Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28965 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. I, 19/10/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 19/10/2021), n.28965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18291/2020 R.G. proposto da:

A.J., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Ameriga Petrucci, giusta procura del 22 giugno 2020;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 1523/2020 del Tribunale di Potenza, depositato

in data 27 maggio 2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 28 settembre 2021 dal Consigliere FRAULINI Paolo.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. A.J., di nazionalità nigeriana, propone ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Potenza ha respinto il ricorso avverso il provvedimento emesso in data 12 dicembre 2018 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno con il quale gli è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e ogni altra forma complementare di protezione.

2. Ha rilevato il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, la lacunosità e la implausibilità del racconto del richiedente, la assenza di alcun rischio in caso di rimpatrio e di alcun profilo di vulnerabilità apprezzabile ai fini della concessione della protezione umanitaria.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “1. Violazione dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 4, in relazione all’art. 106 Cost., comma 2, avendo utilizzato il G.O.P. per un procedimento di competenza collegiale”;

b. Secondo motivo: “2. Diniego dello status di rifugiato Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n.ri 3, 4 e 5” deducendo motivazione apparente e comunque errata in tema di credibilità intrinseca del richiedente;

c. Terzo motivo: “3. Diniego della protezione sussidiaria Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.ri 3, 4 e 5” deducendo l’erronea valutazione del rischio nel paese d’origine;

d. Quarto motivo: “4. Diniego della protezione umanitaria Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.ri 3, 4 e 5” deducendo l’erronea valutazione della vulnerabilità del richiedente;

2. Il ricorso è complessivamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., atteso che le singole censure si pongono in contrasto con il costante orientamento di questa Corte regolatrice sulle questioni dedotte, come di seguito illustrato.

3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto in contrasto con l’orientamento di questa Corte, da ultimo confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5425 del 26/02/2021.

4. Il secondo terzo e quarto motivo sono tutti infondati laddove deducono la nullità della sentenza per aver motivato con affermazioni perplesse e obiettivamente incomprensibili, atteso che la piana lettura del provvedimento impugnato testimonia dell’esatto contrario, avendo il Tribunale esposto le proprie ragioni con argomenti del tutto intellegibili e riconoscibili in motivazione. In particolare, la sostanza delle considerazioni espresse nel decreto impugnato circa la non credibilità riguarda la genericità ed implausibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente in relazione alle ragioni della fuga immediata dal Paese nel 2015 (a seguito della notizia, che sarebbe stata fornita dal padre del ricorrente, che questi era ricercato dalla polizia per essere stato scoperto a consumare pubblicamente un rapporto omosessuale con il proprio compagno) ed al timore a rientrarvi (essere ricercato dalla polizia), cui le censure oppongono non utili considerazioni sulla generale condizione di persecuzione degli omosessuali in Nigeria prive di ogni specifica indicazione sul caso concreto in esame. Tanto consente di ritenere che non sussista alcuna delle ipotesi che rendono la sentenza nulla per apparenza della motivazione, secondo l’insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016.

5. Il secondo motivo è per il resto inammissibile, laddove lamenta la violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità. Invero, il carattere circostanziato delle dichiarazioni e la loro plausibilità – ritenuti dal tribunale nella specie insussistenti con giudizio motivato (cfr. sopra) e quindi incensurabile se non nei limiti posti dall’art. 360 c.p.c., n. 5) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019) – sono criteri di valutazione espressamente indicati dalla legge (art. 3, comma 5 lett. a, c) e la verifica negativa su di essi basata è di per sé sufficiente – senza necessità di ulteriori approfondimenti – a escludere la veridicità e quindi l’utilizzabilità delle dichiarazioni (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019; id. Sez. 1, Ordinanza n. 6897 del 11/03/2020; id. Sez. 1, Ordinanza n. 10286 del 29/05/2020; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020).

6. Il terzo motivo è per il resto, inammissibile, poiché non censura specificamente le puntuali considerazioni espresse dal tribunale, sulla base di accreditate ed aggiornate fonti internazionali, bensì oppone la sua contraria valutazione, peraltro facendo riferimento a informazioni che non appaiono in contrasto con le conclusioni espresse dal giudice di merito circa la insussistenza, nella zona di provenienza del ricorrente (Delta State), di una situazione di violenza indiscriminata.

7. Il quarto motivo e’, per il resto, inammissibile, giacché l’indagine del giudice di merito deve avere riguardo a circostanze allegate, mentre la censura fa astratto riferimento a regole di giudizio, senza indicare puntualmente le circostanze che siano state allegate nel giudizio di merito e non siano state esaminate dal tribunale, laddove per quelle risultanti allegate (stato di salute e condizione lavorativa) ed esaminate dal tribunale la doglianza si risolve nella richiesta di un’inammissibile riedizione del giudizio di fatto, di competenza esclusiva del giudice del merito.

8. Le illustrate ragioni di inammissibilità del ricorso assorbono, quale “ragione più liquida”, quella connessa alla validità della procura alle liti, secondo l’insegnamento di Cass. S.U., Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, senza necessità, ai fini della decisione, di attendere la decisione della Corte Costituzionale Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

 

 

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