Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28965 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 17/12/2020), n.28965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6914-2019 proposto da:

I.L., I.R., nella loro qualità di genitori

esercenti la responsabilità genitoriale e nell’interesse dei tre

figli minori I.G., I.R., I.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO, 33,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SICARI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE

GENERALE C/O CORTE D’APPELLO DI MESSINA;

– intimati –

avverso il decreto n. 950/2018 R.G. della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositato il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.L. ed I.R., cittadini albanesi, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minorenni I.G., I.R. ed I.R., ricorrono per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso il decreto della Corte di appello di Messina Sezione per i Minorenni, n. 8/2019, reiettivo del reclamo da essi proposto contro la decisione del Tribunale pedi Minorenni della stessa città che ne aveva respinto la domanda volta ad ottenere l’autorizzazione, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, alla ulteriore permanenza in Italia per un periodo non inferiore ad un anno oltre la scadenza (13.6.2018) del permesso di soggiorno già rilasciatogli in forza del decreto reso dal medesimo tribunale il 13 giugno 2017.

1.1. Quella corte, richiamata l’interpretazione della citata norma fornita dalla giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo Cass., SU. n. 21799 e 21803 del 2010, ritenne insussistenti i presupposti per autorizzare la protrazione della permanenza in Italia dei reclamanti atteso che questi ultimi: i) avevano dichiarato che la loro famiglia si trovava in Italia da due anni, ma nulla avevano dedotto circa le ragioni che li avevano spinti a raggiungere il nostro Paese o, comunque, a lasciare l’Albania; ii) non avevano evidenziato, quanto ai loro tre figli, alcuna condizione personale (di salute o di altro genere) o altra specifica motivazione che ne imponesse la permanenza in Italia, piuttosto che il rientro nel Paese di origine. La stessa corte opinò, inoltre, che “la circostanza che i tre minori si siano ben integrati in Italia ed il fatto che i genitori abbiano essi stessi trovato valide opportunità di alloggio e lavoro non valgono a giustificare un provvedimento che – per previsione di legge – non può avere lunga o indeterminabile durata, nè, tantomeno, tendenziale stabilità”, e che “risulta comprensibile il disagio che i minori, dopo un periodo di oltre due anni trascorso in Italia, potrebbero subire nel fare rientro nel Paese di origine, ma si tratta di una situazione rientrante in un quadro di normalità a cui la norma non conferisce rilievo alcuno”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo è rubricato “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3; dell’art. 19 del T.U. sull’Immigrazione, in relazione all’art. 9 e ss. della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, ratificata con L. n. 176 del 1991; dei principi generali, a rilievo e garanzia costituzionale, in tema di diritto all’unità familiare (arg. ex artt. 3 e 29 Cost.); dell’art. 31 del T.U. sull’Immigrazione”. In sintesi, si assume che il decreto censurato viola: i) il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in particolare in punto di interpretazione del concetto di “gravi motivi” in senso restrittivo, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione, soprattutto con la pronuncia a Sezioni Unite n. 21779 del 2010; la ratio dell’istituto in esame, che pone al centro dell’attenzione la tutela dello sviluppo psicofisico del minore non solo in relazione ai pericoli ed ai gravi motivi sussistenti al momento della richiesta, ma anche in relazione alle possibili conseguenze derivanti dalla negazione della stessa; iii) il diritto all’unità familiare; iv) l’art. 19 del T.U. sull’Immigrazione, in relazione all’art. 9 e ss. della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, ratificata con la L. n. 176 del 1991, sulla cui base è pacifico che un minore non possa essere espulso dal territorio nazionale, in nessun caso, neanche indirettamente costringendolo a seguire i genitori; v) l’art. 31 del T.U. sull’Immigrazione, avendo del tutto obliterato di considerare la configurabilità certa, sebbene in prospettiva, di un danno grave ed irreparabile allo sviluppo psicofisico dei minori coinvolti.

2. La suddetta doglianza non merita accoglimento.

2.1. Giova premettere che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 prevede che il Tribunale per i Minorenni può autorizzare la permanenza in Italia del familiare del minore, solo per un periodo di tempo determinato, quando sussistano gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore.

2.1.1. Questa Corte aveva affermato, in un primo tempo, che l’autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza del familiare nel territorio dello Stato, menzionato D.Lgs., ex art. 31, comma 3, fosse correlata esclusivamente alla sussistenza di situazioni eccezionali, le quali non potevano assumere carattere di normalità e stabilità (0-., ex aliis, Cass. n. 11624 del 2001; Cass. n. 9088de1 2002).

– 2.1.2. Successivamente, per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite (cfr. Cass., SU, n. 21799 del 2010), si è venuto ad ampliare il concetto di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, affermandosi che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare di quest’ultimo, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 in relazione a gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazione di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo sviluppo psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (0-., ex multis, Cass. n. 2648 del 2011; Cass. n. 13237 del 2011; Cass. n. 14125 del 2011; Cass. n. 17739 del 2015; Cass. n. 24476 del 2015; Cass. n. 25419 del 2015; Cass. n. 4197 del 2017; Cass. n. 29795 del 2017; Casss. N. 4094 del 2018; Cass. n. 9391 del 2018; Cass. n. 14238 del 2018).

2.1.3. Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha ribadito che deve trattarsi, in ogni caso, di situazioni di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 21799 del 2010; Cass. n. 15191 del 2015; Cass. n. 17739 del 2015; Cass. n. 25419 del 2015; Cass., 12/12/2017, n. 29795 del 2017; Cass. n. 4094 del 2018; Cass. n. 9391 del 2018; Cass. n. 10785 del 2019) che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (cfr. Cass. n. 4094 del 2018; Cass. n. 9391 del 2018).

2.1.4. Si è, infine, opportunamente chiarito che “i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa. Pertanto, la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra citata (la n. 21799 del 2010. Ndr), avrebbe l’effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare “tutte le volte in cui per Otto dell’espulsione del genitore irregolare si realizzi la rottura dell’unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest’ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico”. Ne conseguirebbe l’applicazione automatica dell’autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola” (cfr.’ Cass. n. 9391 del 2018, in motivazione). Da qui la conclusione che la parte richiedente ha l’onere di dedurre, in modo specifico, il grave disagio psico-fisico del minore (cfr. Cass. n. 773 del 2020), non essendo sufficiente la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali, o l’allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell’allontanamento di un genitore (cfr. Cass. n. 14238 del 2018; Cass. n. 9391 del 2018; Cass. n. 26710 del 2017).

2.2. Tanto premesso, il decreto impugnato si conforma, nella sostanza, ai principi appena richiamati.

2.2.1. Invero, i ricorrenti (che, come si evince dal verbale del 10.7.2018, richiamato nel suddetto decreto, hanno dichiarato di trovarsi in Italia da circa due anni) non hanno evidenziato, innanzi al giudice di merito, in relazione ai loro tre figli minorenni (tutti nati in Albania, rispettivamente, nel 2005, nel 2008 e nel 2011), alcuna condizione personale (di salute o di altro genere) o altra -specifica motivazione che ne imponesse la permanenza in Italia, piuttosto che il rientro nel Paese di origine (cfr. pag. 4 del citato decreto), nè oggi prospettano, se non in maniera del tutto generica ed astratta, alcuna situazione di grave pregiudizio per i minori medesimi trascendente la rottura dell’unità familiare ed il normale disagio conseguente, mancando altresì di censurare in maniera adeguata quanto sostanzialmente affermato, in maniera affatto condivisibile, dalla corte distrettuale circa l’impossibilità di valorizzare il radicamento dei minori sul territorio nazionale ed il loro inserimento nel contesto sociale (“la circostanza che i tre minori si siano ben integrati in Italia ed il fatto che i genitori abbiano essi stessi trovato valide opportunità di alloggio e lavoro non valgono a giustificare un provvedimento che – per previsione di legge – non può avere lunga o indeterminabile durata, nè, tantomeno, tendenziale stabilità. Siccome esattamente osservato dal Tribunale, era stata concessa ai ricorrenti una prima autorizzazione per il periodo di un anno allo specifico scopo di consentire loro di potere – entro tale termine – conseguire la regolarizzazione della loro posizione in Italia: la circostanza che questa non sia intervenuta (e che i reclamanti neppure abbiano ipotizzato una prossima soluzione al problema) impedisce di valutare il dato agli effetti di una nuova autorizzazione”).

2.2.2. Essi, peraltro, anche in questa sede, nulla hanno dedotto (malgrado lo specifico rilievo a tanto attribuito ad analoga omissione dalla corte distrettuale) circa le concrete ragioni che, due anni fa, li avevano spinti a raggiungere il nostro Paese o, comunque, a lasciare l’Albania.

2.2.3. La stessa corte, inoltre, ha affermato che “risulta comprensibile il disagio che i minori, dopo un periodo di oltre due anni trascorso in Italia, potrebbero subire nel fare rientro nel Paese di origine, ma si tratta di una situazione rientrante in un quadro di normalità a cui la norma non conferisce rilievo alcuno”. Si tratta, dunque, di una valutazione di merito, che appare coerente con la giurisprudenza di legittimità citata in precedenza e riaffermata anche con riferimento ad altre analoghe fattispecie all’esame di questa Corte (cfr. Cass. n. 17739 del 2015; Cass. n. 24776 del 2015; Cass. n. 25419 del 2015; Cass. n. 4094 del 2018), la quale ha pure sancito che la valutazione da parte del giudice del merito dei “gravi motivi” richiesti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, ai fini del rilascio dello speciale permesso di soggiorno temporaneo in favore degli stranieri che siano genitori di figli minori, costituisce un apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 277 del 2020).

2.2.4. L’odierna censura dei ricorrenti è conseguentemente configurabile alla stregua di una contestazione della valutazione di merito espressa dalla corte messinese, e, come tale, non scrutinabile nel presente giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

2.2.5. Da ultimo, va solo rimarcato, per mera completezza, che la concreta diversità delle fattispecie ivi trattate (tutte caratterizzate dalla presenza di minori in tenera età nati in Italia, benchè da genitore/i straniero/i), rispetto a quella oggi all’esame di questo Collegio, rende non pertinente, in questa sede, il richiamo ai principi desumibili dalle pronunce rese da Cass. n. 18188 del 2020, Cass. n. 15685 del 2020 e Cass. n. 15642 del 2020.

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva delle parti intimate, e dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (Dott. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esen5zione dal suo pagamento”.

3.1. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro” dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, il comma 1-bis se dovuto.

Dispone per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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