Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28964 del 17/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 17/12/2020), n.28964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29207/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria, n. 292/4/13, depositata il 13 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 13 dicembre 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui erano state contestate, relativamente all’anno 1985, violazione alla normativa in tema di i.v.a.;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame erariale evidenziando che l’assenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare la violazione da parte del contribuente delle disposizioni in materia di i.v.a. e l’evasione fiscale da parte sua;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– M.M. non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 3, per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità del contribuente per violazione degli obblighi di registrazione delle fatture, di presentazione della dichiarazione e di contabilità, benchè, nel periodo di imposta in oggetto, il contribuente medesimo avesse emesso cinque fatture (tutte nei confronti della S.F.I.M. s.p.a.);

– il motivo è inammissibile;

– la Commissione regionale, sia pure con motivazione estremamente sintetica e non facilmente intellegibile, ha escluso la responsabilità del contribuente in ragione della mancata dimostrazione della autenticità delle fatture o, comunque, della loro riferibilità alla persona dell'(apparente) emittente, avuto riguardo anche all’assenza di sufficienti elementi di riscontro in ordine alla natura e all’effettività delle operazioni, nonchè, più, in generale, ai rapporti intrattenuti con la predetta S.F.I.M. s.p.a.;

– risulta, dunque, smentito l’assunto posto a sostegno della doglianza secondo cui il contribuente avrebbe emesso fatture senza procedere ai relativi adempimenti fiscali imposti dalla disciplina in materia di i.v.a.;

– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio fatti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali, in assenza di attività difensiva spiegata dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2020

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