cass. n. 4890 del 2019 che “la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima – come quella in esame. Ndr – dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge”), è sufficiente sottolineare che il tribunale, al riguardo, ha espressamente rilevato l’insussistenza di significativi profili di vulnerabilità del ricorrente, considerata anche la non allarmante situazione socio-politica del suo Paese di provenienza, altresì rimarcando che il M. nemmeno ha evidenziato particolari legami familiari con il territorio italiano, nè manifesta patologie che debbano essere necessariamente curate in Italia.

3.2. Trattasi, come è evidente, di accertamenti fattuali, sufficientemente motivati, a fronte dei quali la censura intende, nella sostanza, sollecitare una inammissibile valutazione di opposto segno della situazione esistente in Gambia nel senso più favorevole al ricorrente.

4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017), e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA